Dott. Arturo D'Alterio
A più di un anno dalla sentenza
della Corte Costituzionale che ha modificato
l’interpretazione dell’art 140 c.p.c., nel senso che la
notifica si perfeziona per il destinatario con il
ricevimento della raccomandata informativa e non più con
la spedizione della stessa, penso che sia giusto
evidenziare le distorsioni provocate dalla suddetta
sentenza sull’attività dell’ufficiale giudiziario.
La motivazione principale addotta
riguarda la violazione dell’art. 3 della Costituzione
per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto
alla fattispecie, normativamente assimilabile, della
notificazione di atti giudiziari a mezzo posta,
disciplinata dall’art.8 della legge n.890 del 1982.
La Corte, sostanzialmente, ha
equiparato la raccomandata dell’avvenuto deposito alla
casa comunale dell'ufficiale giudiziario, alla cartolina
del postino del deposito del plico all'ufficio postale.
I due avvisi dal mio punto di vista non sono comparabili
in quanto il primo è descrittivo, comporta quindi la
piena conoscenza dell'atto immediatamente, il secondo
invece è anonimo in quanto riporta semplicemente: la
dicitura atto giudiziario, l’indicazione dell’ufficiale
giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e il
numero del registro cronologico corrispondente.
E’ bene ricordare, invece, come
l’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 48 delle
norme di attuazione del cod. proc. civ., sia obbligato
ad indicare:
1) il nome della persona che ha
chiesto la notificazione e del destinatario
2) l'indicazione della natura
dell'atto da notificare
3) l'indicazione del giudice che ha
pronunciato il provvedimento notificato o davanti al
quale si deve comparire con la data o il termine di
comparizione.
Il richiamo all’art. 3 della
Costituzione riguardante il secondo avviso, fa desumere
che la Corte Costituzionale abbia presupposto che anche
l’avviso alla porta dell’ufficiale giudiziario e
l’avviso di tentato recapito di atto giudiziario del
postino siano equivalenti.
Un maggiore approfondimento avrebbe
evidenziato come l’ufficiale giudiziario sin da questo
momento, ancor prima di predisporre la raccomandata,
mette nelle condizioni il notificando di conoscere il
contenuto dell’atto e di provvedere al ritiro della
copia alla casa comunale.
Le conseguenze non sono state
irrilevanti così come la Corte Costituzionale aveva
previsto in quanto non è sempre possibile applicare il
principio della stessa Corte per il quale il momento in
cui la notifica si deve considerare perfezionata per il
notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si
perfeziona per il destinatario.
Nei casi di rispetto dei termini a
comparire, come ad esempio le intimazioni di sfratto o
le citazioni i due momenti coincidono, la diligenza
della parte istante e dell’ufficiale giudiziario però
nulla possono rispetto al comportamento che
successivamente avranno il postino e il destinatario
dell’atto giudiziario. Spesso la garanzia di difesa e di
tutela del contraddittorio del destinatario si
trasformano in arbitrio nel senso etimologico di
"facoltà di valutare, scegliere e operare secondo la
propria volontà e le proprie convenienze".
La possibilità concessa di
differire gli effetti della notifica di almeno dieci
giorni, induce lo stesso a non andare a ritirare la
raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c.,anche nel
caso di assenza temporanea per lavoro e non per ferie,
nella consapevolezza che ciò comporterà un vizio della
notifica rilevabile d’ufficio da parte del giudice.
Magari, nel caso specifico, potrebbe essersi verificato
che il destinatario sia andato a ritirare la copia nello
stesso giorno dell’avviso alla porta, mentre alla
valutazione del giudice risulti notificato “per compiuta
giacenza”.
Maggiormente limitativa per
l’autonomia dell’ufficiale giudiziario si rivela
un’altra ipotesi, quando il postino, esercitando una
valutazione diversa dall’ufficiale giudiziario,
restituisce la raccomandata con la dicitura sconosciuto
o trasferito. Oltre al caso in cui l’ufficiale
giudiziario ha maggiori informazioni rispetto all’agente
postale, sempre più spesso trimestrale di turno, vi sono
dei casi ove l’ufficiale giudiziario, in applicazione di
fonti normative, individua dei luoghi giuridici validi
per la notifica. Mi riferisco ad esempio al domicilio
eletto o alla notifica agli eredi impersonalmente e
collettivamente all’ultimo domicilio del defunto. In
particolare, ancora, nelle procedure di sfratto in
presenza di un allontanamento senza la consegna delle
chiavi può ritenere, senza altre indicazioni, che la
notifica debba essere eseguita nel luogo di cui lo
sfrattando ha ancora la disponibilità.
In tutti questi casi si verifica
sempre più frequentemente che l’ufficiale giudiziario
nei giorni successivi, veda vanificare la sua attività
di “camminatore”, così è stato definito di recente, con
il ritorno della raccomandata non notificata. E’
evidente come Il suo ruolo in questi casi sia diventato
subalterno al postino, solo se quest’ultimo decide di
assecondare la richiesta dell’ufficiale giudiziario, la
notifica si perfeziona.
Nei casi di sconosciuto o
trasferito non sempre si riesce a far comprendere che la
notifica seppure effettuata diligentemente
dall’ufficiale giudiziario debba essere ripetuta in
quanto nulla. La difficoltà aumenta se la parte istante
ritiene di dover procedere successivamente ex art.143
c.p.c., in questo caso spesso non basta rammentare come
la notifica ha carattere residuale, la Corte di
Cassazione la ritiene valida soltanto nel caso di
risultanze negative frutto di una seria indagine sul
luogo di residenza, dimora o domicilio.
L’esperienza di questo primo anno
induce a chiedere l’intervento del legislatore, in modo
da restituire all’unico soggetto qualificato previsto
dal codice di procedura civile la valutazione esclusiva
sulle modalità di notifica in caso di assenza del
destinatario.
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