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Di seguito si  esaminano    gli aspetti significativi  del  decreto   legge  n. 98/ 2011 , relativo  alla manovra finanziaria ,   convertito con modificazioni  dalla legge n.111 del 15 luglio 2011,che risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 16.7.20   ,precisando che :

 

 a) il testo coordinato è composto  da  41 articoli e 3 allegati  ;

 

 b)  le  modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate in grassetto e  sono riportate   tra i segni “… “ ;

 

 c) le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal  17.7.2011 ,invece   le disposizioni del decreto legge   sono in vigore    dal 6.7.2011,

 

1. Livellamento remunerativo Italia-Europa

 

 Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente

corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell’incarico

svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o

quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e

istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all’allegato  A,  non  puo’

superare la media «ponderata rispetto al PIL» degli  analoghi  trattamenti  economici  percepiti

annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli  altri«sei

principali»Stati dell’Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,

per i componenti del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei

deputati il costo relativo al trattamento  economico  omnicomprensivo

annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta  non  puo’  superare la media

«ponderata rispetto al PIL».   del costo relativo  ai  componenti  dei  Parlamenti

nazionali.

 La disposizione di cui sopra  si applica anche ai  segretari

generali, ai capi  dei  dipartimenti,  ai  dirigenti  generali  e  ai

titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma

per trattamento economico omnicomprensivo  si  intende  il  complesso

delle retribuzioni  e  delle  indennita’  a  carico  delle  pubbliche

finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,  ivi  compresi

quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

 

Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e’

istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell’ISTAT  e

composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante

di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°

luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e

all’individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al

comma 1 riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in  corso

sulla base delle previsioni dell’indice  armonizzato  dei  prezzi  al

consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La

partecipazione alla commissione e’ a  titolo  gratuito.  In  sede  di

prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei

Ministri di cui al primo periodo  e’  adottato  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto

dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a

raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la

individuazione   riferite   all’anno   2010   sono   provvisoriamente

effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro

il 31 marzo 2012.

 

 Le disposizioni di cui ai  periodi precedenti  costituiscono, ai sensi

dell’articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di

principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le

regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle

previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e

le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria

legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e

relative norme di attuazione.

 

I componenti degli organi  di  cui  all’allegato  B,  che  siano

dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,

salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del

trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza.

   Le norme  sopra riportate si  applicano  a  decorrere

dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i

compensi, le retribuzioni e le indennita’ che non siano stati  ancora

determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Allegato A

 

 Senato della Repubblica;

 

Camera dei deputati;

 

Corte costituzionale;

 

Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

 

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);

 

Autorità amministrative indipendenti, di cui all’Elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d’Italia;

 

Commissione nazionale per la società e borsa – CONSOB;

 

Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali

 

Agenzia italiana del farmaco

 

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

 

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S

 

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

 

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

 

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN

 

DIgitPA

 

Agenzia nazionale per il turismo

 

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

Agenzia per la sicurezza nucleare

 

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

 

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

 

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’ integrità delle amministrazioni pubbliche.

 

Allegato B

 

Autorità amministrative indipendenti di cui all’Elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d’Italia;

 

Commissione nazionale per la società e borsa – CONSOB;

 

Agenzia italiana del farmaco

 

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

 

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S

 

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

 

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

 

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN

 

DIgitPA

 

Agenzia nazionale per il turismo

 

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

Agenzia per la sicurezza nucleare

 

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

 

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

 

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’ integrità delle amministrazioni pubbliche

 

                        2. Auto blu

 

   . La cilindrata delle auto di servizio non puo’  superare  i  1600

cc.

   Fanno eccezione le auto in dotazione al  Capo  dello  Stato,  ai

Presidenti del Senato e della Camera, del  Presidente  del  Consiglio

dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale  e  le  auto

blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

 Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo  fino

alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

    Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e

l’innovazione, sono disposti modalita’ e  limiti  di  utilizzo  delle

autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

 

            

              3.   Aerei blu

 

  I voli di Stato  devono  essere  limitati  al  Presidente  della

Repubblica, ai Presidenti di  Camera  e  Senato,  al  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

    Eccezioni rispetto a questa regola devono essere  specificamente

autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,

e  rese  pubbliche  sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

 

             4.  Benefits

 

  Fatta eccezione per il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  la

cessazione dall’ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi  incarico

o carica pubblica, elettiva o  conseguita  per  nomina,  anche  negli

organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale,  ivi  compresi

quelli indicati nell’articolo 121  della  Costituzione,  non  possono

essere utilizzati immobili pubblici,  anche  ad  uso  abitativo,  ne’

destinato personale pubblico,  ne’  messi  a  disposizione  mezzi  di

trasporto o apparati di comunicazione e di informazione  appartenenti

ad organi o enti pubblici o da questi  comunque  finanziati.  Restano

ferme le norme previste  dall’ordinamento  in  materia  di  sicurezza

nazionale o di protezione personale.

  La Camera dei deputati, il Senato  della  Repubblica,  la  Corte

costituzionale, nell’ambito  della  propria  autonomia,  assumono  le

opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di  cui  al

comma 1 «che vengono riconosciuti»  ai  rispettivi  Presidenti  dopo  la  cessazione

dalla carica.

 La disposizione di cui  al primo periodo  e’ principio di  coordinamento

della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della

Costituzione.

 

     5.  Riduzione  dotazioni  Organismi  politico-amministrativi   e   organi

                             collegiali

 

  Nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  autonomia,  a

decorrere dall’anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di

spesa che, anche con riferimento alle spese di natura  amministrativa

e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate  entro  il  31

dicembre 2013, con le modalita’ previste dai  rispettivi  ordinamenti

dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte

costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati

dallo Stato per gli  interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo,

calamita’ naturali, assistenza ai rifugiati,  conservazione  di  beni

culturali previsti dall’articolo 48 della legge 20  maggio  1985,  n.

222.

 A  decorrere  dall’anno  2012  gli  stanziamenti  del  Consiglio

nazionale  dell’economia  e  del  lavoro  (CNEL),  degli  organi   di

autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,  contabile,

tributaria, militare, nonche’ delle autorita’ indipendenti,  compresa

la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all’anno  2011.  Ai

fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti  si

considerano al netto degli oneri relativi  al  personale  dipendente,

nonche’, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione

e l’aggiornamento del personale.

 

«  La disposizione di cui all’articolo 6, comma  1,  secondo

periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte

concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il

Ministero per l’ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di

verifica dell’impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione

istruttoria per l’autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si

interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto

previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4

luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 2006, n. 248».

 

                    6.    Finanziamento dei partiti politici

 

   Ferme restando le riduzioni di spesa gia’ previste dall’articolo

2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 5,

comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’importo previsto

dall’articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3  giugno  1999,

n. 157, e’ ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi’ cumulando  una

riduzione complessiva del 30 per cento.

 All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.  157,  il  terzo  e

quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: “In caso  di

scioglimento anticipato del Senato della Repubblica  o  della  Camera

dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi  rimborsi

e’ interrotto. In tale caso i  movimenti  o  partiti  politici  hanno

diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un

numero di anni pari alla  durata  della  legislatura  dei  rispettivi

organi.

 

Quanto stabilito nel primo periodo  si applica a decorrere del primo rinnovo  del  Senato

della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e

dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore  del

presente decreto.

 

                            7.     Election day

 

  A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni

dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  dei

Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della

Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,  compatibilmente

con quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  in  un’unica  data

nell’arco dell’anno.

Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del

Parlamento europeo spettanti all’Italia le consultazioni  di  cui sopra                                                                                                         si effettuano  nella  data  stabilita  per le elezioni  del

Parlamento europeo.

 

                                   8.  Interventi    per    la    razionalizzazione    dei    processi    di

                                   approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

 

 Ai fini del perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,

anche attraverso la razionalizzazione della spesa per  l’acquisto  di

beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di  cui  all’articolo

1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  sono  individuate

misure dirette ad incrementare i processi di  centralizzazione  degli

acquisti riguardanti  beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  -  nell’ambito  del  Programma   di

razionalizzazione degli acquisti – a decorrere dal 30 settembre  2011

avvia un piano volto all’ampliamento della quota  di  spesa  per  gli

acquisti di beni  e  servizi  gestita  attraverso  gli  strumenti  di

centralizzazione  e  pubblica  sul  sito  www.acquistinretepa.it  con

cadenza trimestrale le merceologie per  le  quali  viene  attuato  il piano.

                       9. Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

 

  A decorrere dal 1° gennaio 2012  le  operazioni  di  acquisto  e

vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta  sia  indiretta,

da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto   economico

consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3

dell’articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   con

l’esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e

degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche’  del  Ministero

degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati

all’estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi

strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non

regolamentare del Ministro dell’economia e  delle  finanze.

 

 

    

                    10.  Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

 

 

 

 Alla  data  dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e’

costituita la societa’ a responsabilita’ limitata  «Istituto  Luce  -

Cinecitta’», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa’  di

cui al presente comma e’ stabilito in sede di  costituzione  in  euro

15.000.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  assume   la

titolarita’ delle  relativa  partecipazione,  che  non  puo’  formare

oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e  le

attivita’  culturali  esercita  i  diritti  del  socio,  sentito   il

Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i

profili patrimoniali, finanziari e statutari.

 

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  per  i

beni  e  le  attivita’  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro

dell’economia e delle finanze, da  adottare  entro  i  trenta  giorni

successivi alla costituzione della societa’ di cui al comma  6,  sono

individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti

alla societa’ di cui all’articolo 5-bis del decreto- legge 23  aprile

1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno

1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa’ «Istituto

Luce – Cinecitta’».

Dalla data di adozione del  decreto  di  cui   sopra,  la

societa’ di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,

n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.

202, e’ posta in liquidazione ed e’ trasferita alla Societa’ Fintecna

s.p.a. o a Societa’ da essa interamente controllata .

 

L’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e’ soppresso

a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  18. Salvo quanto previsto  nei  commi  da  21  a  24,  le  funzioni

attribuite all’ICE dalla normativa vigente e le inerenti  risorse  di

personale, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti

giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che  sia  esperita

alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero

dello sviluppo economico, il quale  entro  il  31  dicembre  2011  e’

conseguentemente riorganizzato ai sensi dell’articolo 4  del  decreto

legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni.Le  risorse  gia’  destinate

all’ICE per  il  finanziamento  dell’attivita’  di  promozione  e  di

sviluppo degli scambi  commerciali  con  l’estero,  come  determinate

nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite

in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e

l’internazionalizzazione delle imprese da istituire  nello  stato  di

previsione del Ministero dello sviluppo economico. La  dotazione  del

Fondo e’ determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera  d),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

   I poteri di indirizzo e vigilanza in materia  di  promozione  e

internazionalizzazione delle imprese sono  esercitati  dal  Ministero

dello sviluppo economico e dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Le

linee guida e di indirizzo strategico per l’utilizzo  delle  relative

risorse in materia di promozione ed internalizzazione  delle  imprese

sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o

maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello

sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell’economia e

delle  finanze  o  da  persona  dallo   stesso   designata,   da   un

rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione

generale  dell’industria  italiana  e  della  Associazione   bancaria

italiana. Il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  puo’  destinare  a

prestare servizio presso le Sezioni all’estero un contingente massimo

di 100 unita’, previo nulla osta del Ministero  degli  affari  esteri

accreditato secondo le procedure previste dall’articolo 31 del DPR  5

gennaio 1967, n. 18, in conformita’ alle convenzioni di Vienna  sulle

relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini

esistenti nei Paesi di accreditamento.

I dipendenti a tempo indeterminato  del  soppresso  ICE,  fatto

salvo quanto previsto per il personale locale di  cui  al  comma  21,

sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello  sviluppo  economico

sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno  o

piu’ dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione  e  per

l’innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  assicurando

l’invarianza della spesa complessiva.  I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico

fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e

continuative, corrisposto al momento dell’inquadramentoLa legge 25 marzo 1997, n. 68, e’ abrogata.

 

L’UNIRE  e’  trasformato  in  Agenzia  per  lo

sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il  compito  di  promuovere

l’incremento e il  miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  delle

razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare  i  meccanismi

di programmazione delle corse, delle manifestazioni  e  dei  piani  e

programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo

12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le  reti

nazionali ed interregionali delle  riprese  televisive  delle  corse,

valutare  le  strutture  degli  ippodromi   e   degli   impianti   di

allevamento, di allenamento e  di  addestramento,  secondo  parametri

internazionalmente riconosciuti. L’ASSI  subentra  nella  titolarita’

dei rapporti giuridici attivi e  passivi  dell’UNIRE.Il personale dell’UNIRE con rapporto di  lavoro  subordinato  a

tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, prosegue il  proprio  rapporto  con  l’Agenzia.  La

consistenza numerica complessiva di  tale  personale  costituisce  il

limite massimo della dotazione organica dell’Agenzia.  Nei  confronti

del personale  dell’Agenzia  continua  ad  applicarsi  la  disciplinprevista dai contratti collettivi nazionali del comparto  degli  enti

pubblici non economici e dell’Area VI  della  dirigenza.

 

                              11.  Misure  di  razionalizzazione dell’attivita’ dei commissari straordinari

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso  dei  commissari  o

sub commissari ad acta  e’ composto da una parte fissa e  da

una parte variabile. La parte fissa non puo’ superare 50  mila  euro,

annui; la parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento

degli obiettivi ed al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli

interventi ricadenti nell’oggetto  dell’incarico  commissariale,  non

puo’ superare 50 mila euro  annui.  Con  la  medesima  decorrenza  si

procede alla  rideterminazione  nei  termini  stabiliti  dai  periodi

precedenti dei compensi previsti per gli incarichi  di  commissario e

sub commissario conferiti prima di tale  data.  La  violazione  delle

disposizioni del presente comma costituisce responsabilita’ per danno

erariale.

