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CODICE DELLA STRADA: ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'AGENTE NON IN SERVIZIO– G.d.P. Belluno, 20 ottobre 2011, – “ Elisa BUCCI

 

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Un automobilista impugnava il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada per mancato rispetto del divieto di sorpasso ai danni di un agente fuori servizio che, in seguito, compilava il verbale di accertamento.

 

Il GdP chiarisce che l'agente accertatore, presente al fatto pur se non in servizio, era nella condizione di valutare con oggettività le violazioni contestate e ha operato correttamente, nell'esercizio delle sue funzioni le quali sono funzioni istituzionali permanenti, esplicabili efficacemente nell'arco delle 24 ore e che hanno come unico limite quello del territorio del Comune da cui dipendono. Si osserva, innanzitutto, che l'agente accertatore, ancorché non in servizio, ha operato correttamente, nell'esercizio delle sue funzioni; invero, le funzioni di polizia stradale sono funzioni Istituzionali permanenti, esplicabili efficacemente nell'arco delle 24 ore. Al riguardo, si richiama la circolare 300/A/2/511901/110/26 del 4.3.2002 del Ministero dell'Interno che in proposito fa presente che, ai sensi dell'art. 12 del CdS, ed in linea con le disposizioni della legge quadro che ha riformato la Polizia Municipale, gli appartenenti ai suddetti corpi o servizi hanno oggi come unico limite alla propria attività quella del territorio del Comune da cui, dipendono. La mancata contestazione immediata, resa impossibile, nel caso che ci occupa, dalle circostanze, peraltro giustificate in sede di verbale, non invalida la pretesa punitiva dell'Amministrazione, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale dì accertamento delle violazioni (Cass, Civ. sez. I, 23.4.2004, n. 7745).

 

 

 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO              

                                     REPUBBLICA ITALIANA                      

                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  

                                IL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO                 

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE                                                    

                           SENTENZA                                           

Nel procedimento ex artt. 22 e seguenti della L. 689/81 promosso da:          

A.A.                                                             Opponente    

            contro                                                            

COMUNE di Trichiana                                              Opposto      

Conclusioni delle parti: per il ricorrente, a causa di una serie di irregolarità

che renderebbero nullo il provvedimento opposto, accogliersi l'opposizione.   

Conclusioni del Comune: confermare il provvedimento opposto.

 Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23 settembre 2011, il signor A A ha proposto ricorso avanti al Giudice di Pace di Belluno avverso il verbale di contestazione n. 95/11 del Comune dì Trichina, emesso in data 24.07.2011, con il quale gli venivano contestate le violazioni di cui all'art. 40/8, 146/2 e 6/4/14 del CdS, commesse in data 23.07.2011, alle ore 12.10, al Km. 3+200 della Sp 635 in Comune di Trichiana, con direzione di marcia verso Sedico, perché:

1) "conducente dell'auto targata ..., effettuava il sorpasso della vettura condotta dal sottoscritto, oltrepassando la linea longitudinale continua, non osservando il divieto di sorpasso imposto dall'ente proprietario e segnalato con idonea segnaletica verticale".

"Infrazioni non contestate immediatamente, in quanto il verbalizzante era a bordo di veicolo privo di idonei dispositivi, di cui all'art. 177 del CdS, e perché non espressamente contemplata, art. 201/1 del CdS:

Il ricorrente eccepiva, al riguardo,

a) la nullità, o annullabilità, del verbale di accertamento in quanto il verbalizzante - agente accertatore - era fuori servizio, e quindi privo di potere dì accertamento non avendo lo stesso rispettato alcuni "determinati elementi normativi".

Proponeva quindi opposizione al provvedimento sanzionatone, formulando le conclusioni sopra indicate.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente l'Amministrazione, allegando le sopraindicate conclusioni.

Sulle precisate conclusioni, all'odierna udienza, presente il ricorrente personalmente, e l'Agente B E per il Comune di Trichiana, il giudice pronuncia sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria, nella sostanza, ha dato conferma alle ragioni dedotte dall'Amministrazione, che risultano fondate.

L'accertamento di tali infrazioni, invero, appare conforme alla previsione normativa, e l'agente accertatore, presente al fatto, era nella condizione di valutare con ampi margini di oggettività le violazioni contestate.

La percezione, quindi, è stata oggettiva, talché il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in essi attestati. Fatti, peraltro, ammessi dallo stesso ricorrente in sede di dibattimento.

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del verbale opposto sotto il profilo proprio delle modalità di accertamento e contestazione delle violazioni, per essere state effettuate, fra le altre, da Agente in borghese e fuori dall'orario di servizio.

Tale censura è stata oggetto di approfondita discussione in udienza, e ritenuta infondata da questo giudicante.

Si osserva, innanzitutto, che l'agente accertatore, ancorché non in servizio, ha operato correttamente, nell'esercizio delle sue funzioni; invero, le funzioni di polizia stradale sono funzioni Istituzionali permanenti, esplicabili efficacemente nell'arco delle 24 ore. Al riguardo, si richiama la circolare 300/A/2/511901/110/26 del 4.3.2002 del Ministero dell'Interno che in proposito fa presente che, ai sensi dell'art. 12 del CdS, ed in linea con le disposizioni della legge quadro che ha riformato la Polizia Municipale, gli appartenenti ai suddetti corpi o servizi hanno oggi come unico limite alla propria attività quella del territorio del Comune da cui, dipendono.

La mancata contestazione immediata, resa impossibile, nel caso che ci occupa, dalle circostanze, peraltro giustificate in sede di verbale, non invalida la pretesa punitiva dell'Amministrazione, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale dì accertamento delle violazioni (Cass, Civ. sez. I, 23.4.2004, n. 7745).

Consegue, alla luce dì quanto sopra, che la proposta opposizione va rigettata perché infondata.

La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 22 L. 689/81 promosso da A A contro Comune di Trichiana

Respinge il ricorso.

Conferma la sanzione al minimo edittale

Spese compensate.

Belluno, 20/10/11

 

 

 

 

Il GdP, pertanto, respinge il ricorso.

 

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