Avv. Paolo Nesta


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Preliminare immobiliare, corollari dell'esecuzione in forma specifica-Lex 24.it

 

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 SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI LEX24

Contratto in generale - Formazione ed elementi del contratto - Contratto preliminare - Compravendita immobiliare - Esecuzione in forma specifica - Effetto traslativo della sentenza - Subordinazione alla condizione del pagamento del prezzo - Condizioni. (Cc, art. 2932)

 

L'effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo (o del suo residuo), ove le parti abbiano pattuito che tale versamento debba avvenire all'atto della stipulazione del contratto definitivo. (F.Cia) (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 21 ottobre 2011, n. 21896

Presidente Mazziotti di Celso - Relatore Manna - P.M. Fucci

(Rigetta, Corte di Appello di Roma, sentenza 22 settembre 2005, n. 3966)

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 22 febbraio 2000, n. 1964, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 18 novembre 1996, n. 10069, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 27 aprile 1996, n. 3926.

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Compravendita immobiliare - Contratto preliminare - Trasferimento del bene nella disponibilità del promissario acquirente - Mera detenzione qualificata - Eventuale interversione nel possesso - Prova - Fattispecie - Difetto - Illegittimità dell'occupazione.

 

Il trasferimento del bene nella disponibilità del promissario acquirente integra una ipotesi di mera detenzione del medesimo, per cui non può intendersi configurabile quale possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione. Esaminata, invero, la prassi contrattuale affermatasi nel settore immobiliare per rispondere alle molteplici esigenze delle parti del contratto preliminare e ricondotta la medesima alla categoria dei contratti collegati, deve giungersi alla qualificazione dei contratti accessori al preliminare quale comodato, in relazione alla concessione della utilizzazione del bene da parte del promittente venditore al promissario acquirente, e quale mutuo garantito, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore. Ciò rilevato, in merito al primo punto, la materiale disponibilità del bene ha natura di detenzione qualificata, esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine, e non di possesso, il quale può opporsi al promittente venditore solo dimostrando una intervenuta interversione di esso. In circostanze siffatte, il promissario acquirente è, pertanto, tenuto a provare la suddetta interversio, la quale, tuttavia, non può consistere in un semplice atto di volizione interna, ma deve chiaramente manifestarsi all'esterno, attraverso il compimento di atti che consentano di desumere, anche all'effettivo possessore, che il detentore ha iniziato ad esercitare nomine proprio il potere di fatto sulla res. Nella specie in mancanza di una prova suddetta, avuto particolare riguardo al necessario animus possidenti, deve concludersi per l'accoglimento della domanda di rilascio del bene proposta dall'attore, in quanto illegittimamente detenuto senza titolo dal convenuto promissario acquirente.

Tribunale di Bologna, Sez. 2, Sentenza 22 settembre 2011, n. 2653

 

 

 

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Esecuzione in forma specifica - Vendita immobiliare - Inadempimento del venditore - Esecuzione in forma specifica - Mutamento della domanda in corso di causa - Risolvibilità del contratto preliminare

 

In merito al contratto di compravendita immobiliare, è fondata la domanda di risoluzione del preliminare di vendita, esperita dal promittente acquirente a fronte dell'inadempimento del promittente venditore, determinato dall'esistenza di eventi pregiudizievoli sull'immobile promesso in vendita. Ai fini dell'azione di risoluzione, la circostanza per la quale, la pendenza della procedura esecutiva fosse nota all'acquirente ancor prima dell'avvio del giudizio, non assume alcuna rilevanza in quanto, nei contratti a prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando sia stato chiesto l'adempimento. Ciò significa che l'art. 1453 enuncia un principio in virtù del quale la parte che abbia invocato la condanna dell'altra ad adempiere, può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione non solo in seno al giudizio di primo cure ma anche in appello.

Tribunale di Foggia, Sentenza 15 settembre 2011, n. 1244

 

 

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Esecuzione in forma specifica - Compravendita immobiliare - Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo - Arbitrato irrituale e clausola compromissoria - Improponibilità dell'eccezione - Incompatibilità con l'azione giudiziaria promossa.

 

In merito all'zione giudiziale promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c., in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare, è infondata l'eccezione di parte convenuta, di improponibilità della domanda per compromissione dell'arbitrato irrituale. In linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il convenuto, che dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese o a sollevare eccezioni in senso proprio ma proponga una domanda riconvenzionale, pone in essere una condotta processuale che si risolve in una richiesta al giudice di pronunciare una sentenza relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, rinunciando, in tal modo all'eccezione di compromesso per effetto dell'incompatibilità tra un'eventuale rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva proposizione della stessa. Nell'ambito dell'arbitrato irrituale, difatti, le parti possono sempre rinunciarvi o con esplicita dichiarazione oppure con comportamenti incompatibili con la volontà di utilizzare l'arbitrato.

Tribunale di Foggia, Sentenza 15 settembre 2011, n. 1243

 

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Preliminare di compravendita - Confisca dell'immobile promesso - Possibilità di agire ex art. 2932 c.c. - Esclusione - Necessità di agire ex art. 676 c.p.p. innanzi al giudice dell'esecuzione penale - Sussistenza.

 

L'articolo 2932 del codice civile (esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto) attribuisce alla parte adempiente, qualora la controparte non adempia all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, la facoltà di conseguire gli effetti del contratto non concluso attraverso pronuncia giudiziale, solo qualora ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo, trovando, tra l'altro, detta possibilità un limite nel trasferimento a terzi della proprietà del bene promesso. Ciò posto, detta azione non può essere esercitata allorché l'immobile oggetto del preliminare di compravendita sia stato sottoposto a confisca ai sensi dell'articolo 2 ter della Legge del 31 maggio 1965, n. 575, verificandosi in tal caso un'ipotesi di trasferimento del bene. La confisca, infatti, è un provvedimento ablatorio cui consegue l'acquisto al patrimonio indisponibile dello Stato del bene. In simile evenienza l'acquirente, perciò, vantando un diritto di credito sull'unità immobiliare promessa in vendita, deve far valere il proprio diritto non già mediante l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 2932 del codice civile, ma ex articolo 676 del codice di procedura penale, innanzi al giudice dell'esecuzione penale, dimostrando la sua buona fede e l'estraneità alla condotta delittuosa del preposto. Infatti, spetta al giudice dell'esecuzione penale sia l'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca dei beni immobili, effettuato ai sensi dell'articolo 2 ter della Legge del 31 maggio 1965, n. 575, sia la determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re aliena", non pregiudicati dalla devoluzione dei beni allo Stato.

Tribunale di Palermo, Sez. 2, Sentenza 7 settembre 2011, n. 4034

 

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