  4. Sono esclusi dall’applicazione del comma 3 i Commissari nominati

ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.  159,

convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i

cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo  e

negli  importi   indicati   nei   relativi   decreti   del   Ministro

dell’Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

  5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle  procedure  di

amministrazione straordinaria delle imprese di  cui  all’articolo  2,

comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito  dalla

legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali

sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che  si  trovino

nella fase di liquidazione,  l’organo  commissariale  monocratico  e’

integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro  dello  sviluppo

economico con  le  modalita’  di  cui  all’articolo  38  del  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il  collegio

puo’ delegare incombenze specifiche. L’applicazione  delle  norme  di

cui ai commi da 2 a 5  del  presente  articolo  non  puo’  comportare

aggravio di costi a carico della procedura per i  compensi  che  sono

liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia’   riconoscibili   al

commissario unico.

 

                               

 

  12.  Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

 

1.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  delle  misure  di

razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico

impiego adottate nell’ambito della manovra di  finanza  pubblica  per

gli  anni  2011-2013,  nonche’  ulteriori  risparmi  in  termini   di

indebitamento netto,   con uno o piu’  regolamenti  da  emanare  ai

sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e

l’innovazione e dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta:

    a)  la  proroga  di  un   anno   dell’efficacia   delle   vigenti

disposizioni in materia di limitazione  delle  facolta’  assunzionali

per le amministrazioni  dello  Stato,  ad  esclusione  dei  Corpi  di

polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  le  agenzie

fiscali,  per  gli  enti  pubblici  non  economici  e  per  gli  enti

dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165;

    b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni

che limitano la crescita dei trattamenti  economici  anche  accessori

del  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   previste   dalle

disposizioni medesime;

    c)  la   fissazione   delle   modalita’   di   calcolo   relative

all’erogazione dell’indennita’ di vacanza contrattuale per  gli  anni

2015-2017;

    d) la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorieta’ delle

procedure   di   mobilita’   del   personale   tra    le    pubbliche

amministrazioni;

    e) la possibilita’ che l’ambito applicativo delle disposizioni di

cui alla lettera a) nonche’, all’esito di apposite consultazioni  con

le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico

impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione  dell’esigenza

di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;

    f) l’inclusione di tutti  i  soggetti  pubblici,  con  esclusione

delle regioni e delle  province  autonome,  nonche’  degli  enti  del

servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti  destinatari  in

via diretta  delle  misure  di  razionalizzazione  della  spesa,  con

particolare  riferimento  a  quelle  previste  dall’articolo  6   del

decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    g)   ulteriori   misure   di   risparmio,   razionalizzazione   e

qualificazione  della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  anche

attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle  procedure,

la  riduzione  dell’uso  delle  autovetture  di  servizio,  la  lotta

all’assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni  di  cui

all’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  al  personale

del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in

attivita’ operative o missioni. «, fatti salvi i  contenuti  del

comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall’articolo  17,

comma 23, lettera a), del  decreto-legge  1 º  luglio  2009,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»

   Le disposizioni recate dalla   lettera b), con  riferimento

al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano

anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale

In ragione dell’esigenza di  un  effettivo  perseguimento  degli

obiettivi  di   finanza   pubblica   concordati   in   sede   europea

relativamente  alla  manovra  finanziaria  per  gli  anni  2011-2013,

qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l’emanazione di provvedimenti

giurisdizionali diversi dalle decisioni della  Corte  costituzionale,

non siano conseguiti gli effetti finanziari  utili  conseguenti,  per

ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle  disposizioni  di  cui  ai

commi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i

medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di  carattere

generale, nell’anno  immediatamente  successivo  nei  riguardi  delle

stesse  categorie  di  personale  cui  si   applicano   le   predette

disposizioni.

    I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche

amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni  a

tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o

trasformazione  di  rapporti  a  tempo   determinato,   nonche’   gli

inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a  disposizioni

delle  quali  venga   successivamente   dichiarata   l’illegittimita’

costituzionale  sono  nulle  di  diritto  e  viene  ripristinata   la

situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa

sentenza della Corte Costituzionale. Ferma  l’eventuale  applicazione

dell’articolo 2126 del codice civile in  relazione  alle  prestazioni

eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente  e  senza

indugio a comunicare agli  interessati  gli  effetti  della  predetta

sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato  trattamento

economico e al ritiro degli atti nulli.

                           13.  Modifiche disciplina controllo malattie  dipendenti pubblici

 

 Il comma 5 dell’articolo 5-septies del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dai seguenti:

    “5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il  controllo

sulle assenze per  malattia  dei  dipendenti  valutando  la  condotta

complessiva del dipendente e  gli  oneri  connessi  all’effettuazione

della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e  prevenire

l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin  dal  primo

giorno quando l’assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o

successive a quelle non lavorative.

    5-bis. Le fasce orarie di reperibilita’  entro  le  quali  devono

essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni

dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la

pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba

allontanarsi  dall’indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di

reperibilita’  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o

accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che

devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva

comunicazione all’amministrazione.

    5-ter. Nel caso in cui l’assenza per  malattia  abbia  luogo  per

l’espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od

esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante la presentazione

di attestazione  rilasciata  dal  medico  o  dalla  struttura,  anche

privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”

  Le disposizioni dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,  dell’articolo

55-septies, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si

applicano anche ai dipendenti di  cui  all’articolo  3  del  medesimo

decreto ,(che riguarda il Personale in regime di diritto pubblico e dispone  che:

   ”1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche’ i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.

 

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita’ ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.)”

 

                    14. Precisazione per risoluzione rapporti lavoro pp.aa.

 

In tema di risoluzione del rapporto di lavoro, l’esercizio della

facolta’ riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal

comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione,

qualora   l’amministrazione   interessata    abbia    preventivamente

determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto

generale  di  organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei

competenti organi di controllo.

  Si ricorda che il comma 11 dell’art.72 dellalegge n.133/08 ,stabilisce :”Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari”.

 

 15.     Misure per razionalizzazione spesa   sanitaria

 

 

 

 A decorrere dall’anno 2014,  con  regolamento  da  emanare  ai

sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

su proposta del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro

dell’economia  e   delle   finanze,   sono   introdotte   misure   di

compartecipazione  sull’assistenza   farmaceutica   e   sulle   altre

prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.  Le  misure  di

compartecipazione sono aggiuntive  rispetto  a  quelle  eventualmente

gia’ disposte dalle regioni e sono  finalizzate  ad  assicurare,  nel

rispetto del principio di equilibrio  finanziario,  l’appropriatezza,

l’efficacia e l’economicita’ delle prestazioni. La predetta quota  di

compartecipazione non concorre  alla  determinazione  del  tetto  per

l’assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni  possono  adottare

provvedimenti    di    riduzione    delle    predette    misure    di

compartecipazione,   purche’   assicurino   comunque,   con    misure

alternative,  l’equilibrio  economico  finanziario,  da  certificarsi

preventivamente da parte del  Comitato  permanente  per  la  verifica

dell’erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12

dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

 

                            16.  Interventi in materia previdenziale

 

  -. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma  restando  la  disciplina

vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di

adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli

incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell’articolo  12  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per

le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui

pensione  e’   liquidata   a   carico   dell’assicurazione   generale

obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche’  della

gestione separata di cui all’articolo 2,  comma  26,  della  legge  8

agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per

l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto

e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all’articolo  1,

comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti

anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°

gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022,

di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  di

ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori

sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo

fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

 - L’articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.

2, come successivamente prorogato, e’ abrogato dalla data di  entrata

in  vigore  del  presente   decreto-legge ,ricordando che detta norma stabiliva:

 

“10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo’ essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennita’ di mobilita’ nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”

 

  Dalla   medesima   data, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e

formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto

decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle

finanze, puo’ concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina

di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di

licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i

lavoratori medesimi siano  percettori  dell’indennita’  ordinaria  di

disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari

alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e

l’indennita’ di mobilita’ per un numero  di  mesi  pari  alla  durata

dell’indennita’ di disoccupazione.

 

 - “A titolo di concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di

finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti

pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la

rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo

stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.

448,  non  e’  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo

inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con

riferimento alla quale l’indice  di  rivalutazione  automatica  delle

pensioni e’ applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo

stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.

448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo

superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a

tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica

spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l’aumento   di

rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto

limite maggiorato.»;   

. All’articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

sono apportate le seguenti modifiche:

      a) al comma 12-bis,  la  parola:  “2015″  e’  sostituita  dalla

seguente: “2013″ e sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato

al comma 12-ter,”;

      b) al comma 12-ter, primo periodo,  le  parole:  “2013″  e  “30

giugno” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2011″ e  “31

dicembre” ed e’ soppresso l’ultimo periodo.»;  

 

dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

      «22-bis.   In   considerazione   della   eccezionalita’   della

situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle  esigenze

prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,  a

decorrere dal  1 º  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre  2014,  i

trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di

previdenza obbligatorie,  i  cui  importi  complessivamente  superino

90.000 euro lordi  annui,  sono  assoggettati  ad  un  contributo  di

perequazione pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto

importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al  10  per  cento  per  la

parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il

trattamento  pensionistico  complessivo  non  puo’  essere   comunque

inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti  importi  concorrono

anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che  garantiscono

prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento

pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto

legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  20

novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.

252, nonche’ i trattamenti che assicurano  prestazioni  definite  dei

dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi  compresa

la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all’articolo  75  del

decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,

nonche’ le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS  per  il

personale  addetto  alle  imposte  di  consumo,  per   il   personale

dipendente dalle aziende private del gas  e  per  il  personale  gia’

addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.  La

trattenuta  relativa  al  predetto  contributo  di  perequazione   e’

applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a  conclusione

dell’anno di riferimento, all’atto della  corresponsione  di  ciascun

rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta e’

preso a riferimento il trattamento  pensionistico  complessivo  lordo

per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal

casellario  centrale  dei  pensionati,  istituito  con  decreto   del

Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,  e  successive

modificazioni, e’ tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i

necessari  elementi  per   l’effettuazione   della   trattenuta   del

contributo  di  perequazione,  secondo  modalita’  proporzionali   ai

trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono  versate,

entro il  quindicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  e’  erogato  il

trattamento su cui  e’  effettuata  la  trattenuta,  all’entrata  del

bilancio dello Stato.

 

22-ter. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I  soggetti

di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il

diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall’eta’   anagrafica

conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico

con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei

previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del

presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di

due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di  tre

mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º  gennaio

2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto

stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,

n. 449, e successive modificazioni.”

     22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter

le  disposizioni   in   materia   di   decorrenza   dei   trattamenti

pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi,

nei limiti del numero  di  5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche’

maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a  decorrere  dal

1 º gennaio 2012:

        a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita’  ai  sensi  degli

articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive

modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati

anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i  requisiti  per  il

pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell’indennita’  di

mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio

1991, n. 223;

        b) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita’  lunga  ai  sensi

dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e

successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati

entro il 30 giugno 2011;

        c) ai lavoratori che, alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico

dei fondi di solidarieta’ di settore di cui all’articolo 2, comma 28,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

      22-quinquies. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della

data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di

pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che

intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla

normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge

di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto

monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di

pensione,  l’INPS  non  prendera’  in  esame  ulteriori  domande   di

pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla

disposizione di cui al comma 22-quater».

    -Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal  1°  gennaio  2012

l’aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di

assicurato e pensionato  nell’ambito  del  regime  dell’assicurazione

generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto

regime, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2,  comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ ridotta, nei casi in cui il

matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta’  del

medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta’  tra  i

coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di

ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al

numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione

percentuale e’ proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di

cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli

di minore eta’, studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di

cumulabilita’ disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della  predetta

legge n. 335 del 1995.

 L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si

interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione

abituale, ancorche’  non  esclusiva,  attivita’  di  lavoro  autonomo

tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata  INPS  sono

esclusivamente i soggetti che svolgono attivita’ il cui esercizio non

sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero

attivita’ non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al

comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione

dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui

all’articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10

febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia’  effettuati

ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del

1995.

Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l’INPS,

l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai

decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.

103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al

fenomeno dell’omissione ed evasione contributiva mediante  l’incrocio

dei dati e delle informazioni in loro possesso.

    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,

di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sono

adottate le necessarie disposizioni attuative di quanto sopra previsto.

 

All’articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:

      “1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di

cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione

di  finanziamento  dell’indennita’  economica  di  malattia  in  base

all’articolo 31 della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  e  per  le

categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e’  applicabile

ai sensi della normativa vigente.”

    b) al comma 1, le parole: “alla data del 1°  gennaio  2009″  sono

sostituite dalle seguenti: “alla data di cui al comma 1-bis”.

 

 L’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e

l’articolo 1, comma 5, del decreto-  legge  10  gennaio  2006  n.  2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si

interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo

delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo

determinato, non e’ comprensiva della voce del  trattamento  di  di  fine

rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

 

Hanno effetto a partire dal 2012 le disposizioni relative a.

 

 Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell’unificazione   del

procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell’invalidita’  civile,

della  cecita’  civile,  della  sordita’,   dell’handicap   e   della

disabilita’, le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,

possono affidare all’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,

attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative

all’accertamento dei requisiti sanitari

 

                    17. Norme in materia tributaria

 

A  partire  dall’anno  2011,  per  le  autovetture  e  per  gli

autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e  cose  e’  dovuta

una addizionale erariale della tassa automobilistica,  pari  ad  euro

dieci  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del  veicolo  superiore   a

duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio

dello Stato. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalita’ e

i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero  dell’Economia

e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle  Entrate,  da  emanarsi

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente

disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento

dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D.

Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento  dell’importo  non

versato.

A fini di chiarimento in relazione a partite  IVA  inattive  da

tempo, all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972,  n.  633,  dopo  il  comma  15-quater  e’  aggiunto  il

seguente: “15-quinquies. L’attribuzione del numero di partita IVA  e’

revocata d’ufficio qualora per tre annualita’ consecutive il titolare

non abbia esercitato l’attivita’ d’impresa o di arti e professioni o,

se  obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  in

materia d’imposta sul valore aggiunto, non  abbia  adempiuto  a  tale

obbligo. Il provvedimento  di  revoca  e’  impugnabile  davanti  alle

Commissioni tributarie.”.

   I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati,  non  abbiano

tempestivamente  presentato  la  dichiarazione   di   cessazione   di

attivita’ di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente

della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono  sanare   la

violazione versando, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, un importo  pari  alla  sanzione  minima

indicata nell’articolo  articolo  5,  comma  6,  primo  periodo,  del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad  un  quarto.

La disposizione si applica sempre che la  violazione  non  sia  stata

gia’ constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

 

In  attesa  di  una  revisione  complessiva  della  disciplina

dell’imprenditore  agricolo  in  crisi  e  del  coordinamento   delle

disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di  crisi

o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli  articoli

182-bis e 182-ter del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come

modificato da ultimo dall’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 gennaio 2009, n. 2.

 . In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola

di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall’articolo

3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del  16  giugno  2011,

pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  27  giugno  2011,

relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi,  nonche’  dei

contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per

l’assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie

professionali,  sospesi  in  relazione  all’eccezionale  afflusso  di

cittadini appartenenti ai Paesi del Nord  Africa  e’  differito  alla

data del 30 giugno 2012.

   Il territorio del comune di Lampedusa costituisce  zona  franca

urbana ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della  legge  27

dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di

assicurare  l’effettiva  compatibilita’  comunitaria  della  presente

disposizione,  la  sua  efficacia  e’  subordinata  alla   preventiva

autorizzazione comunitaria

 

 In  tutti  gli  atti  introduttivi  di  un  giudizio,  compresa

l’azione civile in sede penale e in tutti gli atti  di  prima  difesa

devono essere indicati,  le  generalita’  complete  della  parte,  la

residenza o sede, il domicilio  eletto  presso  il  difensore  ed  il

codice fiscale, oltre che della parte, anche  dei  rappresentanti  in

giudizio.

 

                              18.  Contrattazione aziendale

 

 Per l’anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del

settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o

contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da

associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente

piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di

produttivita’,  qualita’,   redditivita’,   innovazione,   efficienza

organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all’andamento

economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento

rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita’  aziendale,

compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell’accordo

interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl,

Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito

dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal

lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti

sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del

sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei

limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilita’  ovvero

previste a tali fini dalla vigente legislazione.

 

 

                     19.   Regime  fiscale  di  vantaggio  per   l’imprenditoria   giovanile   e

                       lavoratori in mobilita’

 

   Per favorire la  costituzione  di  nuove  imprese  da  parte  di

giovani ovvero di coloro  che  perdono  il  lavoro  e,  inoltre,  per

favorire  la  costituzione  di  nuove  imprese,  gli  attuali  regimi

forfettari  sono  riformati  e  concentrati  in  funzione  di  questi

obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime

di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117,  della  legge  24  dicembre

2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’

e’ iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente  alle  persone

fisiche:  a)  che  intraprendono  un’attivita’  d’impresa,   arte   o

professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre

2007.  L’imposta  sostitutiva  dell’imposta  sui  redditi   e   delle

addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo

1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e’ ridotta al 5 per cento.

  «Il  regime  di  cui  ai  periodi precedenti e’ applicabile anche oltre il quarto  periodo  di  imposta

successivo a quello di inizio dell’attivita’ ma non oltre il  periodo

di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta’».

 

 Il beneficio di cui  sopra e’ riconosciuto a condizione che:

    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti

l’inizio dell’attivita’ di  cui  al  comma  1,  attivita’  artistica,

professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

    b) l’attivita’ da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,

mera prosecuzione di altra  attivita’  precedentemente  svolta  sotto

forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui

l’attivita’ precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica

obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

    c) qualora venga  proseguita  un’attivita’  d’impresa  svolta  in

precedenza  da  altro  soggetto,  l’ammontare  dei  relativi  ricavi,

realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di  riconoscimento

del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

 Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui  al   primo periodo ,

pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1

della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  non  possono  beneficiare  del

regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne  fuoriescono,

fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

successive modificazioni,  i  documenti  ricevuti  ed  emessi  e,  se

prescritti, gli obblighi di  fatturazione  e  di  certificazione  dei

corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di  registrazione  e  di

tenuta delle scritture contabili, rilevanti  ai  fini  delle  imposte

dirette  e  dell’imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche’   dalle

liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini  dell’IVA

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,

n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’  esenti

dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui  al  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

    Il regime  di  cui  al   terzo periodo   cessa  di  avere  applicazione

dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della  condizioni

di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie  indicate

al comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

   I soggetti di cui al  terzo periodo possono optare  per  l’applicazione

del regime contabile  ordinario.  L’opzione,  valida  per  almeno  un

triennio,  e’  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da

presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo

minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per

ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta

applicazione della scelta operata.

   Con uno o piu’ provvedimenti del  direttore  dell’Agenzia  delle

entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione  dei

commi precedenti.

 

                    20..  Liberalizzazione del collocamento e dei servizi

 

  1. L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,

e’ sostituito dal seguente:

    “Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione)  -  1.   Sono

autorizzati allo svolgimento delle attivita’ di intermediazione:

      a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,  statali

e  paritari,a  condizione  che  rendano  pubblici   e   gratuitamente

accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri

studenti all’ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi

successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

      b)  le  universita’,  pubbliche  e  private,   e   i   consorzi

universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente

accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri

studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi

successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

      c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle  unioni  di

comuni e delle comunita’ montane, e le camere di commercio;

      d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori

comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale  anche  per

il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  societa’  di

servizi controllate;

      e) i patronati, gli enti bilaterali  e  le  associazioni  senza

fini  di  lucro  che  hanno  per  oggetto  la  tutela   del   lavoro,

l’assistenza e la  promozione  delle  attivita’  imprenditoriali,  la

progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e  di  alternanza,

la tutela della disabilita’;

      f) i gestori di siti internet  a  condizione  che  svolgano  la

predetta attivita’ senza finalita’ di lucro e  che  rendano  pubblici

sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante .

 

 Al  fine  di  incrementare  il   tasso   di   crescita

dell’economia  nazionale,  ferme  restando  le   categorie   di   cui

all’articolo 33, quinto comma,  della  Costituzione,  sentita  l’Alta

Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera’  alle  categorie

interessate proposte di riforma in materia  di  liberalizzazione  dei

servizi e delle attivita’ economiche; trascorso il  termine  di  otto

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del

presente decreto, cio’  che  non  sara’  espressamente  regolamentato

sara’ libero.

   Entro il 31 dicembre 2013 il  Ministro  dell’economia  e

delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e  di

garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione

del Consiglio dei Ministri, uno o piu’ programmi per  la  dismissione

di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non

territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l’approvazione,  sono

immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita’  di  alienazione

sono stabilite, con uno o piu’ decreti del Ministro  dell’economia  e

delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non

discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30

giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;

 

      L’ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo’  chiedere

l’iscrizione  all’albo  di  cui  all’articolo  4  di   una   apposita

fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalita’

giuridica  costituito  nell’ambito  del   consiglio   nazionale   dei

consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di

attivita’ di intermediazione. L’iscrizione e’ subordinata al rispetto

dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui sopra

 

  Ferme restando le normative regionali  vigenti  per  specifici

regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l’autorizzazione  allo

svolgimento della attivita’ di intermediazione per i soggetti di  cui

ai commi che precedono  e’  subordinata  alla  interconnessione  alla

borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic

lavoro, nonche’ al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e

delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al

monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del

mercato del lavoro.

   Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalita’    di

interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic

lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,

nonche’ le modalita’ della loro iscrizione in  una  apposita  sezione

dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei

dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l’applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000,

nonche’ alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma  1,

con conseguente divieto di proseguire l’attivita’ di intermediazione.

     Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite  nell’elenco  di

cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,

svolgono l’attivita’ di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri

a carico della finanza pubblica.”.

   E’ istituita  presso  il  Ministero  della  giustizia  una  Alta

Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei

servizi. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi  o

indennita’. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede  a

valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel  bilancio

del Ministero della giustizia

    L’Alta Commissione di cui al  secondo periodo   e’  composta  da  esperti

nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze,

dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.

Dell’Alta Commissione devono fare  parte  esperti  della  Commissione

europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale.

  L’alta Commissione termina i  propri  lavori  entro  centottanta

giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

 

     

                   21.     Finanziamento della banda larga

 

  Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda  digitale

europea, concernenti il diritto di accesso a  internet  per  tutti  i

cittadini “ad una velocita’ di connessione superiore a  30  Mb/s”  (e

almeno per il 50% ” al di sopra di 100  Mb/s”),  il  Ministero  dello

sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari

di reti e impianti  di  comunicazione  elettronica  fissa  o  mobile,

predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio

di sussidiarieta’ orizzontale e di partenariato pubblico  -  privato,

sono  individuati  gli  interventi  finalizzati  alla   realizzazione

dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e  ultralarga,

anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento

delle infrastrutture  esistenti.  Le  infrastrutture  ricomprese  nel

progetto strategico, costituiscono servizio  di  interesse  economico

generale  in  conformita’   all’articolo   106   del   Trattato   sul

funzionamento dell’Unione europea

 

     

                22.    Disposizioni in  materia  di  salvaguardia  delle  risorse  ittiche

 

  In  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.

1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al  fine  di  assicurare

un’adeguata  protezione  delle  risorse  ittiche,  e’  disposta,  per

impresa, la misura di arresto temporaneo dell’attivita’ di pesca  per

le  imbarcazioni  autorizzate  all’uso  del  sistema  strascico   e/o

volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto

al comma 3.

   . In conseguenza dell’arresto temporaneo di cui sopra ,  il

Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e’

autorizzato a concedere alle imprese di pesca una  compensazione  che

non concorre alla formazione della  base  imponibile  ai  fini  delle

imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione  netta  ai  fini

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Tale compensazione

non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma

5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni.  La  compensazione  da  concedere  e’  rapportata   ai

parametri  stabiliti  nel  Programma   operativo,   approvato   dalla

Commissione europea, per l’applicazione in Italia del  Fondo  europeo

per la pesca. Al relativo onere fino  a  concorrenza  massima  di  22

milioni di euro per l’anno 2011, si provvede quanto a 13  milioni  di

euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell’Asse prioritario

i – misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria -  del

regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio  2006,  e,

quanto a 9 milioni di euro a valere sulle  disponibilita’  del  Fondo

rotativo di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

  Le modalita’ di attuazione  dell’arresto  temporaneo,  l’entita’

del premio, le relative erogazioni, la  definizione  degli  eventuali

periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze  biologiche,

le misure di gestione  e  controllo,  tenuto  conto  del  sistema  di

localizzazione satellitare,  per  la  tutela  delle  risorse  ittiche

giovanili nella fascia costiera e nelle  zone  di  tutela  biologica,

sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva  centrale

per la pesca e l’acquacoltura. 

 

                      23.Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.

 

   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e’  istituita,  ai  sensi

dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e

successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e

dei trasporti e con sede in Roma,  l’Agenzia  per  le  infrastrutture

stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di  vigilanza  e  di

controllo   sull’Agenzia   e’   esercitato   dal    Ministro    delle

infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita’  di  cui  al

comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e’ esercitato,  quanto

ai profili finanziari, di concerto con il Ministero  dell’economia  e

delle finanze.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite

delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi  di  finanza

pubblica, esclusivamente a:

    a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a

pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di  subentro  ai

sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone  tutte  le

entrate relative al loro utilizzo,  nonche’  alla  loro  manutenzione

ordinaria e straordinaria;

    b) realizzare il progressivo miglioramento ed  adeguamento  della

rete delle  strade  e  delle  autostrade  statali  e  della  relativa

segnaletica;

    c)  curare  l’acquisto,  la  costruzione,  la  conservazione,  il

miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al

servizio delle strade e delle autostrade statali;

    d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui  al

comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.

285, e dell’articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495;

   A decorrere dalla data di cui al primo periodo , l’Agenzia subentra  ad

Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere

alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti  gli  atti

convenzionali con le societa’ regionali, nonche’ con i  concessionari

di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,

quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque  ripetuto,

con il riferimento all’Agenzia di cui al comma 1.

