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Barriere architettoniche e distanze legali non rispettate: va demolito l’ascensore installato sulla proprietà esclusiva senza l'approvazione dell’assemblea-Corte di Appello di Firenze, Sez. I, sentenza del 14 settembre 2011- CondominioWeb.com

 

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L'ascensore costruito d'iniziativa del disabile sulla propria proprietà, secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 13/1989, ovvero, in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, può essere demolito senza una regolare approvazione dell’assemblea condominiale.

(Nella specie il disabile aveva fatto costruire nella corte interna del suo immobile un ascensore con struttura portante e copertura terminale metallica a distanza inferiore di quella legale rispetto alla finestra della stanza da bagno dell'appartamento dell'attrice e dal muro divisorio tra le due proprietà, quindi chiedeva la condanna del convenuto alla demolizione dell'opera ed alla rimessione in pristino dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni.)

 

Nella sentenza si legge:

 

“L'art. 3 della legge n. 13/1989 prevede che le opere volte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici "possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi anche per i cortili e le chiostrine interni a fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati". Nella specie il cortile che ospita la struttura dell'ascensore non è, né di proprietà comune, né di uso comune a più fabbricati, bensì è di proprietà esclusiva e di uso esclusivo del T****. Il fatto che altra parte della proprietà immobiliare di quest'ultimo, come il lastrico solare, sia invece in comune con la controparte, non assume evidentemente alcun rilievo nel soddisfare i requisiti della norma. Le disposizioni volte a favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, del resto, tendono a facilitare, secondo un criterio di solidarietà sociale, l'adozione delle deliberazioni in materia nell'ambito delle proprietà comuni, M non possono incidere sui diritti dei terzi, anzi il comma 2 dell'art. 3 espressamente stabilisce che "è fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze ... nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune". La miglior riprova che la costruzione dell'ascensore non coinvolgesse una proprietà comune alla M**** sta dunque nel fatto che T**** l'abbia deliberata per proprio conto, ritenendosi padrone esclusivo dell'opera. Ne deriva che la M****, essendo estranea alla costruzione, ha tutto il diritto di pretendere il rispetto delle distanze legali.”

 

 

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