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Modifiche al Testo unico Bancario apportate dal D. Lgs 49/2011-Ipsoa.it

 

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Banche in liquidazione coatta, al depositante rimborso di 100 mila euro in 20 giorni

di Cinzia De Stefanis

Con il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49 la Banca d¿Italia ha aggiornato il limite di rimborso di ciascun depositante in 100 mila euro in caso di banca in liquidazione coatta.

Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La modifica al Testo unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) è prevista dal D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 49 . La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.

Sono ammessi al rimborso i crediti, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui produce gli effetti il provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Dlgs 385/1993. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

Sistemi di garanzia

I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

Crediti ammessi al rimborso

Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Sono esclusi dalla tutela:

- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

- gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

- i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

- i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

- i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), del Dlgs 385/1993 delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;

- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19 Dlgs 385/1993;

- i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori

 

 

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