Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Istanza per la concessione della cittadinanza italiana-Obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi entro il termine di settecentotrenta giorni-TAR Lazio Sentenza n. 9266/2011-commento

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Studio legale law

 

 

 

Reperita iuvant. Ci fosse un’istanza, proposta da un cittadino straniero e volta a chiedere l’acquisto della cittadinanza italiana, che si conclude entro i termini normativamente previsti. Fanno fede le innumerevoli pronunce del Tar del Lazio in materia. Perché obbligare i cittadini che ne hanno diritto a promuovere ricorsi, nonché a intasare la giustizia per concludere procedimenti che, per legge, devono essere definiti entro termini precisi ? Il Ministero dell’Interno tace. Non solo, ma nei ricorsi, si costituisce anche, difeso dall’Avvocatura dello Stato. Ora, gli avvocati dello Stato, non solo percepiscono uno stipendio, ma, anche laddove l’Amministrazione è soccombente, vengono retribuiti con una parcella. Sperpero di danaro pubblico anche questo.

 

Il caso, il solito. Un cittadino straniero conviene in giudizio, innanzi al Tar del Lazio, il Ministero dell’Interno esponendo di aver presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 22 luglio 2008. A distanza di oltre tre anni, il Ministero non si è pronunciato, quindi il cittadino chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Al solito, con la Sentenza n. 9266/2011, il Tar precisa che il contenzioso instaurato non può investire la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, l’accertamento del diritto del ricorrente al conseguimento del provvedimento richiesto. Ovvio, il Tar non può sostituirsi al Ministero, potendo solo accertare d i presupposti cui le norme riconducono l’obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull’interesse del cittadino straniero con un provvedimento conclusivo e espresso. Altrettanto ovvio l’accoglimento del ricorso. La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno. Il D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che “per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”. A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione e i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”. Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di concludere il procedimento e di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio-rifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente il giorno 22 luglio 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

 

 

 

Anna Teresa Paciotti

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici