Avv. Paolo Nesta


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Sinistri stradali: la cessione del credito-Professionisti 24.it

 

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a cura dello Studio Legale BEBLEX di Pisa

               

 

Nella prassi, è frequente che molte carrozzerie, anziché farsi anticipare direttamente dal cliente la somma necessaria per riparare un autoveicolo danneggiato a seguito di un sinistro stradale, effettuino le riparazioni necessarie, almeno quando il danneggiato ha ragione, semplicemente facendogli sottoscrivere un contratto di cessione del credito (istituto previsto dagli artt. 1260 e seguenti del Codice civile), con il quale il cliente cede il diritto relativo alla somma di denaro pretesa, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti della propria impresa assicuratrice (nei casi di applicabilità della procedura di "risarcimento diretto") ovvero nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo danneggiante (qualora non sia applicabile la procedura di "risarcimento diretto").

 

 

Si tratta, con ogni evidenza, di un'efficace tecnica di marketing, che rende molto competitiva la Carrozzeria, la quale effettua le riparazioni senza chiedere al danneggiato nessun esborso di denaro, occupandosi direttamente delle procedure, extragiudiziali e giudiziali, di recupero del credito nei confronti delle imprese di assicurazioni.

 

Recentemente le imprese di assicurazioni hanno frequentemente contestato, in sede giudiziaria, l'efficacia stessa, nei loro confronti, della cessione di credito in materia di danni da circolazione stradale. Per le assicurazioni, infatti, nel momento in cui il cedente firma il contratto di cessione del credito l'ammontare della somma necessaria per effettuare le riparazioni non può ancora essere determinata con precisione: le Carrozzerie, al massimo, potranno redigere un semplice preventivo.

 

Ad avviso di alcune imprese assicuratrici, la tesi dell'inefficacia della cessione del credito in materia di danni da circolazione stradale sarebbe stata accolta dalla Corte di cassazione con la sentenza 17 marzo 1995, n. 3099, oltre che con alcune sentenze dei giudici di merito. La massima relativa a tale sentenza recita: "la natura consensuale del contratto di cessione di credito importa che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non importa, altresì, che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, così, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria".

 

L'eccezione di inefficacia del contratto di cessione del credito, a nostro avviso, non può ritenersi fondata. La sentenza del 17 marzo 1995 viene infatti male interpretata da coloro i quali la pongono a fondamento della teoria dell'inefficacia della cessione: ciò che la Corte di Cassazione sostiene è pienamente condivisibile, ma è relativo esclusivamente alla cessione di un credito futuro, mentre, invece, il credito al risarcimento stradale derivante da fatto illecito (nel caso che ci interessa, il sinistro stradale) è un credito attuale. Il diritto al risarcimento da sinistro stradale trova il suo momento genetico nel fatto del sinistro.

 

Solo la misura del danno, potendo dipendere anche da fatti che si realizzano successivamente nel tempo può protrarsi temporalmente, facendo sì che il credito sia, in un certo momento, illiquido e non esigibile: ma questo non rende il diritto futuro, e non incide quindi sulla esistenza e sulla validità del contratto che ne prevede la cessione a soggetto terzo. Al momento di sottoscrivere il contratto di cessione, il credito da fatto illecito è perfettamente esistente, e la cessione quindi è senza dubbio valida.

 

 

In questo nostro convincimento siamo confortati dalla giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito (Cass. 8.10-5.11/2004, n. 21192; Giudice di pace di Budrio, Dott.ssa Maria Grazia Parenti, sentenza in proc. 659/08 R.G.; Giudice di pace di Pisa 4 marzo 2009, Giudice di Pace di Milano, sent. 3 giugno 2009 n. 14587, in Guida al Diritto del 3 ottobre 2009 n. 39, pag. 66, Giudice di pace di Imola, sent. 552/2009).

 

 

Neanche la circostanza che la richiesta sia contestata nell'importo o nella fondatezza incide sulla validità della cessione del credito; infatti la Corte di Cassazione ha stabilito che possa formare oggetto di cessione anche un credito "litigioso", non determinato nell'ammontare o non esigibile (Cass., Sez. civ. III, 24.05.2001, n. 7083, in Giust. Civ., 2001, I, 2363).

 

Anche a voler ritenere che il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale sia un credito futuro (e non crediamo che sia così!), la cessione del credito sarebbe comunque valida ed efficace. La Cassazione, infatti, ha stabilito che è suscettibile di cessione anche un credito futuro, purchè sia determinato o determinabile al momento della conclusione del contratto di cessione; l'effetto traslativo, in tal caso, si realizzerà quando il credito verrà ad esistere nella sfera giuridica del cedente (tra le più recenti Cass. 10 maggio 2005, n. 9761; Cass. Civ., Sez. III, 19 giugno 2001, n. 8333). Ciò avviene non appena la Carrozzeria redige il preventivo e lo comunica al danneggiato. E'ovvio che l'importo indicato nel preventivo da chi ha riparato il veicolo possa essere contestato, ma questa è un'altra storia, che con la validità o l'efficacia della cessione di credito non ha nulla a che fare.

Possiamo quindi concludere nel senso della piena validità ed efficacia della cessione del credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale vantato nei confronti delle imprese assicuratrici.

 

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