Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Giusti motivi...e le spese si compensano.-Avvocati.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

L’amministrazione pubblica, riconosciuta negligente dal giudice di pace nella gestione di un procedimento sanzionatorio stradale, deve essere condannata al pagamento delle spese salvo che sussistano giustificati motivi che non possono essere ricercati solo nel modesto valore della controversia o nel semplice errore formale della multa.

E' quanto ha evidenziato la Corte di cassazione con la sentenza n. 8114 dell’8 aprile 2011.
 

Il caso
Un automobilista ha impugnato con successo un verbale stradale ma sia il giudice di pace che il tribunale hanno compensato le spese del procedimento in quanto il ricorso è stato accolto per un vizio formale dell’accertamento: la vertenza è di modesto valore e la parte poteva stare in giudizio personalmente.


Il Comune paga le spese, anche se l’automobilista può stare in giudizio da solo
Contro la statuizione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. I giudici ermellini hanno bacchettato il giudice di merito: l’irregolarità per vizi formali non è meno grave di quella derivante da difetti sostanziali.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici