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IL C.D. RISARCIMENTO DIRETTO" - Riccardo MAZZON

 

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Recita l'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

E' questa la c.d. procedura di risarcimento diretto - vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -, e riguarda:

i danni al veicolo;

i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato;

i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente;

il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se risulta contenuto nel limite delle cc.dd. micropermanenti.

La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, nè al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato.

L'impresa assicuratrice, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvederà al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione (e il danneggiato sarà tenuto a rilasciare quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione).

L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, in ogni caso corrisponderà la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta: la somma, in tale modo corrisposta, sarà da imputatarsi all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto (ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 del Codice delle assicurazioni, o comunque in caso di mancato accordo, il danneggiato potrà proporre l'azione diretta di cui all' articolo 145, comma 2, Codice delle Assicurazioni, nei confronti della propria impresa di assicurazione.

Peraltro, l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile potrà, nel caso il danneggiato abbia proposto azione solo nei confronti della propria assicurazione, chiedere di intervenire nel giudizio, così estromettendo l'altra impresa (riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato e ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto). Recita l'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni che, in caso di sinistro

“se sulla scorta delle risultanze istruttorie svolta nel corso del processo, è rimasto accertato che il sinistro per cui è causa è avvenuto senza che intervenisse alcuna collisione tra i due veicoli di parte attrice e di parte convenuta, in diritto deve concludersi che non può trovare applicazione la disciplina dell'indennizzo diretto di cui all'art. 149 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, come da interpretazione pacifica della giurisprudenza in tema, ma che, invece, l'accertamento delle responsabilità e delle conseguenze dannose del sinistro stesso deve avvenire attraverso lo strumento ordinario "tradizionale" previsto dal legislatore”

Giudice di pace Bari, 10/06/2010, n. 4976 - Giurisprudenzabarese.it 2010

tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria,

“è infondata l’eccezione di inammissibilità dell’azione risarcitoria da sinistro stradale, in quanto anche se l’art. 149 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, prevede la procedura di risarcimento diretto nel caso di scontro tra veicoli, escludendo i veicoli non targati, compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura, previsto ai sensi del d.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, il ciclomotore è provvisto di targa, contraddistinta da codici alfanumerici”

Giudice di pace Bari, 10 maggio 2008, n. 2854 - c. Giurisprudenzabarese.it 2008,

dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento - vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -, all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato:

“gli artt. 148 e 149 Codice assicurazioni private prevedono due procedure diverse di risarcimento che hanno carattere alternativo in quanto trattasi di due diverse procedure per il raggiungimento dello stesso scopo: il risarcimento del danno. Il danneggiato può scegliere tra la prima e la seconda procedura; è evidente che se sceglie la prima deve comportarsi secondo il dettato dell'art. 148, se sceglie la seconda, si deve comportare secondo il dettato dell'art. 149. Pertanto, scegliendo il secondo metodo procedurale, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Ma la norma in esame non obbliga il danneggiato, qualora siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, a rivolgere la domanda alla propria compagnia di assicurazioni, ma lascia liberi di agire o nei confronti della propria assicurazione o nei confronti di quella che assicura il mezzo responsabile del sinistro e, quindi, del danno. Solo che diversa è la procedura da seguire”.

Giudice di pace Erice, 25/02/2008, n. 108 - Il merito 2008, 11, 5

E' questa la c.d. procedura di risarcimento diretto, e riguarda:

i danni al veicolo;

i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato;

i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente;

il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se risulta contenuto nel limite delle cc.dd. micropermanenti.

La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, nè al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato:

“poiché in base alla lettura dell'art. 149 comma 2 c. assicur., la procedura di risarcimento del terzo trasportato, pur presentando analogie con quella di risarcimento diretto, è una procedura distinta ed autonoma rispetto ad essa, in caso di collisione fra più veicoli, non è precluso al terzo trasportato che abbia subito lesioni in conseguenza del sinistro agire per ottenere il risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione r.c.a. del veicolo su cui era trasportato al momento del sinistro”.

Giudice di pace Firenze, 15/09/2009, n. 9054 G. c. Soc. Allianz Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 12, 1013

L'impresa assicuratrice, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvederà al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione (e il danneggiato sarà tenuto a rilasciare quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione).

L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, in ogni caso corrisponderà la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta: la somma, in tale modo corrisposta, sarà da imputatarsi all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto (ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 del Codice delle assicurazioni - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010 -  o comunque in caso di mancato accordo,

“l'azione di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale esercitata nei confronti della propria assicurazione secondo la procedura di indennizzo diretto è proponibile solo allo scadere di 60 giorni in caso di danni alle cose, ovvero di 90 giorni in caso di danni alle persone, decorrenti dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, osservando le modalità ed i contenuti previsti dagli art. 149 e 150. Pertanto, detta azione è improponibile qualora nella richiesta di indennizzo diretto per danni alla persona non vi sia prova dell 'invio da parte del danneggiato alla compagnia di assicurazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonostante l'invito specifico in tal senso avanzato dall'assicurazione”

Giudice di pace Augusta, 27/03/2009, n. 153 Indelicato c. Soc. Area assicur. Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 9, 742

il danneggiato potrà proporre l'azione diretta di cui all' articolo 145, comma 2, Codice delle Assicurazioni, nei confronti della propria impresa di assicurazione:

“non è fondata, in riferimento agli art. 3, 24, 76 e 111 cost., la q.l.c. dell'art. 149 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, il quale introduce a favore del danneggiato in incidente stradale una speciale azione diretta da esperire contro il proprio assicuratore. La disposizione censurata, in coerenza con le finalità della legge delega, di un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela, ha introdotto l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato che non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, non potendosi desumere dalla formulazione della medesima disposizione che sia stata esclusa, per il danneggiato, la possibilità di far valere i propri diritti secondo i principi della responsabilità civile nei confronti dell'autore del fatto dannoso, mentre la soluzione dei problemi applicativi aperti dall'interpretazione costituzionalmente orientata, che, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti (sentt. n. 170, 340 del 2007, 98 del 2008; ord. n. 441 del 2008)”.

Corte costituzionale, 19/06/2009, n. 180 Soc. R. c. Soc. Z. Giur. cost. 2009, 3, 2010

Peraltro, l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile potrà, nel caso il danneggiato abbia proposto azione solo nei confronti della propria assicurazione, chiedere di intervenire nel giudizio, così estromettendo l'altra impresa (riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato e ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto):

“nel procedimento risarcitorio da sinistro stradale, a nulla rileva l'opinione di quanti pensano che il mancato avviso all'assicuratore del responsabile del danno preclude l'intervento in giudizio di quest'ultimo. A siffatta obbiezione si risponde che, siccome l'impresa del danneggiato è tenuta a dare immediata comunicazione alla compagnia del responsabile del sinistro a mente dell'art. 5, comma 3 , del Regolamento di cui al d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, non è preclusa a questa società, nel caso sia negato al danneggiato il risarcimento dal proprio assicuratore chiamato a rispondere ex art. 149 c. ass., di intervenire o di estromettere dal giudizio (art. 149, comma 6 , c. ass.) la compagnia di assicurazioni del danneggiato, da costui chiamata al risarcimento in via diretta ai sensi del precitato art. 149”.

Giudice di pace Bari, 21/01/2010, n. 478 - Giurisprudenzabarese.it 2010

 

 

 

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