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Deliberazione assembleare nulla: per evitare l’esecuzione è obbligatorio impugnarla in giudizio? CondominioWeb.com

 

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 Alessandro Gallucci,

Prendiamo spunto da una questione dubbia che, spesso, viene anche discussa nel nostro forum (http://www.condominioweb.com/forum/). Poniamo che, per qualunque ragione,un’assemblea condominiale abbia deliberato ma che quella decisione debba considerarsi nulla. S’ipotizzi che l’assise abbia deciso una ripartizione delle spese diversa da quella prevista per legge e regolamento, oppure che abbia vietato un uso particolare delle unità immobiliari. L’oggetto della deliberazione non è importante, quelli che abbiano fatto sono solamente esempi utili per comprendere al meglio la situazione. Ciò che importa è che la decisione assembleare possa essere considerata nulla. Al riguardo è utile evidenziare che, secondo quello che è ormai l’unanime pronunciamento giurisprudenziale, “ sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprieta' eslusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto” e “che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita' nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto” (Cass. SSUU. 7 marzo 2005 n. 4806).

 

Tanti premesso, tornado sull’argomento che intendiamo approfondire, è bene dare soluzione ad un quesito: che cosa deve fare il condomino che intenda far valere la nullità? E’ tenuto, obbligatoriamente, a proporre impugnazione della delibera. La situazione, rispetto ai casi di annullabilità (per i quali ragioni di decadenza e quindi di efficacia delle contestazioni impongono di agire in giudizio e di farlo nei modi e nei tempi di cui all’art. 1137 c.c.) è differente. Il perché di questa affermazione è molto semplice: le delibere annullabili, se non tempestivamente impugnate, passati i famosi 30 giorni diventano definitive. Le delibere nulle, diversamente, sono sempre impugnabili pur non avendo valore l’impugnazione in relazione all’usucapione ed alle azioni di restituzione dell’indebito. Ciò vuol dire, pertanto, che il condomino anche dopo 4 o 5 anni dall’adozione di una decisione da parte dell’assemblea potrebbe decidere di contestarla. Al di là di ciò: che cosa può ottenere immediatamente senza impugnare la decisione? L’amministratore, per legge (art. 1130 c.c.), è tenuto a dare esecuzione alle delibere assembleari ma può agire diversamente nel caso di delibera nulle? La risposta è NI. Per dirla più chiaramente: la vicenda andrà valutata caso per caso. Tanto più evidente è la causa di nullità (es. divieto d’ingresso in condominio di uno dei comproprietari) tanto più l’amministratore dovrà astenersi dall’applicare il deliberato. Tanto più sfumata è la nullità, invece, tanto minori saranno le possibilità di ottenere dall’amministratore un comportamento difforme da quanto richiestogli dalla legge. Egli, in effetti, non è un giudice e, salvo casi eclatanti, avrà il dovere di dare esecuzione a ciò che decide l’assemblea.

 

 

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Avv. Alessandro Gallucci

 

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