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di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

Entrano in vigore dal 1° luglio 2011, le nuove disposizioni dettate dal regolamento UE n. 282/2011 in materia IVA, inerenti alla corretta e puntuale identificazione dello status di soggetto passivo, necessaria per l'identificazione del luogo di rilevanza delle prestazioni di servizi, nonche' quelle concernenti la corretta qualificazione di una serie di prestazioni di servizi.

 

Dal 1° luglio 2011 entrano in vigore le disposizioni recate dal regolamento n. 282/2011, recante le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Tale regolamento nasce per garantire una lettura uniforme della normativa IVA soprattutto con riferimento alla “soggettività passiva”, elemento questo divenuto di primaria rilevanza per l’identificazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

 

Infatti, conoscere lo status del cliente risulta fondamentale al fine di individuare la regola di tassazione dei servizi.; dal momento che con decorrenza dal 1° gennaio 2011, le prestazioni di servizi c.d. “generiche” rese nei confronti di un soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Stato membro diverso dall’Italia, sono ivi imponibili se il servizio viene ricevuto nell’ambito dell’espletamento della sua attività d’impresa, arte o professione.

 

Identificazione dello status di soggetto passivo

 

1. Cliente comunitario

 

Salvo informazioni contrarie, il prestatore del servizio può considerare che un destinatario stabilito all’interno dell’UE possieda lo status di soggetto passivo se:

 

- se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione;

 

- se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

 

Inoltre, salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore del servizio può considerare che il destinatario stabilito nel territorio comunitario non disponga dello status di soggetto passivo, qualora riesca a dimostrare che lo stesso non gli ha fornito il suo numero individuale di identificazione IVA.

 

2. Cliente extra-comunitario

 

Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore dei servizi può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità possieda lo status di soggetto passivo:

 

- qualora questi ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA;

 

- se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal Paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

 

Un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l’uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.

 

Inoltre, salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all’attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

 

In tal caso le prestazioni di servizi risultano imponibili nel Paese del loro prestatore.

 

Altre precisazioni

 

Accanto all’identificazione della soggettività passiva del soggetto fruitore dei servizi, condizione necessaria per verificare il luogo di rilevanza IVA degli stessi, il regolamento in commento reca importanti precisazioni anche in ordine ad alcune specifiche tipologie di servizi.

 

Servizi culturali

 

A decorrere dal 1° gennaio 2011, anche le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti seguono la regola generale della committenza.

 

Continuano ad essere rilevanti ai fini IVA nel luogo di effettuazione solo i servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative ed affini, le quali, come chiarito nel regolamento si sostanziano nel concedere un diritto di accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

 

Nello specifico, tali servizi ricomprendono:

 

- il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;

 

- il diritto d'accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;

 

- il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.

 

Non rientra in tale categoria l’utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d’iscrizione.

 

Servizi di intermediazione nel turismo

 

Con riferimento ai servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga viene precisato che si applica la regola del committente nel caso in cui essi siano resi in favore di soggetti passivi d’imposta, mentre seguono la regola del luogo di effettuazione nell’ipotesi in cui siano resi in favore di un privato consumatore.

 

Noleggio di veicoli

 

Al fine di evitare che un noleggio apparentemente a breve termine, tassato nel luogo di messa a disposizione del mezzo, possa nascondere di fatto una durata maggiore, il regolamento dispone che la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.

 

Tuttavia, il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con

 

qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell’uso ininterrotto.

 

Sullo stesso argomento:

 

- M.Gabelli, R.De Pirro, "", il Quotidiano IPSOA del 5 aprile 2011;

 

- G.Merone, T.Ianniello, "", il Quotidiano IPSOA del 1° aprile 2011.

 

- "", il Quotidiano IPSOA del 23 marzo 2011;

 

- M.Gabelli, R.De Pirro, "", il Quotidiano IPSOA del 14 gennaio 2011;

 

A cura della Redazione

 

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