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La sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ- Daniele Minussi

 

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Nel caso di inadempimento dell'obbligo di stipulare la legge prevede che il contraente non inadempiente possa domandare al giudice l'emissione di una pronunzia che tenga luogo del contratto non concluso (art. 2932 cod. civ.). Ciò a prescindere dalla richiesta di risarcimento del danno, che può sempre essere introdotta (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 17340/03, la quale tuttavia pare riferirsi all'ipotesi in cui non sia possibile ottenere una sentenza costitutiva), comprensiva anche del deprezzamento subito dalla somma versata a titolo di acconto che debba essere eventualmente restituita dalla parte inadempiente (cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 9091/04). E' evidente l'importanza del rimedio di cui all'art. 2932 cod. civ. con specifico riferimento alla compravendita. L'efficacia della sentenza può addirittura essere subordinata al pagamento della parte di prezzo eventualmente non corrisposta dal promissario acquirente quando l'obbligo scaturisca da un precedente contratto preliminare (Cass. Civ. Sez. II, 11195/94; Cass. Civ. Sez. II, 13559/03). Analogamente è possibile provvedere anche nell'eventualità in cui una parte del prezzo dovesse essere soddisfatta in conseguenza dell' accollo di mutuo già gravante sul promittente alienante (Cass. Civ. Sez. II, 14768/05) nota1. Ancora al meccanismo della condizione si è fatto ricorso nell'ipotesi di immobile gravato da ipoteca in violazione degli accordi di cui al preliminare. In tale ipotesi il pagamento del prezzo a fronte del trasferimento del bene operato in forza della sentenza è stato disposto soltanto una volta che il promittente alienante avesse provveduto all'estinzione dell'iscrizione pregiudizievole (Cass. Civ. Sez. II, 8143/04). In modo analogo si è statuito anche indispendentemente dalla violazione delle precedenti intese, ma in base alla constatazione oggettiva del corretto funzionamento del sinallagma contrattuale (Cass. Civ., Sez. II, 3176/11). Ciò anche se è il caso di segnalare come sia stato deciso anche nel senso della relativa indipendenza dell'adempimento delle obbligazioni accessorie di cui al preliminare rispetto all'emanazione della pronunzia costitutiva, non potendo configurarsi il primo come condizione dell'azione ex art. 2932 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 14453/11).

 

In ogni caso occorre chiarire che l'offerta di cui al II comma dell'art.2932 cod.civ. è da reputarsi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica di concludere il contratto, considerandosi implicita nella proposizione della domanda giudiziale.

Quanto alla possibilità che la somma relativa al prezzo possa essere, in sede di pronunzia, incrementata dagli interessi, quantomeno legali, va osservato come ciò sarebbe eventualmente da porsi in relazione alla condotta inadempiente del promissario acquirente. Se, al contrario, l'inadempimento fosse imputabile al promittente alienante, l'entità della somma da versarsi dal promissario acquirente non potrà subire il predetto aumento (Cass. Civ., Sez. III, 15734/11).

 

Cosa riferire dell'eventuale assenza dell'apposizione di un termine per adempiere all'obbligazione di concludere il contratto definitivo ovvero del rinvio di tale determinazione ad un tempo successivo? Sotto il primo profilo va riferito come sia stato deciso (in riferimento ad un preliminare di locazione) nel senso della possibilità di fare ricorso alla norma generale di cui all'art. 1183 cod. civ., esclusa l'eventuale qualificazione quale mera minuta di puntuazione dell'intesa (Cass. Civ., Sez.III, 11371/10). Nè potrebbe essere ritenuta come viziata da ultrapetizione la pronunzia del giudice che in tal senso avesse ad assegnare d'ufficio il termine, nella specie begozialmente mancante (Cass. Civ., Sez. I, 9395/11).

Nell'ipotesi in cui le parti avessero rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine e questa si fosse palesata inerte, è stato deciso che l'altra abbia la possibilità di rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine ex art. 1183 cod. civ. onde perfezionare il contratto definitivo, ovvero per esercitare direttamente l'azione ex art. 2932 cod. civ. . In difetto di ciò il diritto alla stipulazione del contratto definitivo si estingue per prescrizione nel termine ordinario decennale (Cass. Civ. Sez. II, 15587/01).

