Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Due vedove si contendono la pensione di reversibilità-Conta la durata del matrimonio ma non solo-cass. Sentenza n. 25174/2011-commento

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Studio legale law

 Anche a marito morto viene in ballo “il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”. Insomma, tale tenore pare proprio un diritto acquisito e un tarlo che non si riesce a espellere. Se lo si applicasse anche in altri ambiti, al di fuori del diritto di famiglia, la buttiamo là, al diritto del lavoro e al sistema pensionistico, perché no, stop ai licenziamenti e pensioni pari allo stipendio, ciascuno ha diritto al tenore di vita goduto in costanza di lavoro. L’impresa fallisce ? Quale cassa integrazione, lo Stato mi paga l’intero stipendio, caspita, ho diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di lavoro. No, la regola vale solo per gli ex mariti. Anche defunti.

 

Divorziato dopo ventisette anni di matrimonio, convola a nuove nozze, ma il nuovo matrimonio dura solo due anni, causa il decesso del coniuge. Le due mogli si gettano a falco sulla pensione di reversibilità.

La quota maggiore spetta a me, sostiene la prima moglie, il mio matrimonio ha avuto una durata temporale maggiore. La Corte di Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, attribuisce a costei il 93% della pensione di reversibilità del defunto ex coniuge, ritenendo, diversamente dal primo giudice, che in forza della sentenza di sentenza di divorzio, la stessa era titolare di assegno divorzile e inoltre, che la quota a lei spettante della pensione di reversibilità dell’ex marito, dovesse stabilirsi unicamente in base al criterio della durata legale di rapporti matrimoniali. La Cassazione cassa con rinvio la sentenza della Corte di Appello, in punto di criteri di ripartizione della pensione di reversibilità, affermando il seguente principio di diritto. Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante e, secondo le circostanze, finanche decisivo elemento temporale costituito dalla durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali dei medesimi coniugi con il coniuge deceduto, ovvero del semplice dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione tra i relativi periodi di tali rapporti, senza che, tuttavia, l’applicazione di un simile criterio si ponga quale unico e esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente sulla base di un mero calcolo matematico, ovvero implichi la mancata considerazione, eventualmente in funzione di correttivi del risultato così conseguito, di ulteriori elementi di giudizio e, segnatamente, vuoi degli altri criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell’assegno di divorzio, afferenti alle condizioni delle parti interessate e alle finalità assistenziali del predetto assegno, vuoi dello stesso ammontare di quest’ultimo quale goduto dall’ex coniuge al momento della morte del titolare diretto della pensione. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, attribuisce alla moglie divorziata la quota percentuale del 55% della pensione di reversibilità del defunto e alla moglie superstite, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore, la restante quota percentuale pari al 45% della pensione. La seconda moglie non ci sta e promuove un nuovo ricorso per Cassazione. In sede di rinvio, ulteriore riduzione della quota spettante alla prima moglie, 35%. A questo punto è la prima moglie a promuovere un nuovo ricorso per Cassazione. Ma se costoro avessero risparmiato i soldi devoluti per le spese legali, non avrebbero avuto maggiori disponibilità economiche a loro disposizione ? Con la Sentenza n. 25174/2011, la Suprema Corte rigetta il ricorso. La ricorrente deduce che il giudice di appello ha ridimensionato il criterio preponderante e decisivo della durata legale dei due matrimoni, fino a fare dello stesso un criterio minoritario, soccombente rispetto alla funzione meramente correttiva degli altri criteri. Il motivo non merita favorevole apprezzamento.

I giudici del rinvio hanno chiarito le ragioni, rimaste incensurate, per le quali il principio di diritto cui dovevano uniformarsi, considerati pure i relativi dati terminologici, non era suscettibile di essere interpretato nel senso di fare assurgere la maggiore durata legale del primo matrimonio a criterio impediente l’attribuzione alla stessa di una quota di pensione inferiore a quella attribuita alla seconda moglie, il cui matrimonio con il medesimo De B. era stato di significativa, minore durata. La pronuncia di appello si rivela anche aderente al condiviso principio di diritto, già enunciato, secondo cui la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuato, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare in quelli funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l’assegno di divorzio e il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita.

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici