Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

UN'AGENZIA PER UNA GIUSTIZIA EFFICIENTE di Dario Quintavalle  -La voce.info

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

Il malfunzionamento della macchina giudiziaria dipende anche da ragioni organizzative e gestionali. E se la magistratura è un ordine autonomo e indipendente, per funzionare ha bisogno di risorse, personale e fondi che arrivano invece dal mistero di Giustizia. La soluzione è affidare l'organizzazione giudiziaria a un'Agenzia ad hoc sotto la vigilanza del ministro. Come già accade negli Stati Uniti e nel Nord Europa. Avrebbe il vantaggio di essere diffusa sul territorio, imparziale rispetto agli uffici giudiziari e con una struttura amministrativa professionale dedicata.

 

Della giustizia italiana, dei suoi mali e dei costi di transazione che impongono al sistema Italia si parla spesso. Le riforme sinora proposte, tuttavia, vertono quasi esclusivamente sugli aspetti normativi e procedurali. Il malfunzionamento della macchina giudiziaria dipende però anche da ragioni organizzative e gestionali. Con un differente assetto organizzativo le risorse investite sulla giustizia - certo insufficienti - potrebbero forse essere impiegate molto meglio.

Con il decreto legislativo 240/2006 si è tentata una riforma organizzativa: riforma timida, e in larga parte abortita, in quanto non è stata capace di aggredire alcuni dei problemi che affliggono l’organizzazione giudiziaria, quali il rapporto tra magistratura e ministero della Giustizia, e l’assetto territoriale dell’organizzazione giudiziaria.

Come si può, dunque, razionalizzare il settore dell’organizzazione giudiziaria, assicurando al tempo stesso l’indipendenza della magistratura, l’efficienza e sostenibilità economica del sistema giustizia e il rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione?

 

L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA IN ITALIA

 

La Costituzione repubblicana, all’articolo 104, definisce la magistratura come “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Al tempo stesso, tuttavia, pone l’“organizzazione giudiziaria”, cioè il complesso dei servizi di supporto alla giurisdizione (risorse umane, finanziarie e logistica dei tribunali ordinari e delle procure) sotto il controllo del ministro della Giustizia, che vi provvede attraverso il dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria (Dog) del suo ministero. (1)

Di qui un’evidente contraddizione: un ordine “autonomo ed indipendente” ma che, per funzionare, ha bisogno di risorse, personale e fondi che sono nella disponibilità e sotto il controllo del potere esecutivo. (2)

Forse sarebbe più ovvio conferire il controllo sull’organizzazione giudiziaria all’organo di autogoverno della magistratura, in modo da non creare sovrapposizioni tra potere esecutivo e giudiziario, ma questa via non è percorribile, visto il chiaro dettato costituzionale con gli articoli 105 e 110. (3)

Il controllo della magistratura sull’organizzazione è stato pertanto realizzato in modo informale, attribuendole direttamente le leve di comando all’interno del ministero della Giustizia: di norma sono magistrati tutti i capi dipartimento, la gran parte dei direttori generali, moltissimi dirigenti di seconda fascia; spesso anche i vertici politici. (4)

Tale assetto ha però il grave inconveniente di distogliere un gran numero di magistrati dal loro lavoro principale, l’esercizio della giurisdizione, per reimpiegarli in ruoli manageriali per i quali occorre una formazione ed una cultura ben diversa da quella giuridico-formale.

 

PER UN’AGENZIA DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

 

Nel 1968 il presidente della Corte suprema degli Stati Uniti, Warren Burger, sostenne la necessità che i magistrati si focalizzassero sulla giurisdizione e lasciassero l’amministrazione a professionisti specializzati ed appositamente formati e reclutati.

Quel discorso segna la nascita (per impulso della magistratura, si badi) della disciplina nota come Court Management. Da allora, negli Usa, si tende a conferire l’organizzazione giudiziaria ad agenzie ad hoc, non ministeriali, e a togliere le responsabilità gestionali degli uffici giudiziari ai magistrati per devolverle a manager professionisti, i Court Administrators. (5

L’esempio americano è stato seguito con successo da molti paesi del Nord-Europa. (6) Potrebbe allora essere importato anche da noi?

Ritengo di sì: l’organizzazione giudiziaria potrebbe essere separata dal ministero della Giustizia e incorporata in un’Agenzia sotto la vigilanza del ministro.

