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Sentenze di condanna al Comune: cumulo strumenti giuridici di commissario ad acta e astreinte- Avv. Eugenio Gargiulo                  

 

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Se il Comune è inadempiente alle sentenze di condanna , sono cumulabili gli strumenti giuridici del "commissario ad acta" e dell' "astreinte".

 

Cattive notizie per quei Comuni che, perennemente "in bolletta"- come nel caso della città di Foggia-, non rispettino le sentenze di condanna emesse dai Giudici di Pace o di Tribunale nei loro confronti.  Fino a pochi anni fa ,difatti, era davvero arduo , per un qualsiasi avvocato italiano,  poter "porre in esecuzione" quelle sentenze favorevoli ,"ottenute" a scapito di un Ente Pubblico, che si "trincerava" , di contro, dietro le insuperabili giustificazioni del "bilancio in rosso"!

 

Oggi, invece, finalmente, il legale che ingiunga all'Ente - sia esso Comune o Provincia - di "ottemperare" alla sentenza di condanna , emessa da un qualsiasi magistrato della Repubblica Italiana - può utilmente chiedere, in via contestuale, sia la nomina di un "commissario ad acta", che provveda all'esecuzione del provvedimento giudiziale al posto dell'amministrazione inadempiente, sia la condanna alla cosiddetta "astreinte" alla francese, vale a dire al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del "giudicato"!

 

L'astreinte - spiega l'avv. Eugenio Gargiulo - è una vera e propria forma di coercizione indiretta, mutuata dall'ordinamento francese, nonchè introdotta nel processo amministrativo italiano dal nuovo codice (ex D.Lgs 104/10) sul modello della riforma del processo civile di cui alla legge 69/2009.

 

I due rimedi di legge del commissario ad acta e dell' astreinte, a disposizione ora degli avvocati - evidenzia sempre il legale foggiano Eugenio Gargiulo - , sono giuridicamente compatibili, anche se  il TAR Campania, con una recente sentenza emessa dalla quarta sezione, ha escluso, tuttavia, che si possa condannare, in base all'istituto di provenienza transalpina dell'astreinte, quella Amministrazione Pubblica che risulti inadempiente rispetto solamente a un'obbligazione pecuniaria.

 

L'Ente Pubblico, condannato in forza di una sentenza o di un provvedimento giuridico come un decreto ingiuntivo esecutivo,ha l'obbligo,entro sessanta giorni di tempo dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza relativa al giudizio amministrativo di ottemperanza, di dare esecuzione alla sentenza che lo condanna  e , quindi , nel concreto, di provvedere al pagamento delle somme di denaro fissate nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, alle spese relative alla pubblicazione, all'esame e alla notifica del pronuncia giurisprudenziale e a quelle relative ad atti accessori (di registrazione, di esame, di copia e di notificazione; spese e diritti di procuratore relativi all'atto di diffida).

 

Cosa accade se l'amministrazione pubblica, che abbia già ignorato la sentenza ordinaria di condanna , decida di non eseguire anche quella amministrativa relativa al "giudizio di ottemperanza"?  In quel caso - spiega l'avv. Eugenio Gargiulo - interverrà, al fine di pagare  le somme a cui è stato condannato l'Ente Pubblico, la sezione regionale di competenza "controllo atti della Corte dei conti", modificando, se necessario, il bilancio del Comune o della Provincia inadempiente. L'Ente Pubblico "surrogato" , solo per tale ragione, dovrà  versare in aggiunta, successivamente, alla "magistratura contabile" mille euro per aver reso necessaria la "surroga" con lo svolgimento della funzione commissariale!

 

La domanda di nominare un "commissario ad acta", da un verso, e la richiesta di condanna all'astreinte, dall'altro, sono cumulabili - conclude l'avv. Eugenio Gargiulo - perché obbediscono a logiche diverse: l'una consistente nell'indicazione di un soggetto diverso, tenuto a "provvedere" al posto dell'amministrazione inadempiente, l'altra identificabile in uno strumento giuridico, definito dalla stessa dottrina come "compulsorio", in quanto esercitante una  pressione sull'Ente Pubblico inottemperante, che risulta di solito molto efficace in presenza di obblighi di "facere" infungibili.

 

Nell'ipotesi di obbligazioni di denaro, di fronte alla prudenza della legge, per i giudici amministrativi non sembra, tuttavia, equo, allo stato, condannare l'Amministrazione Pubblica, inadempiente alla sentenza di condanna, al pagamento di ulteriori somme di denaro, laddove l'obbligo giudiziale non onorato si risolva esso stesso nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

 

In tutti gli altri casi, invece, la recentissima riforma del processo civile, operata con L. 18 giugno 2009, n° 69, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un meccanismo simile alle "astreintes" alla francese, ovvero la cosiddetta coercizione indiretta, prevista all'art. 614bis c.p.c, il quale demanda al Giudice la facoltà di fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato( anche nel caso di Ente Pubblico inadempiente) per ogni sua violazione, successiva inosservanza o ritardo nell'esecuzione di un obbligo di fare infungibile o di non fare!

Avv. Eugenio Gargiulo

 

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