    Relativamente alle attivita’ e ai compiti di  cui  al  comma  2,

l’Agenzia  esercita  ogni  competenza  gia’  attribuita  in   materia

all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad

altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello

Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°

gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto,  e’  trasferito  all’Agenzia,

per formarne il relativo ruolo organico.  All’Agenzia  sono  altresi’

trasferite le risorse finanziarie  previste  per  detto  personale  a

legislazione vigente nello stato di previsione  del  Ministero  delle

infrastrutture, nonche’ le risorse di cui all’articolo 1, comma 1020,

della legge 296 del 2006, gia’ finalizzate, in via prioritaria,  alla

vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze

di copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia. Al  personale

trasferito  si  applica  la  disciplina  dei   contratti   collettivi

nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e  dell’Area  I   della

dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento  economico

fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e

continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento,  nonche’

l’inquadramento  previdenziale.  Nel  caso   in   cui   il   predetto

trattamento economico risulti piu’ elevato rispetto a quello previsto

e’ attribuito per la differenza un assegno ad personam  riassorbibile

con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo

conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  su

proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro

per la pubblica  amministrazione  e  l’innovazione  si  procede  alla

individuazione delle unita’ di personale da trasferire all’Agenzia  e

alla riduzione delle dotazioni  organiche  e  delle  strutture  delle

amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura

corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo  stesso

decreto e’ stabilita un’apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le

qualifiche  e  le  posizioni  economiche  del   personale   assegnato

all’Agenzia.

   Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero  delle  infrastrutture  e

dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo  schema  di  convenzione

che, successivamente al 1° gennaio 2012, l’Agenzia di cui al comma  1

sottoscrive  con  Anas  s.p.a.  in   funzione   delle   modificazioni

conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi

con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

  A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al

Ministero dell’economia e delle finanze, o a  societa’  dallo  stesso

controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in

societa’ regionali, nonche’ in Stretto di Messina s.p.a.

 

                                24.    Disposizioni per l’efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere

                                     definizione delle controversie

 

 

In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell’ufficio,

i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite

convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le

facolta’  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di

specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del

decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive

modificazioni, e  con  i  consigli  dell’ordine  degli  avvocati  per

consentire ai piu’ meritevoli, su richiesta dell’interessato e previo

parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura

ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della

giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i

medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di

ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o

della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.

  5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli

uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno

richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attivita’,  anche  con

compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del testo unico

delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili

dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10

gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attivita’  previste  dal

presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attivita’  del  corso  del

dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le

professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame

di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il  magistrato

designato dal capo  dell’ufficio  giudiziario  redige  una  relazione

sull’attivita’ e sulla formazione professionale acquisita, che  viene

trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal

presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennita’,

di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della

pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo

pubblico impiego. E’ in ogni caso consentita la  partecipazione  alle

convenzioni previste   sopra di terzi finanziatori.

 

               25.  Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

 

 Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicita’  dell’azione

amministrativa e favorire la piena  operativita’  e  trasparenza  dei

pagamenti,   nonche’   deflazionare   il   contenzioso   in   materia

previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia

previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi,

previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei

diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai  sensi

della legge 4 agosto 1955, n. 848:

    a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte

l’INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31

dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta

sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si

estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a

favore del ricorrente. L’estinzione e’  dichiarata  con  decreto  dal

giudice, anche d’ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica

l’articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.”

    b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni ,a decorrere dall’1.1.2012,      1) dopo l’articolo 445 e’ inserito il seguente:

        “Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).

Nelle controversie in materia di invalidita’ civile, cecita’  civile,

sordita’ civile, handicap  e  disabilita’,  nonche’  di  pensione  di

inabilita’ e di assegno di invalidita’, disciplinati dalla  legge  12

giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il

riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice

competente ai sensi dell’articolo 442 codice  di  procedura  civile.,

presso il  Tribunale  del  capoluogo  di  provincia  in  cui  risiede

l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica  preventiva

delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta  valere.  Il

giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice  di  procedura

civile, in quanto compatibile nonche’ secondo le previsioni  inerenti

all’accertamento peritale di cui all’articolo 10,  comma  6-bis,  del

decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e  all’articolo

195.

        L’espletamento    dell’accertamento    tecnico     preventivo

costituisce condizione di procedibilita’  della  domanda  di  cui  al

primo comma. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto  a

pena di decadenza o rilevata d’ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la

prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l’accertamento  tecnico

preventivo non e’ stato espletato ovvero che e’ iniziato ma non si e’

concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la

presentazione  dell’  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di

completamento dello stesso.

        La  richiesta  di  espletamento   dell’accertamento   tecnico

interrompe la prescrizione.

        Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con

decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non

superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono

dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono

contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

        In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai

sensi dell’articolo 196 con decreto pronunciato fuori  udienza  entro

trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto   dal   comma

precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo  le

risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico

dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne’

modificabile, e’ notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono,

subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti

previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative

prestazioni, entro 120 giorni.

        Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di

contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell’ufficio  deve

depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di

dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena

di inammissibilita’, i motivi della contestazione.

        Le  sentenze  pronunciate  nei  giudizi  di  cui   al   comma

precedente sono inappellabili.” .

 

Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l’articolo  12

e’ inserito il seguente:

    “12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con

riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre

2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all’Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell’articolo  6,

commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per

gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti

familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di

cui  all’articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati

mediante pubblicazione telematica effettuata  dall’INPS  nel  proprio

sito internet entro il mese di  marzo  dell’anno  successivo  secondo

specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso. “.

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo

9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con

modificazioni, dalla legge  28  novembre  1996,  n.608.  In  caso  di

riconoscimento  o   di   disconoscimento   di   giornate   lavorative

intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell’elenco

nominativo annuale,  l’INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori

interessati mediante la pubblicazione, con le  modalita’  telematiche

previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.

1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.  Agli

eventuali maggiori compiti  previsti  dal  presente  comma  a  carico

dell’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                  26..Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

 

Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi,  i

conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo

grado di coloro    «che, iscritti in albi professionali,

esercitano, anche in  forma  non  individuale” esercitano le attivita’ individuate   nella regione  e

nelle province confinanti con la predetta regione  dove  ha  sede  la

commissione tributaria provinciale.  Non  possono,  altresi’,  essere

componenti  delle  commissioni  tributarie  regionali  i  coniugi,  i

conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo

grado di coloro  che  sono  iscritti  in  albi  professionali  ovvero

esercitano le attivita’ individuate nella lettera  i)  nella  regione

dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni

con essa confinanti.”;

 

“All’accertamento della sussistenza delle cause  di  incompatibilita’

previste  nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di

Presidenza della giustizia tributaria»;

Per le commissioni tributarie regionali i posti da  conferire

sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in

tali  commissioni  di  due  terzi  dei  giudici  selezionati  tra   i

magistrati  ordinari,  amministrativi,  militari  e   contabili,   in

servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.”;

 

I giudici tributari che alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita’ di  cui

al  comma  2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  comunicano  la

cessazione delle cause di incompatibilita’ entro il 31 dicembre  2011

al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,  nonche’  alla

Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento  delle  finanze

del Ministero dell’economia e  delle  finanze.  In  caso  di  mancata

rimozione nel termine predetto delle  cause  di  incompatibilita’,  i

giudici decadono. Scaduto il temine  di  cui  al  primo  periodo,  il

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede  all’esame

di tutte le  posizioni  dei  giudici,  diversi  dai  quelli  indicati

nell’articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31

dicembre 1992,  n.  545,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di

accertare la corretta applicazione delle disposizioni in  materia  di

incompatibilita’.

