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Processo del lavoro: i chiarimenti del Ministro dopo la riforma dei tre riti-Circolare Ministero Lavoro 02.11.2011 n° 28-Altalex.it

 

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Per quanto attiene ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione il Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 riconduce tali controversie al rito del lavoro, riscrivendo le norme speciali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge di depenalizzazione (Legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Lo specifica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 2 novembre 2011, n. 28 emanata per fornire chiarimenti in merito alle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

 

In particolare le indicazioni fornite riguardano:

 

    fasi processuali: rimangono pressoché inalterate rispetto alla disciplina previgente, con l'unica importante annotazione relativa alla mancata riproposizione del comma 3, art. 23, D.Lgs. 689/1981 che prevedeva che tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione dovessero obbligatoriamente intercorrere 90 giorni (art. 163-bis c.p.c.), per cui sono adesso sufficienti 30 giorni;

    sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: secondo la nuova normativa può essere concessa dal giudice - con ordinanza non impugnabile - nei soli casi in cui sia stata espressamente richiesta dall'opponente e sentite le parti e solo quando ricorrano "gravi e circostanziate ragioni" di cui il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione del provvedimento di sospensione;

    modalità di costituzione in giudizio dell’Amministrazione: in tema di sanzioni amministrative l'art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 150/2011 consente all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di stare in giudizio personalmente e di avvalersi anche di un funzionario appositamente delegato;

    regime delle decadenze: per l'Amministrazione citata in giudizio operano le preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c. in base al quale è nella memoria difensiva (da depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza) che, a pena di decadenza, devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficiole proprie difese in fatto e in diritto, nonché devono essere indicati i mezzi di prova e i documenti da depositare;

    particolarità legate alla fase istruttoria e decisoria;

    mezzi di impugnazione: la sentenza che definisce - in rito o nel merito - il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione sarà assoggettata ai normali mezzi di impugnazione delle sentenze.

 

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