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Silenzio-inadempimento e silenzio-rifiuto-Conformita'  urbanistica, se la P.A. tace vuol dire ''niet''-(Sentenza Tribunale amministrativo regionale TORINO 20/05/2011, n. 494)-Ipsoa.it

 

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Maria Domanico

Il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformita' urbanistica ai sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto.

 

Il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade.

 

La disciplina dell'art. 21, D.P.R. n. 380 del 2001, TU dell'edilizia, si coordina con quella contenuta nell'art. 20, comma 9, il quale dispone che decorsi i termini per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, senza che l'amministrazione abbia adottato il relativo provvedimento, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio rifiuto.

 

In materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia, art. 20, T.U. n. 380 del 6 giugno 2001, ripetendo le previsioni dell'art. 4, D.L. n. 398 del 5 ottobre 1993, impone precisi termini per il completamento dell'istruttoria da parte del dirigente responsabile del procedimento, per il rilascio del parere da parte della commissione edilizia comunale e finalmente per l'adozione del provvedimento conclusivo.

 

Il parere favorevole della commissione edilizia comunale non equivale quindi a concessione edilizia, ma rappresenta uno degli elementi istruttori della pratica che porterà la pubblica amministrazione all'emanazione del provvedimento conclusivo di concessione edilizia. Il TAR si è, quindi, espresso circa la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto sulla domanda di autorizzazione in sanatoria ex art. 13, L. 28 febbraio 1985, n. 47, presentata al Comune.

 

Il Comune, sulla base di una comunicazione della Regione, che denunciava la presenza di due tettoie eseguite senza la prescritta autorizzazione, ingiunse alla proprietà di demolirle nel termine di trenta giorni.

 

La proprietà, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13, L. 28 febbraio 1985, n. 47, presentò istanza di autorizzazione in sanatoria.

 

Poiché il Sindaco non si è mai pronunciato su tale domanda, essendo trascorsi i sessanta giorni stabiliti dal secondo comma del citato art. 13, L. n. 47 del 1985, essa deve intendersi respinta.

 

Il ricorrente si duole del silenzio rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di sessanta giorni indicato dall'art. 13, L. 28 febbraio 1985, n. 47 sull'istanza di accertamento di conformità, quale prodotta ai sensi della cennata normativa.

 

 

 

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