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Via libera al danno morale in aggiunta alle misure pecuniarie-Voli cancellati e overbooking, risarcimenti a rischio boom-Ipsoa.it

 

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di Giuditta Merone

Il diritto alla compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno secondo l'Avvocato Generale Sharpston.

 

Le vacanze sono vicine e nei periodi di alta stagione i diritti dei cittadini vengono spesso dimenticati nelle hall degli aeroporti.

 

L'occasione per ricordare i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo è fornita dalle conclusioni depositate lo scorso 28 giugno dall'Avvocato Generale Sharpston, nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, attivato dal giudice spagnolo.

 

Il caso che ha dato adito alla vicenda interna riguarda alcuni passeggeri saliti su un aereo che avrebbe dovuto trasportarli da Parigi a Vigo, e che invece, sono atterrati a Parigi dopo che l'aereo ha avuto un guasto tecnico.

 

Tutti i passeggeri sono stati riprotetti su voli alternativi in partenza il giorno seguente, solo un passeggero, tuttavia, ha ricevuto assistenza fino alla partenza definitiva, così come prescritto dalla normativa europea.

 

Il regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004, infatti, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

 

In caso di cancellazione del volo, l'art. 5 prevede una serie di obblighi di assistenza da parte del vettore, nonché il diritto alla compensazione pecuniaria in tutte le ipotesi in cui non vi sia stata la tempestiva informazione della cancellazione del volo, e il vettore non sia in grado di dimostrare che la cancellazione è dipesa da circostanze eccezionali.

 

In particolare, l'art. 7 n. 1 del regolamento (cui l'art. 5 rinvia) prevede che i passeggeri che non abbiano ricevuto tempestiva informazione della cancellazione del volo hanno diritto ad una compensazione pari a 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 euro per quelle intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, e 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle precedenti categorie.

 

Inoltre, qualora il vettore aereo offra al passeggero un volo alternativo per un aeroporto diverso da quello prenotato, il vettore deve farsi carico delle spese necessarie al trasferimento verso l'aeroporto idi partenza. Ancora, il vettore che ha cancellato il volo deve fornire adeguata assistenza ai passeggeri fino alla pa rtenza definitiva, offrendo pasti, bevande ed eventualmente un alloggio per la notte.

 

Gli sfortunati passeggeri spagnoli rimasti a Parigi, una volta tornati in Spagna, si rivolgono al giudice nazionale per ottenere la compensazione di euro 250,00 ciascuno (come previsto dal regolamento), oltre al risarcimento del danno (materiale e morale).

 

La possibilità di richiedere un risarcimento supplementare (rispetto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento), è infatti prevista dall'art. 12 del regolamento stesso.

 

Il giudice del rinvio si domanda se il risarcimento del danno "supplementare" debba comprendere solo le spese sostenute dai passeggeri e non rimborsate sufficientemente dal vettore, oppure se esso possa comprendere anche altre voci (es. danno morale). Dalla lettura dell'art. 12 e dal contesto dell'intero regolamento, l'AG ritiene che non ci debbano essere dubbi in merito al fatto che il passeggero danneggiato da una cancellazione del volo possa agire per ottenere il risarcimento di qualunque tipo di danno, ivi incluso quello morale.

 

Il regolamento infatti non fissa limitazioni di alcun genere in merito, ergo non si vede perché dovrebbe essere escluso il danno morale.

 

Inoltre, secondo la signora Sharpston è possibile richiedere il risarcimento dei danni consistenti nelle spese sostenute a causa della mancata assistenza da parte del vettore aereo, e tale risarcimento/rimborso non può essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento. Infatti, l'obbligo di prestare assistenza in caso di cancellazione e l'obbligo di avvertire i passeggeri con un congruo anticipo della cancellazione del volo, sono distinti e richiedono risarcimenti distinti.

 

In definitiva, se si richiede la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento, si può richiedere anche il rimborso delle spese sostenute per il proprio sostentamento sino alla partenza definitiva (cibi, bevande, alloggio, etc), sempreché il vettore non vi abbia provveduto.

 

Le conclusioni dell'AG sembrano in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di cancellazione del volo, ovvero sono evidentemente in favore dei diritti del passeggero, come è nello spirito del regolamento.

 

E' auspicabile, pertanto, che la Corte accolga le dette conclusioni, riconoscendo il diritto al risarcimento supplementare ai cittadini spagnoli che ne hanno fatto richiesta nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pontevedra.

 

 

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