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Mediazione civile disallineata rispetto alla legge-delega-Calogero Marino

 

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Il dlgs 28/10 disattende il modello di mediazione delineato dalla direttiva n. 52 del 2008 e dalla legge delega 69/09

Il dlgs 28/10 disattende il modello di mediazione delineato dalla direttiva n. 52 del 2008 e dalla legge delega 69/09.

D.Lgs. 28/10 e direttiva 2008 n. 52, CE

Il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al fine di ridurre il peso del contenzioso civile, ha introdotto nel nostro sistema l’istituto della mediazione, il quale si basa su un complesso ed articolato procedimento.

Con il termine “mediazione” il legislatore ha inteso indicare “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1). Con la summenzionata espressione la norma indica il procedimento che deve essere seguito per giungere, ove possibile, alla conciliazione, ossia alla composizione della controversia.

Una analoga tipologia di procedimento era già stata introdotta a livello comunitario dalla direttiva 2008 n. 52, CE. La predetta direttiva , infatti, aveva previsto nuove disposizioni concernenti determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale e aveva stabilito, nel contempo, che “nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni”. In particolare, la direttiva europea del 21 maggio 2008 definisce la mediazione come ”un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore”.

Ciò posto, giova al riguardo osservare che il legislatore italiano si è spinto ben oltre rispetto ai parametri ed alla caratteristiche essenziali dell’istituto della mediazione previsti dalla summenzionata direttiva 2008/52/CE, in quanto il d.lgs 28/10 ha introdotto una serie di previsioni e vincoli non necessari alla luce del modello delineato in sede comunitaria. Ed infatti, alla luce delle disposizioni introdotte dal d.lgs 28/10 si evince chiaramente che lo stesso disciplina non tanto la mediazione in genere (ossia il fenomeno in base al quale due o parti in conflitto tra loro si rivolgono ad un terzo che possa aiutarle a trovare una soluzione concordata), bensì una particolare specie di mediazione, da ricondursi sostanzialmente alla categoria della mediazione c.d. autoritativa.

In altri termini il legislatore ha introdotto un procedimento nel quale il mediatore si trova in una posizione sovraordinata rispetto alle parti e può influenzarle non solo utilizzando le proprie capacità tecniche ma anche grazie al ruolo formale riconosciutogli dal sistema di regole che lo ha identificato come mediatore per quel determinato caso. In buona sostanza, la mediazione che è stata introdotta in Italia, caratterizzata dal fatto di non essere lasciata alla libera scelta discrezionale delle parti e di essere invece assai processualizzata, risulta molto differente dalla mediazione e conciliazione libera e non processualizzata prevista dalle direttive europee 30 marzo 1998 (98/257/CE) 4 aprile 2001 (2001/310/CE) e 21 maggio 2008 (2008/52(CE).

Ed infatti, la mediazione introdotta dal legislatore italiano non risulta rimessa alla libera scelta delle parti, perché in molti casi la mediazione in oggetto costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (art. 5), e perché in molti casi la segretezza delle attività di mediazione non è affatto garantita, posto che se vi è il consenso della parte dichiarante, la dichiarazione non è riservata, e quindi è producibile in giudizio (art. 10).

Ed ancora, la mediazione prevista nel modello italiano risulta fortemente processualizzata, in ragione del fatto che nel corso della mediazione è consentito al mediatore di nominare altri mediatori ausiliari, ovvero degli “esperti” (art. 8), al pari del porre di nomina del CTU riconosciuto all’organo giurisdizionale. Ed inoltre nella misura in cui la disciplina prevista dal legislatore italiano consente alle parti, nel corso della mediazione, di produrre documenti e di redigere atti difensivi e memorie (art. 3, 3°comma, art. 17, 2° comma).

In tal modo la disciplina introdotta risulta affetta da una forte contraddittorietà in quanto, se da un lato la stessa persegue l’obiettivo di evitare il processo e di evitare il giudice, dall’altro introduce una vera è propria fase pre-processuale, caratterizzata da un mediatore dotato di poteri molto simili a quelli di cui è dotato un giudice, e nel contempo, inserisce dei meccanismi volti a penalizzare chi non si accontenta della fase pre- processuale, e vuole tutelare propri diritti attraverso un vero e proprio processo.

Rapporto tra il D.Lgs. 28/10 e la legge delega n. 69/09

Il d.lgs 28/10 sembra essere caratterizzato anche da un eccesso di delega, in quanto lo stesso ha introdotto alcune prescrizioni non previste dalla legge 69/09. Giova al riguardo osservare, in primo luogo, che l’art. 60 della l. 69/09 si limitava a “prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione” venisse realizzata “senza precludere l’accesso alla giustizia”.

Il d.lgs. 28/10, al contrario, ha reso in molti casi la mediazione una condizione di procedibilità della domanda (art. 5), condizione per vero non prevista dalla legge delega, e che risulta anzi in forte contrasto con la stessa legge delega laddove la stessa disponeva espressamente che la mediazione non dovesse precludere l’accesso alla giustizia. A ciò va aggiunto che l’art. 8, 5° comma del d.lgs 28/10 ha previsto che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, 2° comma c.p.c.”.

Così facendo il legislatore delegato ha introdotto un ulteriore elemento non previsto dalla legge delega. Alla luce di quanto sopra riportato si evince che il legislatore delegato ha introdotto l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, per una serie di controversie davvero ampia ed eterogenea (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica) con il preciso intento di deflazionare il contenzioso civile.

Il suddetto intento deflazionistico, insieme alla previsione dell’ obbligatorietà della mediazione, determinano un profilo dell’istituto della mediazione che risulta sostanzialmente difforme da quello previsto nel testo della legge delega 69/2009.

Quest’ultima infatti aveva individuato la ratio dell’istituto della mediazione nella conciliazione volontaria tra le parti in disaccordo; sulla scorta di tale ratio le parti dovevano essere lasciate libere di decidere se adottare la conciliazione come strumento di risoluzione della lite , dovendosi escludere qualsiasi elemento di coazione o di obbligatorietà.

 

 

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