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LE CASSE DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI di Gianni Geroldi

 

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 Le principali caratteristiche del sistema. Da circa quindici anni, con due successive norme1, ha preso forma in Italia un sistema di Casse private di previdenza obbligatoria per le attività libero professionali.

 

Il tempo intercorso dall’avvio è ormai sufficientemente lungo perché si possano fare alcune valutazioni sul funzionamento di tale sistema.
Prima di ogni considerazione, è opportuno sottolineare la rilevanza di questa esperienza con alcuni  dati quantitativi. Innanzi tutto, in base alle informazioni fornite dagli stessi enti, alla fine del 2009 il totale degli iscritti attivi ha superato il milione e mezzo di persone, mentre i pensionati sono poco più di 500 mila. L’andamento demografico ancora relativamente dinamico per molte categorie professionali si riflette in modo positivo sui saldi previdenziali correnti che, nel periodo dal 2004 al 2009, sono passati per l’insieme delle Casse da circa 1,8 miliardi di euro a oltre 2,4 miliardi di euro annui. Da ciò deriva anche la ragguardevole consistenza e la dinamica positiva dei patrimoni gestiti dalle Casse che, in base alle più recenti rendicontazioni, si avvicinano ai 40 miliardi di euro, di cui oltre il 60% investito in attività finanziarie.
A fronte del peso crescente che la previdenza dei professionisti è andata assumendo, restano però irrisolti diversi problemi, indicativi di un contesto carico di incertezze, dovute a lacune e incoerenze normative, ma anche all’insufficiente incisività del sistema di vigilanza nel trattare i fenomeni complessi che accompagnano lo sviluppo del sistema degli enti privati. Questi limiti pongono l’esigenza di un riassetto organico del settore per arrivare ad un contesto normativo e di regolazione più definito e stabile, con un disegno che riveda gli aspetti gestionali e di controllo mostratisi più carenti nell’esperienza fin qui maturata. A tale scopo, andrebbero fissati alcuni punti su cui intervenire prioritariamente che, in estrema sintesi, sono individuabili in:

a) natura giuridica degli Enti privati di previdenza obbligatoria e sistema di vigilanza

Un passaggio essenziale di una riforma organica consiste nel chiarire il portato della natura giuridica delle Casse professionali, sia rispetto alle funzioni strategiche che ai compiti gestionali. Attualmente vi sono molti aspetti contradditori. Ad esempio, l’applicazione senza delimitazioni di talune norme per il contenimento della spesa pubblica, come i tagli lineari di spesa corrente, hanno creato molte ambiguità sul modo di interpretare i principi di autonomia decisionale attribuiti alla gestione privata delle Casse.
Peraltro, tali questioni non possono prescindere dalla definizione di un modello regolativo in cui siano correttamente bilanciate le prerogative di una conduzione privata con i fini di utilità collettiva perseguiti dalle Casse che, nel caso della previdenza obbligatoria, si incentrano sulla tutela dei redditi degli assicurati prevista da una norma costituzionale. Se gli schemi di regolazione fossero definiti in modo adeguato – un riferimento può essere l’esperienza delle public utilities - le strutture pubbliche di controllo sarebbero in grado di esercitare i loro compiti secondo modalità certe, indirizzando i responsabili delle gestioni nelle fasi decisionali, più che non esercitando controlli formali ex post che, per essere efficaci, richiedono una macchina amministrativa pesante e costosa. I compiti dei soggetti vigilanti non sarebbero con ciò ridimensionati, in quanto l’autonomia gestionale delle Casse deve comunque sottostare alla garanzia di sostenibilità finanziaria nel lungo periodo. Questo requisito è rafforzato dal fatto che la devoluzione della funzione previdenziale, pur assegnando alle gestioni private responsabilità economica e patrimoniale, non esclude il ruolo di garante di ultima istanza dello Stato che ha quindi fondate ragioni per prevenire ogni rischio di dissesto finanziario2.
Un efficace modello di vigilanza dovrebbe inoltre ripensare le proprie capacità di controllo su altri aspetti chiave delle gestioni private. In primo luogo, dato che le riserve delle Casse sono costituite da portafogli complessi di attività finanziarie e sempre più da quote di fondi immobiliari, i controlli non dovrebbero limitarsi al profilo formale di legittimità della singola operazione, ma utilizzare metodi di analisi basati su indicatori segnaletici di livello aggregato. Inoltre,  per quanto riguarda la gestione, data la limitata efficacia della verifica formale di singoli atti, sarebbe opportuno adottare un metodo di comunicazione sociale che utilizzi appropriati indicatori sintetici. Ciò rappresenterebbe anche un’adeguata forma di controllo per gli assicurati che, non potendo adottare strategie di exit in forza dell’obbligatorietà dell’adesione, avrebbero però strumenti aggiuntivi per esercitare la voice nei confronti di amministratori che presentassero risultati di gestione insoddisfacenti.