La soluzione sarebbe pienamente rispettosa del dettato costituzionale, in quanto l’articolo 110 della Costituzione menziona il ministro della Giustizia, ma non il ministero. E il precedente delle Agenzie fiscali, create da una costola del ministero delle Finanze, è un’esperienza cui si può far riferimento.

All’Agenzia così creata andrebbero affidati: la gestione del personale, della formazione e dei rapporti sindacali, la contabilità, il procurement di beni e servizi, la logistica, i sistemi informatici e le rilevazioni statistiche. Un dirigente che si occupi del daily management potrebbe poi essere assegnato a uno o più uffici giudiziari.

Quali vantaggi offrirebbe la nuova Agenzia dell’organizzazione giudiziaria? Avrebbe le caratteristiche che mancano all’attuale organizzazione giudiziaria ministeriale:

 

    diffusa sul territorio anziché romano-centrica,

    ma separata dagli uffici giudiziari che deve servire, e imparziale rispetto ad essi,

    con una struttura amministrativa professionale dedicata,

    e potrebbe approfittare del quadro giuridico e contabile proprio delle Agenzie, meno rigido e più operativo rispetto a quello dei ministeri.

 

Consentirebbe di alleggerire il ministero della Giustizia dei suoi compiti gestionali, lasciandogli quelli di elaborazione delle politiche giudiziarie e legislative, nonché di monitoraggio e controllo, certo più consoni alla sua natura; realizzerebbe economie di scala, riconducendo a unità la gestione frammentata dei tribunali e delle procure; libererebbe risorse consentendo ai magistrati di dedicarsi esclusivamente alla giurisdizione. Essa sarebbe infine un interlocutore individuabile per tutti gli stakeholders della giustizia.

La magistratura perderebbe certamente influenza rinunciando a tutti i posti da dirigente all’interno del ministero, ma a ciò si potrebbe ovviare riconoscendo al Csm il potere di interloquire nella scelta del direttore della Agenzia. Sul territorio, poi, gli uffici giudiziari potrebbero regolare i loro rapporti con l’Agenzia attraverso lo strumento sperimentato dei contratti di servizio e degli accordi di programma, mentre ai magistrati capi degli uffici giudiziari potrebbe essere attribuito il diritto di esprimere il proprio gradimento al dirigente amministrativo, similmente a quanto fa oggi il sindaco con il segretario comunale.

Tutte queste soluzioni servirebbero a salvaguardare l’autonomia della magistratura, senza che essa debba necessariamente occuparsi di tutti gli aspetti della gestione.

È bene dunque cominciare a discutere di una riforma che metta in primo piano gli aspetti organizzativi e gestionali, che, politicamente “neutri”, possono forse essere affrontati e risolti con minori controversie rispetto a tutte le riforme legislative sin qui proposte.

 

 

 

(1) Il ministero della Giustizia è diviso in quattro dipartimenti: oltre al Dog, il dipartimento Affari di giustizia, il dipartimento Giustizia minorile, il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap), che si occupa degli istituti di pena, vigilanza e reinserzione, per un totale di 100mila addetti, 50mila dei quali lavorano al Dog. In pratica, una delle maggiori aziende italiane.

(2) Il concetto di “indipendenza giudiziaria” si è oggi molto ampliato rispetto al suo nucleo originario liberale (= indipendenza del giudice mentre esercita la giurisdizione) fino a ricomprendere tutto ciò che afferisce al lavoro del giudice. Vedi Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law - Minerva Research Group on Judicial Independence, Heidelberg.

(3) È interessante osservare che il modello del “controllo diretto” esiste anche in Italia per altre giurisdizioni (costituzionale, amministrativa, contabile) diverse da quella ordinaria (civile e penale), mentre per quelle militare e tributaria l’organizzazione compete rispettivamente ai ministeri della Difesa e dell’Economia. E questo, nonostante la Costituzione non sembri fare alcuna distinzione tra giustizia ordinaria e altre giurisdizioni.

(4) I magistrati distaccati al ministero della Giustizia sono attualmente ottantaquattro.

(5) Negli Usa la formazione dei Court Manager è devoluta a due istituzioni federali: l’Institute for Court Management e il National Center for State Courts. I Court Managers sono riuniti nella National Association for Court Management (Nacm).

(6) Si veda Her Majesty's Courts and Tribunals Service in Gran Bretagna, National Courts Administration scandinave e baltiche, State Court Administration of Ukraine. Di recente anche in Francia, dove l’organizzazione resta in capo al ministero della Giustizia, sta emergendo il “Directeur du Greffe” che ha compiti di amministratore e non di cancelliere.

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici