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Contratti pubblici-Appalti e presentazione delle offerte, al bando chi non rispetta il bando!- (Sentenza TAR Puglia 01/07/2011, n. 1007)-Ipsoa.it

 

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di Federico Gavioli

La presentazione delle offerte nei bandi di gara pubblici deve essere effettuata secondo le indicazioni richieste dal bando di gara; la ditta partecipante rischia di essere estromessa dalla gara qualora presenti le offerte con caratteristiche non previste dal bando.

 

La questione

 

Il TAR della Puglia si è espresso sull’argomento con la sentenza n. 1007 , del 1 luglio 2011. I giudici amministrativi hanno affrontato un caso molto particolare che però ci è utile per comprendere l’argomento oggetto del presente commento: come la presentazione delle offerte nei bandi di gara devono essere pedissequamente osservate dai partecipanti all’appalto.

 

Il caso preso in esame dai giudici amministrativi riguarda l’impugnazione , da parte di una società, della comunicazione di esclusione dalla gara per l'affidamento della fornitura di sistemi, infrastrutture tecnologiche e servizi per l'archivio digitale e cartaceo di una provincia pugliese; il motivo dell’esclusione è che il plico dell'offerta tecnica non contiene il CD con i files su PDF come espressamente previsto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara. Il disciplinare di gara , infatti, prevede espressamente che “ai fini di una più agevole consultazione, dovrà essere consegnata a pena di esclusione una copia dell'offerta tecnica in formato elettronico PDF memorizzato su supporto non modificabile (es. CD.R o DVD.R) includendo gli eventuali allegati”.

 

La procedura semplificata

 

Per la risoluzione del caso è stata attuata la procedura semplificata di cui all’articolo 60 del nuovo codice del processo amministrativo. Il Codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 , conferma la cd. definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata , ovvero la possibilità che il collegio definisca direttamente la causa in sede di decisione della domanda cautelare. E si ha salvezza del diritto di ciascuna delle parti di chiedere termini per proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di giurisdizione o di competenza. In tal caso , ove necessario, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. La mancanza di questa previsione era innanzi avvertita quale problematica, in quanto la decisione di definire il giudizio nel merito da parte del giudice, non permetteva alla parte di lamentare ulteriori profili dell’atto, tramite ricorso incidentale o proposizione di motivi aggiunti.

 

La decisione dei giudici amministrativi

 

I giudici amministrativi della Puglia ritengono che il ricorso presentato dalla ditta avverso l’esclusione dalla partecipazione alla gara sia da respingere .

 

Le clausole del bando sono chiare e inequivoche nel stabilire l'esclusione dalla gara nell'ipotesi di mancata produzione del CD, per cui non vi è spazio per una qualsiasi interpretazione di tipo teleologico in relazione al “principio del favor partecipationis”. La richiesta di produrre il CD, inserita nella lex specialis, non è neppure incongrua, illogica o sproporzionata: si tratta del deposito di supporti informatici di facile e corrente utilizzo (soprattutto per una società che si occupa proprio di elaborazione dati), che appare funzionale allo scopo evidenziato nel capitolato (di rendere la procedura di gara celere e sicura, concretizzando così una delle direttive ispiratrici della disciplina, sia sostanziale sia processuale, degli appalti pubblici), senza comportare alcun aggravio significativo a carico della concorrente.

 

Il TAR della Puglia respinge il ricorso e condanna la società esclusa dal bando di gara al pagamento nei confronti della provincia pugliese dell’importo di euro 5.000,00 maggiorate di CPI e IVA.

 

 

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