b) il trattamento fiscale

Le Casse sono attualmente sottoposte ad un regime di tassazione del tipo ETT (esenzione dei contributi, tassazione dei redditi patrimoniali e delle prestazioni previdenziali), a fronte del modello EET (tassazione dei soli trattamenti previdenziali) applicato alla previdenza obbligatoria gestita dagli Enti pubblici. Inoltre, le casse sono soggette a IRES, alla tassazione dei proventi delle gestioni patrimoniali e non possono detrarre IVA dalle spese connesse alle gestioni immobiliari dirette. Considerata la finalità previdenziale e l’obbligatorietà del risparmio accumulato nelle gestioni patrimoniali, il mantenimento di un regime fiscale addirittura più sfavorevole di quello riservato alla previdenza complementare solleva molte perplessità. Tale discriminazione andrebbe superata con un graduale passaggio a una tassazione di tipo EET, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Ciò produrrebbe effetti anche sulle scelte gestionali delle Casse, che non avrebbero più motivo per adottare comportamenti elusivi, come oggi avviene ad esempio con la creazione di società esterne, che limitano l’efficacia del sistema dei controlli.

c) efficienza delle gestioni

Il perseguimento dell’efficienza gestionale dovrebbe comportare processi di accorpamento tra Casse, soprattutto in presenza di dinamiche demografiche negative degli assicurati, che accrescono i rischi per la sostenibilità finanziaria. Una maggiore efficienza gestionale è però già ottenibile anche con gli assetti attuali, facendo leva su economie di scala e di scopo, attraverso accordi di tipo cooperativo che prevedano l’utilizzo congiunto di strutture e di attività di servizio. Tali decisioni, che si rifletterebbero positivamente sull’ammontare delle prestazioni, potrebbero anche essere fiscalmente incentivate.

d)  prestazioni adeguate e sicure

La necessità di salvaguardare l’adeguatezza delle prestazioni, anche a seguito di riforme indotte dall’obiettivo della sostenibilità finanziaria, è un tema della massima attenzione. Per raggiungere tale obiettivo, oltre a intervenire sui parametri di determinazione delle prestazioni, come peraltro le Casse hanno già cominciato a fare, è necessario incrementare le risorse finanziarie da destinare al risparmio previdenziale, avendo anche presenti le finalità ridistributive proprie della sicurezza sociale. Va rilevato che il tema dell’adeguatezza non riguarda solo le Casse funzionanti in base al metodo contributivo ma, con l’adeguamento dei parametri di calcolo reso necessario dal vincolo della sostenibilità finanziaria, anche i regimi retributivi sono direttamente interessati.
Ciò mette in primo piano la questione delle due aliquote di contribuzione e dell’autonomia di cui le Casse possono avvalersi nella loro determinazione. Riguardo all’aliquota del contributo soggettivo (a carico dell’assicurato) non ci sono ostacoli all’innalzamento, se non le resistenze dei contribuenti. Più problematica appare invece la manovrabilità dell’aliquota del contributo integrativo (a carico dei clienti dei professionisti), per la quale la legge ha previsto limiti quantitativi e di destinazione delle relative entrate. La questione è stata oggetto di discussioni, di decisioni un po’ controverse da parte dei Ministeri vigilanti, ed è materia di alcuni disegni di legge che non avendo trovato contrariamente alle attese accoglimento nel recente decreto milleproroghe, sono tuttora all’esame delle commissioni parlamentari. Tra le idee presentate, merita di essere richiamata una proposta che, salvaguardando l’autonomia delle Casse nella determinazione delle aliquote, subordina la possibilità di aumentare l’aliquota integrativa all’incremento della soggettiva, creando così un meccanismo che avrebbe effetti incentivanti sulla quota di reddito da dedicare al risparmio previdenziale, sia per l’adeguatezza delle prestazioni che per la salvaguardia dei trattamenti più bassi, rafforzando così le finalità solidaristiche a cui la previdenza obbligatoria è tenuta a rispondere, senza dover caricare oneri sul bilancio pubblico.

1. Si tratta rispettivamente del d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 che ha trasformato in persone giuridiche private quindici Casse già operanti e del d.lgs n.103 del 10 febbraio 1996 che ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti in appositi albi o elenchi, con la creazione di cinque nuove Casse professionali operanti con lo stesso metodo di calcolo previsto dalla Legge Dini.
2. La verifica della sostenibilità finanziaria e dell’adeguatezza delle prestazioni nel medio/lungo termine attraverso l’analisi dei bilanci tecnici è prevista dall’art.1 comma 763 della Legge n.262 del 2006. Essa comporta per ogni singola cassa la valutazione della positività del risultato economico per trent’anni e degli effetti di modifiche apportate ai parametri di funzionamento. La data di consegna più recente dei bilanci per la verifica dei Ministeri vigilanti è stata lo scorso novembre 2010.

 

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