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Processo del lavoro e riforma dei riti: la tabella delle novità

 

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Pubblichiamo la tabella delle novità a cura di contenute nella Circolare 2 novembre 2011, n. 28 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "D.Lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".



 

Processo del lavoro e riforma dei riti
LA TABELLA DELLE NOVITA'

A cura di Giuseppe Buffone

** * **


Argomento


Chiarimento

Controversie sottoposte al rito del lavoro

Opposizioni a ordinanza ingiunzione relative a violazioni della disciplina in materia di lavoro di competenza degli uffici Affari Legali delle Direzioni territoriali del lavoro

Regimi processuali applicabili al procedimento di opposizione

Il primo per i giudizi incardinati prima del 4 luglio 2009 consiste in quello delineato dagli artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981 integrato dalle norme del rito ordinario di cui al codice di procedura civile antecedente alla riforma del 2009.

Il secondo, per i giudici incardinati nel periodo ricompreso tra il 4 luglio 2009 ed il 5 ottobre 2011, ricalca sempre il modello designato dagli artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981 - integrato dalle norme del rito ordinario di cui al codice di procedura civile, questa volta come riformato dalla L. n. 69/2009.

Il terzo per i giudizi incardinati dal 6 ottobre 2011, e strutturato sulla base dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, integrato dalle norme che disciplinano il processo del lavoro.

Natura e limiti del procedimento

Il giudizio è circoscritto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, poiché da una parte l'opponente non può proporre domande, eccezioni o questioni diverse da quelle concernenti la legittimità dell'atto amministrativo impugnato (Cassazione, sentenza 2 settembre 2008, n. 22035) e dall'altra parte il giudice, eccettuate le ipotesi di inesistenza dell'atto, decide sulla base dei motivi di opposizione

Competenza per materia e territorio

Competenza del giudice dell'opposizione per materia: Tribunale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 150/2011;

Competenza del giudice dell’opposizione per territorio: luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 150/2011.

Rilievo della incompetenza

L’eccezione di incompetenza va proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta (quella per territorio accompagnata anche obbligatoriamente dall'indicazione del giudice ritenuto competente); il giudice può rilevarla d'ufficio non oltre l'udienza di discussione prevista dall'art. 420 c.p.c.

Intempestiva presentazione del ricorso

In merito alla perentorietà del termine di presentazione del ricorso, l'art. 6, comma 10, prescrive al giudice di dichiarare l'inammissibilità del ricorso tardivo con sentenza e non più con ordinanza, con le relative conseguenze in ordine alla soggezione di detta sentenza ai normali mezzi di impugnazione.

Quantum di giorni intercorrenti tra la notificazione e l’udienza di prima comparizione

In applicazione di quanto previsto all'art. 415, comma 5, c.p.c., tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a 30 giorni

Prima Udienza e mancata comparizione dell’opponente

Il giudice pronuncia ordinanza di convalida del provvedimento opposto, salve il caso in cui l'illegittimità dell'atto risulti dalla documentazione allegata dall'opponente ovvero in cui l'autorità che ha emesso il provvedimento abbia omesso di depositare la documentazione richiesta dal comma 8 dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011.

Decadenze per opponente e Pubblica Amministrazione

Mentre per l'opponente il termine ultimo per le richieste probatorie e per il deposito dei documenti coincide con il ricorso introduttivo così come previsto dall'art. 414, commi 4 e 5, del c.p.c., per l'Amministrazione convenuta operano le preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c., in base al quale è nella memoria difensiva (da depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza) che, a pena di decadenza, devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, le proprie difese in fatto ed in diritto, nonché devono essere indicati i mezzi di prova ed i documenti da depositare.

Fase istruttoria

Le norme di riferimento sono l'art. 2 del D.Lgs. n. 150/2011 e l'art. 421 del c.p.c., in base ai quali il giudice può disporre anche d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione dei mezzi di prova, nel rispetto dei limiti stabiliti dal codice civile (art. 2, comma 4, del citato decreto).

Fase Decisoria

Si applicano gli artt. 429 c.p.c. e art. 6, commi 11 e 12, D.Lgs. 150/2011.

 

In materia di crediti derivanti da sanzioni amministrative, la PA non può procedere ad atti transattivi, non potendo la sanzione amministrativa come tale, nel suo complesso, formare oggetto di tali accordi in quanto integrante un credito dello Stato, per sua natura sottratto alla disponibilità delle parti giusto disposto dell'art. 1966 c.c.

 

 

Capacità di stare in giudizio della Pubblica Amministrazione

L’autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione può stare in giudizio personalmente e può avvalersi anche di un funzionario appositamente delegato. La delega va conferita dall’organo dotato di rappresentanza esterna dell’ente e deve essere conferita per iscritto, anche se non è necessaria la produzione agli atti del processo, essendo sufficiente la sua sottoscrizione nella comparsa di risposta e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità.

Costituzione in giudizio della Pubblica Amministrazione

Il semplice invio della documentazione relativa al procedimento amministrativo che ha dato origine alla ordinanza ingiunzione non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi in giudizio ad osservare le relative modalità attraverso la formazione del proprio fascicolo (Cass., sez. I, sentenza 26 maggio 2006, n. 12617).

 

 

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