L’intero corpus
normativo della riforma forense impegna da parecchio
tempo il dibattito normativo italiano e una delle novità
in esso contenute è recentemente oggetto di ricorso al
TAR. Nel
regolamento che il Consiglio Nazionale Forense ha
approvato il 24 settembre 2010 (in vigore dal
30/06/2011), è disciplinata infatti la figura
dell’avvocato specialista.
Ai sensi dell’art.
2 del regolamento, per “specialista” si intende
l’avvocato che ha acquisito, in una delle aree del
diritto previste dal medesimo testo, una
‹‹specifica e significativa competenza teorica e
pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma
rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale
forense e che deve essere conservata nel tempo secondo
il principio della formazione continua››.
Le materie
del diritto contemplate dal testo del Cnf sono undici
(il titolo però può esser chiesto solo per due materie):
diritto di famiglia, dei minori e delle persone; diritto
della responsabilità civile e delle assicurazioni;
diritto commerciale; diritto del lavoro, della
previdenza e della sicurezza sociale; diritto
industriale; diritto della concorrenza; diritto
tributario; diritto amministrativo; diritto della
navigazione; diritto dell’Unione Europea; diritto
penale.
L’articolo 5 del
regolamento disciplina le modalità con le quali
si acquisisce il titolo in esame. Esso prevede
che l’avvocato abbia anzitutto maturato ‹‹un'anzianità
di iscrizione all'albo›› di almeno sei anni; non
deve poi aver riportato nei tre anni precedenti la
presentazione della domanda una sanzione disciplinare
definitiva conseguente per ‹‹violazione del dovere
di competenza o di aggiornamento professionale››;
deve aver inoltre frequentato per almeno due anni una
scuola, o un
corso di alta formazione riconosciuti dal Consiglio
nazionale ed aver conseguito il relativo attestato non
prima di due anni rispetto alla data di presentazione
della domanda. Infine, l’avvocato deve ovviamente aver
presentato domanda presso il CNF ed aver sostenuto la
relativa prova d’esame.
Le
contestazioni nel merito |
·
Il regolamento sarebbe lesivo della possibilità
per i giovani laureati di accedere alla
professione;
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tra le aree del diritto annoverate nel
regolamento ne esistono alcune segnatamente
specialistiche ed altre esageratamente ampie;
·
la mancata legittimazione del Cnf a legiferare
in materie (teoricamente) riservate alla
competenza statale;
·
Viene contestato il privilegio, riconosciuto
agli iscritti all’albo da almeno 20 anni, di
potersi fregiare del titolo di specialista ipso
iure, senza sostenere prova alcuna. |
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