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Gare, affidamenti a societa' pubblico-private senza divieti-(Decisione Consiglio di Stato 11/04/2011, n. 2222)-Ipsoa.it

 

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di Federico Gavioli

Con la sentenza n.2222 dell'11 aprile 2011 il Consiglio di Stato ha stabilito che l'art. 23-bis, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 (cd. manovra estiva 2008) , convertito con legge n. 133/2008 e successive modifiche, non si applica alle societa' miste pubblico-private costituite ai sensi del comma 2 lettera b), del medesimo articolo.

Tale articolo prevede, al comma 2, che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Il successivo comma 9 prevede che le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato.

I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Il caso posto all’attenzione del CdS

La vicenda nasce a seguito del fatto che una società per azione proponeva ricorso avverso un Comune della Regione Calabria a seguito della sentenza del T.A.R. della Regione stessa concernente una gara per la gestione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani.

In particolare la società ricorrente impugnava la determinazione del Comune del 2009 con cui era stata indetta una gara a procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con la sola modalità differenziata e connesse attività ed oneri sul territorio del Comune stesso; le successive integrazioni al disciplinare di gara e, dunque, le determinazioni di rettifica avevano consentito la partecipazione alla gara della società che era risultata essere l’affidataria del servizio.

La ditta ricorrente deduceva , in particolare, che la società risultata “vincitrice” era già affidataria diretta del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di quello di pulizia delle aree mercantili e di quello di spazzamento del Comune e non avrebbe potuto partecipare, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 23-bis, d.l. n. 112/2008, e s.m.i., a procedure di gara per l’affidamento di servizi ulteriori né gestire il servizio di raccolta differenziata, avendo un socio di minoranza non selezionato per gestire il servizio, e meno che mai quello della raccolta differenziata, neppure inserito nell’oggetto sociale della società affidataria , “esclusivo”, in quanto limitato ai servizi affidati direttamente.

La partecipazione della società affidataria alla gara in questione avrebbe determinato effetti distorsivi della concorrenza, per l’evidente vantaggio sui costi, determinato dalla posizione di affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

L’analisi dei giudici amministrativi

Per i giudici di Palazzo Spada l'affidamento di servizi pubblici locali a società miste pubblico-private, va equiparato, ai fini della tutela della concorrenza e del mercato, all'affidamento a terzi mediante gara (articolo 23-bis, commi 2, lettera b) e 9, Dl 112/2008).

Il Consiglio di Stato dopo una lunga disamina ha respinto un ricorso contro l'affidamento del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani.

Per i giudici amministrativi il divieto ex articolo 23-bis, comma 9, del Decreto legge n.112/2008, convertito in legge 133/2008, di partecipare a gare per l'affidamento di servizi ulteriori a quelli già gestiti per il Comune, vale solo per chi già gestisce i servizi locali a seguito di affidamento diretto o comunque non tramite gara.

L'affidamento a una società mista pubblico-privata ex articolo 23-bis, comma 2, lettera a), va equiparato, secondo i giudici di Palazzo Spada , all'affidamento mediante pubblica gara: la società in questione, già affidataria di servizi del Comune, in sintesi può partecipare alla gara per l'affidamento di ulteriori servizi locali.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, respinge l’appello e condanna l’appellante a rifondere al Comune e, alla società affidataria, le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio.

 

 

 

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