 

L'emissione della sentenza dà vita al contratto che le parti si erano reciprocamente obbligate a stipulare. Quando questo contratto deduce il trasferimento o la costituzione di un diritto si verificano pertanto effetti traslativi direttamente scaturenti dalla pronunzia giudiziale. Secondo l'opinione del tutto prevalente, l'efficacia di tale pronunzia è pertanto costitutiva (Cass. Civ. Sez. Unite, 7286/93) nota2. Se Tizio ha promesso di vendere a Caio un appartamento in Roma, Via Appia, 1 e si rifiuta di perfezionare il rogito nei termini stabiliti, Caio, promissario acquirente si può rivolgere al giudice affinchè, per il tramite di una sentenza emanata ex art. 2932 cod. civ., venga a trasferire ad esso attore la proprietà dell'immobile. Cosa dire del caso in cui il bene appartenga ad una pluralità di proprietari? Si pensi, nell'esempio di cui sopra, all'ipotesi in cui l'appartamento appartenga in parti eguali a Tizio, Primo e Secondo. L'eventuale contratto preliminare sottoscritto soltanto da uno dei comproprietari non può certo, in difetto del consenso degli altri, fondare l'eventuale richiesta di emissione di una pronunzia costitutiva. A ben vedere l'accordo non può dirsi neppure perfezionato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 18005/04).

Non è irrilevante ambientare le peculiarità della pronunzia costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ. rispetto al principio generale secondo il quale gli effetti delle pronunzie giudiziali retroagiscono al tempo della domanda. Poichè infatti la sentenza costitutiva costituisce fonte autonoma di rapporti giuridici, un'operatività retroattiva risulta impraticabile. Per propria natura essa sortirà effetti soltanto a far tempo dal passaggio in giudicato (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 10600/05).

Va precisato che, secondo l'orientamento prevalente, il trasferimento del diritto che segue l'emissione della pronunzia in parola, nonostante il generale principio in base al quale la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, si produce soltanto con il passaggio in giudicato della stessa (Cass. Civ. Sez. Unite, 4059/10). Ne segue che, prima di tale momento, il creditore del promissario non potrà agire esecutivamente sul bene oggetto della pronunzia costitutiva, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata trascritta (Cass. Civ., Sez. III, 4907/11).

 

Note

 

 

nota1

 

Rimane da mettere a fuoco l'eventualità in cui il pagamento del prezzo debba essere effettuato, a tenore del preliminare rimasto inadempiuto, in anticipo rispetto al contratto definitivo. Se infatti ai fini della pronunzia costitutiva portante il trasferimento del bene è in genere sufficiente la presentazione di offerta anche non formale da parte del promissario acquirente quando la prestazione afferente al pagamento del prezzo fosse stata prevista contestualmente al contratto traslativo non concluso, la stessa cosa non si può dire nell'ipotesi in parola, in cui cioè le parti avessero previsto il pagamento in via anticipata. In tal caso occorrerebbe infatti per il promissario acquirente seguire i più rigorosi dettami dell'offerta formale entro i termini contrattualmente previsti, a pena di sentire fondatamente sollevare dalla controparte l'eccezione di inadempimento atta a paralizzare l'emissione della pronunzia ex art. 2932 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 26226/07).

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nota2

 

In tal senso Chiovenda, Dall'azione nascente dal contratto preliminare, in Nuovi saggi di diritto processuale civile, Roma, 1930, p. 19; Busnelli, Dell'esecuzione forzata, in Comm. cod. civ., sub. artt. 2910-2933, Torino, 1980, p. 353; Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contrattto, Milano, 1991, p. 232. In senso parzialmente contrario Gazzoni, Contratto preliminare, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, t. 2, vol. XIII, Torino, 2000, p. 710, il quale sostiene che sarebbe più corretto parlare di sentenza di accertamento-costitutivo, poichè si deve accertare l'esistenza del diritto alla modificazione in virtù del preesistente vincolo, che costituisce quindi "titolo per conseguire, mediante la sentenza del giudice, il risultato finale che le parti avevano previsto di conseguire con la stipula del definitivo". Si deve inoltre far cenno di un'isolata tesi, non più recente (Carnelutti, Diritto e processo, in Trattato del processo civile, Napoli, 1958, p. 320) la quale tende a porre in evidenza il carattere esecutivo della sentenza in esame.Cosa accade nell'ipotesi di provvisoria esecutività (art. 282 c.p.c.) della pronunzia costitutiva? E' stato deciso che, in tal caso, anche le statuizioni condannatorie accessorie e conseguenziali (con le quali es. il promissario acquirente sia stato condannato al pagamento del prezzo) siano parimenti dotate di immediata esecutività (Cass. Civ., Sez.III, 18512/07 ).

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Bibliografia

 

    BUSNELLI, Dell'esecuzione forzata, Torino, Comm.cod.civ. artt.2910-2933, 1980

    CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, Trattato del processo civile, 1958

    CHIOVENDA, Dall'azione nascente dal contratto preliminare, Roma, Nuovi saggi dir.proc.civ., 1930

    GAZZONI, Il contratto preliminare, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Bessone, t.2, 1998

    TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991

 

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