  Al fine di coprire, a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  i  posti

vacanti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il

Consiglio di Presidenza provvede ad  indire,  entro  due  mesi  dalla

predetta data,  apposite  procedure  ai  sensi  dell’articolo  9  del

decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   senza   previo

espletamento della procedura di cui all’articolo  11,  comma  4,  del

medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960  posti  vacanti

presso le  commissioni  tributarie.  I  concorsi  sono  riservati  ai

soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4, comma  1,

lettera a), del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  in

servizio,  che  non  prestino  gia’  servizio  presso   le   predette

commissioni.

  I compensi corrisposti ai membri  delle  commissioni  tributarie

entro il periodo di imposta successivo a  quello  di  riferimento  si

intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai  sensi

dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

   I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di  quelli

di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre

1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le

funzioni di Presidente di sezione e di vice  Presidente  di  sezione,

hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e  variabile  di

cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

 Previo accordo tra il Ministero della  difesa  ed  il  Ministero

dell’economia e delle finanze, il personale  dei  ruoli  delle  Forze

armate che risulti in esubero puo’ essere distaccato, con il  proprio

consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.  Il  distacco

deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente  del

Ministero dell’economia e delle finanze territorialmente  competente,

delle  esperienze  professionali  e  dei  titoli  di  studio  vantati

dall’interessato diretta ad  accertare  l’idoneita’  dello  stesso  a

svolgere le  funzioni  proprie  delle  qualifiche  professionali  che

risultano carenti presso le segreterie delle commissioni  tributarie.

Il  personale  distaccato  conserva  il  trattamento   economico   in

godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi

carattere  fisso   e   continuativo,   che   continuano   a   gravare

sull’amministrazione di appartenenza, e svolge i  propri  compiti  in

base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro  per  la

pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i  Ministro

della difesa e dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’invarianza

della  spesa,  con  l’accordo  di  cui  al  primo  periodo,   vengono

individuate le voci del trattamento  economico  accessorio  spettanti

per l’amministrazione di destinazione, che non  risultino  cumulabili

con quelle in godimento

 

Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.

546, e’ inserito il seguente articolo:

    «Art.  17-bis  (Il  reclamo  e  la  mediazione)  -  1.   Per   le

controversie di valore non superiore a ventimila  euro,  relative  ad

atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre  ricorso

e’  tenuto  preliminarmente   a   presentare   reclamo   secondo   le

disposizioni seguenti ed e’ esclusa la  conciliazione  giudiziale  di

cui all’articolo 48.

    2. La presentazione del reclamo e’ condizione  di  ammissibilita’

del ricorso. L’inammissibilita’ e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato

e grado del giudizio.

    3. Il valore  di  cui  al  comma  1  e’  determinato  secondo  le

disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.

    4. Il presente articolo non si applica alle controversie  di  cui

all’articolo 47-bis.

    5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla

Direzione regionale  che  ha  emanato  l’atto,  le  quali  provvedono

attraverso apposite strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che

curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

    6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di  cui  agli

articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22,  in  quanto

compatibili.

    7. Il reclamo puo’ contenere una motivata proposta di mediazione,

completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

    8. L’organo destinatario, se non intende  accogliere  il  reclamo

volto all’annullamento totale o parziale dell’atto,  ne’  l’eventuale

proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di  mediazione

avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni  controverse,

al  grado  di  sostenibilita’  della  pretesa  e  al   principio   di

economicita’ dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni

dell’articolo 48, in quanto compatibili.

    9.  Decorsi  novanta  giorni  senza  che  sia  stato   notificato

l’accoglimento  del  reclamo  o  senza  che  sia  stata  conclusa  la

mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di

cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia

delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente,  i  predetti

termini  decorrono  dal  ricevimento  del   diniego.   In   caso   di

accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla

notificazione dell’atto di accoglimento parziale.

    10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente  e’

condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio,  una

somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di

rimborso delle  spese  del  procedimento  disciplinato  dal  presente

articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza

reciproca, la commissione tributaria, puo’ compensare parzialmente  o

per intero le spese tra le parti solo  se  ricorrono  giusti  motivi,

esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte

soccombente a disattendere la proposta di mediazione.”.

 Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con  riferimento

agli atti suscettibili di  reclamo  notificati  a  decorrere  dal  1°

aprile 2012.

  12. Al fine di ridurre  il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e

quindi concentrare gli impegni  amministrativi  e  le  risorse  sulla

proficua e spedita gestione del procedimento di cui  al  comma  9  le

liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in  cui  e’  parte

l’Agenzia delle entrate,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2011

dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice  ordinario  in  ogni

grado del giudizio e  anche  a  seguito  di  rinvio,  possono  essere

definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto  introduttivo

del giudizio, con il  pagamento  delle  somme  determinate  ai  sensi

dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A  tale  fine,

si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le

seguenti specificazioni:

    a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro

il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

    b) la domanda di definizione e’  presentata  entro  il  31  marzo

2012;

    c) le liti fiscali che  possono  essere  definite  ai  sensi  del

presente comma sono sospese fino al 30 giugno  2012.  Per  le  stesse

sono altresi’ sospesi, sino al  30  giugno  2012  i  termini  per  la

proposizione  di  ricorsi,  appelli,  controdeduzioni,  ricorsi   per

cassazione, controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi  i

termini per la costituzione in giudizio;

    d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,

ai  tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonche’  alla  Corte   di

cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco  delle  liti  pendenti

per le quali e’ stata presentata domanda di  definizione.  Tali  liti

sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici

attestante  la  regolarita’  della  domanda  di  definizione  ed   il

pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro  il

30 settembre 2012. Entro la stessa  data  deve  essere  comunicato  e

notificato l’eventuale diniego della definizione;

    e) restano comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  al

recupero di aiuti di Stato illegittimi;

    f) con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’agenzia  delle

entrate sono stabilite le modalita’ di versamento,  di  presentazione

della domanda di definizione ed ogni altra  disposizione  applicativa

del presente comma.

  13. Al fine di  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle

entrate patrimoniali  dello  Stato  e  di  garantirne  efficienza  ed

economicita’, entro il 31 dicembre 2011,  con  decreto  del  Ministro

dell’economia e delle finanze sono  stabilite  le  modalita’  per  il

trasferimento,  anche  graduale,  delle  attivita’  di  accertamento,

liquidazione  e  riscossione,  spontanea  o  coattiva,   di   entrate

erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali

e assistenziali  obbligatori,  da  Equitalia  S.p.a.,  nonche’  dalle

societa’ per azioni dalla stessa partecipate ai  sensi  dell’articolo

3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  ad  enti  e

organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.  Con

il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici  potranno  essere

autorizzati a svolgere l’attivita’ di riscossione con le modalita’ di

cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

 

 

 

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