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MAZZON Riccardo

 

Il sinistro stradale provocato con dolo

“è il codice penale...omissis...che espressamente fornisce definizione e disciplina relativamente all’istituto del dolo...omissis...Alla luce della tendenziale unitarietà del concetto di illecito e non risultando particolari motivi che depongano in senso contrario, le inevitabili problematiche connesse all’istituto in esame (ma messe in evidenza, solitamente, con esclusiva valenza penale) possono (e devono) tracciare il solco anche nella disamina, di seguito proposta, del dolo in ambito di illecito civile...omissis... il delitto doloso rappresenta certamente il modello fondamentale di reato, dal momento che il dolo costituisce, per il suddetto settore, il normale criterio di imputazione soggettiva: il secondo comma dell’art. 42 c.p. stabilisce infatti che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”, con ciò significando che, nel silenzio della legge circa l’elemento soggettivo del delitto, quest’ultimo debba ritenersi soltanto doloso. Diversa la situazione in ambito civile, ove il danno da illecito colposo è certamente prevalente e dove il dolo, pur valorizzato nel suo aspetto deteriore (si pensi, ad esempio, all’art. 1225 c.c, ove il danno da risarcire non conosce gli usuali limiti connessi alla prevedibilità, qualora dipenda da dolo del debitore), resta, comunque, almeno nelle intenzioni del legislatore, un’eccezione. Purtuttavia, il dolo è da considerarsi sempre e comunque la forma tipica della volontà colpevole e, secondo il pensiero giuridico tradizionale, ne rappresenta la vera essenza, dal momento che esprime il nesso psichico più stretto ed immediato fra il fatto ed il suo autore. La responsabilità a titolo di dolo rappresenta, infatti, la forma più grave di colpevolezza; l’agente doloso è più rimproverabile di quello colposo perché mette in discussione la stessa validità precettiva della norma giuridica e perché la collettività stessa si sente maggiormente minacciata e disapprova con più forza l’attacco consapevole e intenzionale ai suoi beni...omissis...Ai sensi dell’art. 43 c.p, “il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”....omissis...la definizione legislativa del dolo recepisce la (già allora) consolidata posizione dottrinale che vuole cui il dolo consistere (strutturalmente) in due momenti (o componenti psicologiche), l’uno intellettivo, l’altro volitivo (elementi, pur concettualmente distinti, intimamente legati). Il momento intellettivo (o conoscitivo) del dolo consiste nella rappresentazione del fatto che costituisce l’illecito (ma non necessariamente nella rappresentazione della certezza del fatto, poiché lo stato di dubbio è compatibile con la sussistenza del dolo: è il caso, già citato, del dolo eventuale, in cui l’agente, pur non volendo l’evento, si era rappresentato il suo possibile verificarsi e ne aveva accettato il rischio). Viene, pertanto, considerato in “dolo” l’agente che ha avuto la visione anticipata del fatto; non, invece, colui che non si è rappresentato o si è rappresentato erroneamente un requisito del fatto medesimo (si tratta del c.d. errore sul fatto)...omissis...Il momento intellettivo del dolo riguarda, dunque, tutti gli elementi che costituiscono i singoli illeciti (così come descritti dalle singole norme): i presupposti della condotta, la condotta stessa, l’evento e tutti gli eventuali ulteriori elementi, concomitanti o susseguenti alla condotta, previsti dalla norma...Ai fini della sussistenza del dolo, comunque, non viene richiesta una comprensione tecnico giuridica degli elementi configuranti l’illecito, ma è da ritenersi sufficiente una comprensione “laica” dei medesimi, comprensione, cioè, propria dell’uomo comune...omissis... Il momento volitivo del dolo abbraccia la condotta e l’evento e costituisce la volontà consapevole di realizzare il fatto illecito (che ci si era rappresentati)”.

Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione stradale, Utet 2010, pag. 165

è disciplinato, a tutti gli effetti, secondo i principi generali.

Premesso, infatti, che la responsabilità ex articolo 2054 del codice civile non è che una specificazione di quella prevista dall'articolo 2043, stesso codice; e premesso altresì che l’articolo 1917 (medesimo codice, il quale esclude dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi) non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale (la quale, invece, trova collocazione nelle leggi della r.c.a. e nelle direttive europee: cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011) ne consegue non solo l’obbligo della compagnia, che fornisce la copertura assicurativa al mezzo, di risarcire anche i danni conseguenti da fatto doloso,

“l’art. 1917, comma 1 c.c. - che al fine di evitare che l’assicurato eserciti l’attività coperta dal contratto di assicurazione della responsabilità civile senza la necessaria diligenza, esclude la copertura del rischio derivante da un comportamento doloso - non è applicabile alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti regolata dalla l. n. 990 del 1969 (ed ora dal cod. ass. di cui al d.lg. n. 209 del 2005) in quanto l'obbligo di indennizzo da parte dell'assicuratore per i fatti dolosi (di terze persone) di cui l'assicurato deve rispondere trova il proprio fondamento logico-giuridico nella circostanza che l’art. 1 l. 24 dicembre 1969, n. 990, dopo aver disposto l'obbligatorietà dell’assicurazione responsabilità civile auto, non contiene alcuna distinzione tra fatti dolosi e fatti colposi. Infatti, il rinvio operato dall'art. 1 l. n. 990 del 1969, all'art. 2054, c.c., è formulato per individuare la specie di responsabilità civile che deve essere obbligatoriamente coperta da assicurazione (quella relativa alla circolazione di veicoli) senza introdurre alcuna disposizione derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 2043, c.c., in base alla quale, il fatto risarcibile può essere doloso o colposo. Da ciò ne consegue che la legge speciale sull'assicurazione obbligatoria r.c. auto impone il risarcimento dei danni anche alla vittima di un incidente stradale provocato con dolo da parte dell'assicurato (o meglio, di terze persone di cui l’assicurato deve rispondere). Pertanto, anche il danno di origine dolosa, di cui si chieda il risarcimento con l’azione diretta ex art. 18 l. n. 990 del 1969, deve essere coperto dall’assicurazione per la r.c., e, tanto, anche nel caso in cui si verta in un’ipotesi risarcitoria coperta dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 19 e ss., che nel disegno del legislatore è strettamente collegata - ovverosia assimilata - a quella dell'assicuratore ex art. 18”

Tribunale Bari, 12/01/2009 - Giurisprudenzabarese.it 2009

ma anche il corretto convincimento secondo il quale, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, sono inopponibili, al danneggiato, le clausole limitative della copertura alla responsabilità per i danni “involontariamente cagionati”: l'assicuratore sarà sempre, pertanto, obbligato, nei confronti dei terzi, al risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale doloso, salvo il diritto di ripetere, dall'assicurato o, se dal caso, dal terzo conducente, quanto versato al danneggiato.

 

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