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di Valentina Quattrociocchi

Le procedure semplificate e le autorizzazioni recentemente approvati dall'Autorità Garante per i mediatori dediti alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili

 

Al fine di inquadrare la tematica della mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali come disciplinata dal Garante Privacy, anche in sede di autorizzazione il 21 aprile scorso per il trattamento di dati sensibili, quelli cioè ritenuti meritevoli di particolare tutela da parte dell’ordinamento, occorre anzitutto tracciare brevemente il quadro normativo di riferimento.

 

Ebbene, in quest’ottica rileva anzitutto il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 con la seguente fondamentale novità normativa, ossia l’obbligatorietà della preventiva mediazione per tutti quelli che intendano esercitare un'azione giudiziale in varie materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (v. art. 5, comma 1).

 

È quindi anzitutto evidente il vasto campo applicativo di quella che tecnicamente parrebbe da qualificare come ineludibile condizione di ammissibilità dell’azione presso il GO.

 

In secondo luogo, si deve evidenziare che la gestione del procedimento di mediazione è affidata a organismi di mediazione costituiti da enti pubblici o privati che, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, designano un mediatore o più mediatori ausiliari.

 

Questi dovranno assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

 

Quello però che qui conta evidenziare maggiormente è che il procedimento di mediazione comporta il trattamento di dati personali riferiti alle parti della mediazione e ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento medesimo e che in tale sede possono essere anche trattati tutti i tipi di dati sensibili (si pensi, ad esempio, ai procedimenti inerenti il risarcimento del danno da responsabilità medica) e giudiziari (ad esempio, i dati relativi a sentenze di condanna in base alle quali si può richiedere il risarcimento del danno).

 

Peraltro, in materia viene subito in rilievo l’art. 26, comma 1, del Codice, secondo cui i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, comunque dovendo rispettare i presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

 

Alla luce di questo quadro normativo, il Garante Privacy è intervenuto con un provvedimento e due autorizzazioni "ad hoc" , tutti datati 21 aprile 2011.

 

Il risultato, o meglio l’obiettivo fondamentale in linea teorica, del provvedimento è stato semplificare procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo però (adeguatamente !) elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.

 

Il provvedimento in particolare prevede che, per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.). Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.

 

Veniamo ora alle due autorizzazioni, entrambe del 21 aprile 2011, ossia:

 

l’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

 

e

 

l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

 

Esse sono valide fino al 30 giugno 2012 e si distinguono per il fine di fissare i principi e le misure atte a garantire il corretto trattamento dei dati.

 

La prima concerne i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.

 

La seconda dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.

 

Vediamo ora alcuni dei peculiari punti di disciplina di tale testo.

 

Sonio ritenuti autorizzati, anche senza dover svolgere alcuna richiesta, a trattare i dati sensibili tutti gli organismi di mediazione privati di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 purché chiaramente si attengano ai principi del Codice Privacy nonché alle prescrizioni del detto testo autorizzatorio.

 

Va evidenziato che. qualora i dati siano “supersensibili”, quali sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, occorre- si desume dal provvedimento – ai fini della liceità del trattamento ! - che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell’interessato, o sia comunque un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

 

Interessati ai quali i dati si riferiscono

 

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione, mentre – coerentemente con i principi di necessità e non eccedenza del trattamento - i dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò risulta strettamente indispensabile per l’attività di mediazione.

 

Categorie di dati e operazioni di trattamento

 

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica controversia oggetto di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

 

Comunicazione dei dati

 

I dati sensibili possono essere comunicati, sempre che sia indispensabile, alle parti nel procedimento di mediazione che sia a sua volta effettivamente finalizzata alla conciliazione di controversie di natura civile o commerciale, ma solo nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito.

 

Ma resta chiaramente fermo il divieto di diffusione dei dati sensibili!

 

Concludendo

 

I citati recenti provvedimenti del Garante, compresa l’autorizzazione del 21 aprile scorso, si inseriscono in un quadro ordinamentale complessivo, sempre più teso ad agevolare e semplificare l’attività professionale e quella imprenditoriale: ma teso anche, nel caso più specifico, a ridurre quanto più possibile i tempi di attesa dei cittadini che si rivolgono alla magistratura. Ciò passando anche soprattutto attraverso la riduzione del carico giudiziario, a vantaggio di modalità alternative e “concordate” di risoluzione delle controversie in atto.

 

Evidentemente, tali modalità alternative, fra cui v’è anzitutto la mediazione, tanto più quando affidate a soggetti non istituzionali o comunque estranei alla tradizione ordinamentale , e non all’ordine giudiziario, con le garanzie del processo previste puntualmente dalla legge, si prestano a maggiori rischi anche in termini di protezione di dati personali.

 

L'intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, talora peraltro riconducibili a particolari categorie di dati, come quelli di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e anche giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).

 

Quelli giudiziari, come noto, non costituiscono dati sensibili ex lege ma sono senz’altro ugualmente delicati.

 

Pertanto il Garante Privacy è opportunamente intervenuto con un approccio duplice.

 

Ossia anzitutto con il provvedimento suindicato che ha dettato, rectius applicato anche a tale materia, principi e criteri fondamentali in materia di protezione dei dati personali.

 

Al contempo, però si è preoccupato anche, formulando due autorizzazioni di carattere generale, di rendere l’attività di mediazione in questione libera dai legacci più pesanti e stringenti della normativa sulla privacy, ponendo requisiti e condizioni minime perché la medesima attività possa svolgersi senza ostacoli procedurali e lungaggini burocratiche inevitabilmente connessi a specifici procedimenti autorizzatori presso l’Autorità.

 

Infatti va considerato che a norma di legge, e precisamente dell’art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, osservando comunque necessariamente i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

 

Ebbene, l’attività in questione non avrebbe certo potuto esplicarsi in modo rapido ed efficiente se ogni qual volta fossero venuti in rilievo dati sensibili e giudiziari, fosse stata necessaria chiedere un’apposita autorizzazione. Praticamente, un ‘autorizzazione per ogni controversia trattata. Anche se, in ipotesi, affidata al mediatore dal medesimo cliente!

 

Inefficienza senz’altro cronicizzata e irreversibile se si considera che in una controversia civile o commerciale è fisiologico, quanto inevitabile, trattare dati perlomeno giudiziari!

 

Al contempo, sempre in un’ottica di ragionevolezza, l’Autorità ha anche previsto una scadenza temporale per la propria autorizzazione generale la cui validità è necessariamente condizionata all’attuale stato della normativa e alla prassi in formazione in materia di mediazione.

 

Normativa e prassi che potrebbero mutare conseguentemente imponendo al Garante l’esigenza di rivedere in futuro principi e misure delle due autorizzazioni in questione!

 

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