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Valido l'atto impositivo firmato dal funzionario munito di delega- cassazione  sentenza n. 13512.11-Fisco oggi.it

 

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La procura può essere rilasciata anche dal direttore e non necessariamente dal capo dell'ufficio accertatore

La firma di un funzionario, appartenente alla carriera direttiva, in calce all'atto impositivo, ne sancisce la validità e l'efficacia a condizione che lo stesso dipendente sia stato delegato dal direttore dell'ufficio impositore.

Non è altresì necessario che detta delega rechi la firma autografa del direttore preposto, essendo sufficiente che i dati emergenti da quest'ultimo atto amministrativo consentano comunque di ritenere sicura la provenienza del documento dall'Amministrazione e la sua appartenenza all'autore indicato dalle norme positive.

Detto principio è stato espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13512 del 18 maggio, in riforma di una decisione della Ctr Abruzzo, che aveva confermato la pronuncia della Ctp di Teramo.

 

Il fatto

Il giudice d'appello riteneva nullo un avviso di accertamento recante la firma di un funzionario e privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio impositore.

Lo stesso collegio dichiarava inefficaci le deleghe interne rilasciate allo stesso funzionario da un direttore generale e non dal capo dell'ufficio accertatore, esibite in contenzioso dalla parte erariale.

La motivazione, poi annullata dai giudici della Cassazione, incentrava le sue argomentazioni sul valore meramente interno delle deleghe e, soprattutto, sul difetto di firma delle stesse da parte del responsabile preposto.

 

Il responso

La Suprema corte rilevava l'incidenza dell'articolo 42, primo comma, del Dpr 600/1973, norma che impone - negli avvisi di accertamento - la firma del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell'esercizio dei propri poteri amministrativi.

Il chiaro tenore letterale del riferimento normativo citato dalla Corte "traslava" così gli equilibri dell'esito giudiziale sulla forma e sulla validità della delega alla firma, assunta come inefficace dal giudice di grado inferiore.

 

Limitato il confine della questione, il collegio di ultima istanza "bocciava" l'asserita nullità della delega sulla scorta di due elementi.

Il primo si riferiva alla carenza di una norma che prevede la nullità di un ordine di servizio in conseguenza del difetto di firma dell'emittente.

Il secondo si basava sul fatto che la stessa parte non aveva contestato la provenienza dell'atto, né il giudice aveva provveduto al relativo accertamento.

Il che equivale a dire che non è sufficiente opporre il difetto di sottoscrizione dell'ordine di servizio ovvero della delega, ma deve contestarsi l'assoluta riferibilità di tale atto all'Amministrazione.

 

La decisione de qua richiamava un precedente arresto (Cassazione 13375/09) in cui, oltre ai principi in tema di "sicura provenienza" e di "attribuibilità all'autore" citati nella premessa del presente scritto e trascritti nella stessa sentenza in esame, si evidenziava: "questa Corte ha avuto modo a più riprese di rilevare la non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi (Cass. sez. 1^, 22.11.2004 n. 21954; Cass. sez. 3^, 5.5.2000 n. 5684; Cass. sez. 1^, 24.9.1997, n. 9394). Ciò in quanto l'evoluzione giurisprudenziale in materia, nel completare un processo di svalorizzazione della sottoscrizione autografa come dichiarazione della provenienza dell'atto dalla persona del titolare dell'organo e come prova scritta di tale provenienza, ha rilevato che l'atto amministrativo esiste come atto di un certo tipo se esso proviene dall'organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilità della persona titolare dell'organo (quali la carta intestata ovvero le impronte dell'Ufficio, ovvero la notificazione a richiesta dell'ufficio medesimo quando si tratta di atti destinati a terzi)".

 

Una precisazione finale

Per completezza di esposizione, appare altresì opportuno aggiungere che un'altra recente sentenza (Cassazione 18515/2010) aveva ritenuto non necessario, ai fini della validità dell'atto impositivo o della delega al funzionario, la sottoscrizione da parte di un titolare dell'ufficio avente qualifica dirigenziale.

In tale occasione veniva, infatti, argomentato in sentenza che l'articolo 42, primo comma, Dpr 600/73, individua "nel capo dell'ufficio, per il solo fatto di essere stato nominato tale, l'agente capace di manifestare la volontà della Amministrazione finanziaria, negli atti a rilevanza esterna e di produrre gli effetti giuridici imputabili alla determinazione della sua volontà nella sfera giuridica dei contribuenti. Con la conseguenza che compete al titolare dell'Ufficio, come organo deputato a svolgerne le funzioni fondamentali, ovvero a un impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell'esercizio dei poteri organizzativi dell'Ufficio, la funzione di sottoscrivere gli avvisi, con i quali sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti, indipendentemente dal ruolo dirigenziale eventualmente ricoperto, la cui appartenenza esaurisce i propri effetti nell'ambito del rapporto di servizio con l'Amministrazione".

 

Antonino Russo

 

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