Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

La riforma del condominio approvata dal Senato-Germano Palmieri

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

Maggiore attenzione alla sicurezza dell’edificio e degli impianti – Ufficializzati il supercondominio, il Consiglio di condominio, il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e l’equiparazione dell’ascensore alle scale  – Precisati  i  casi di “grave irregolarità” della gestione - Sanzione fino a 1.000 euro a chi non rispetta il regolamento

 

La riforma del condominio è stata approvata dal Senato nella seduta del 26 gennaio. Il testo, risultante dalla sintesi di cinque disegni di legge elaborata da un comitato ristretto di senatori appartenenti alla Commissione Giustizia,   dovrà ora essere trasmesso alla Camera dei deputati, per cui non è escluso che possano intervenire modifiche più o meno incisive.    Esso recepisce in larga misura princìpi e istituti giuridici da tempo individuati dalla pratica e sanciti dalla giurisprudenza: fra questi il supercondominio, il Consiglio di condominio, l’equiparazione dell’ascensore alle scale ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione, il riconoscimento del diritto al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento da parte del condomino, l’elaborazione di una vera e propria casistica sintomatica di “grave irregolarità” nella gestione condominiale, la particolare attenzione riservata alla sicurezza dell’edificio e degli impianti, la regolamentazione del conflitto d’interessi in capo all’amministratore: elementi tutti finalizzati a migliorare il clima condominiale attraverso una più trasparente e  dettagliata definizione degli aspetti di  questa particolare e diffusa comunità, e del ruolo di coloro che vi convivono o la gestiscono. Riportiamo una sintesi delle novità, ordinate alfabeticamente per agevolarne la consultazione.

AMMINISTRATORE

Assicurazione (quarto e quinto comma art. 1129)

   L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina, se richiesto, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato. I massimali della polizza  non possono essere inferiori all’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea.

   L’amministratore è  tenuto  ad adeguare i massimali   qualora nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. L’adeguamento non dev’essere inferiore all’importo di spesa deliberato e dev’essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.

Attribuzioni (art. 1130 c.c.)

   Le attribuzioni dell’amministratore si presentano notevolmente incrementate; egli, infatti, oltre ad una serie di obblighi e di compiti elencati nell’art. 1129 c.c. (v. Dati,  Documentazione, CONTO CORRENTE e CONTRIBUTI CONDOMINIALI, Mora), deve:

1) eseguire le delibere dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi condominiali ed erogare le spese occorrenti alla manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e all’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire  gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta dei REGISTRI CONDOMINIALI (v.);

7) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter (v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica);

8) fornire al condomino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Compenso  (quinto comma art. 1129 c.c.)

    L'amministratore ha diritto al compenso per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione nell'incarico, da eseguire entro i venti giorni successivi alla cessazione dell'incarico, salvo diversa deliberazione. 

Dati

Aggiornamento (secondo comma art.1 129)

   L’amministratore, entro dieci giorni dall’accettazione della nomina, deve provvede all’aggiornamento dei dati del Registro (v.).

Comunicazione (secondo comma art. 1129 c.c.)

  Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore deve comunicare all'assemblea i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomìni eventualmente amministrati, il locale in cui si trovano i REGISTRI CONDOMINIALI (v.), nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale firmata dall'amministratore.

Affissione  (quinto e sesto comma art. 1129 c.c.)

   Nel luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi (di regola l’androne), dev’essere affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.   Se manca l’amministratore vi devono essere affissi generalità e recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

Dimissioni  -  v. Revoca

Durata dell’incarico (decimo comma art. 1129 c.c.)

   L’incarico di amministratore ha una durata di due anni, salvo diversa, espressa delibera dell’assemblea, e s’intende rinnovato per uguale durata.   

Nomina (primo comma art. 1129 c.c.)

   Fermo restando che l’amministratore viene nominato se i condomini sono più di quattro, la novella stabilisce che, se l’assemblea non provvede alla nomina (occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000), vi fa luogo il Tribunale, su ricorso anche di un solo condomino.

Rappresentanza  (primo comma art. 1131 c.c.)

  Nei limiti delle sue attribuzioni o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi. Nell'attuazione delle deliberazioni concernenti le modificazioni delle destinazioni d'uso e le sostituzioni delle parti comuni, e nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto.

Registro (art. 71 disp. att. e trans c.c.)

  La novella introduce il registro degli amministratori di condominio, tenuto dalla Camera di commercio. Il registro è pubblico; chiunque, infatti, può accedere ai  dati in esso contenuti (v. Iscrizione) ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.


Iscrizione

    L’iscrizione nel registro, da effettuare presso la Camera di commercio della Provincia in cui è ubicato il condominio, è obbligatoria, deve avvenire prima dell’esercizio dell’attività  e dev’essere comunicata al condominio amministrato.

   Per essere iscritto nel registro l’interessato deve indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale (se si tratta di società la sede legale e la denominazione), nonché l’ubicazione e il codice fiscale dei condomìni amministrati. Ai fini dell’iscrizione e del successivo aggiornamento del registro, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute,  condizioni ostative all’iscrizione (infra). Se si tratta di società, la  dichiarazione dev’essere rilasciata da coloro che, nell’ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

   Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

    Nel registro sono indicati, oltre ai dati di cui sopra, la data d’iscrizione nel registro stesso, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.   I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

   L’iscrizione nel registro comporta il pagamento annuale di un diritto di segreteria.

 

Sanzioni

 

    L’esercizio dell’attività di amministratore, in mancanza d’iscrizione nel registro, o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati richiesti per l’iscrizione, non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l’iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro (da 2.000 a 10.000 euro in caso di esercizio dell’attività in forma societaria). La reiterazione della violazione comporta anche la perdita della capacità di essere iscritti nell’elenco per i cinque anni successivi. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio.

Amministratore-condomino

   La normativa che precede non si applica al condomino che svolga la funzione di amministratore limitatamente al proprio condominio. In tal caso  l'interessato deve comunicare la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l'insussistenza di condizioni ostative all’iscrizione nel registro (v. Iscrizione),  nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui sopra.

Norma transitoria

   Coloro che, all’entrata in vigore della legge, risulteranno esercitare l’attività di amministratore di condominio, avranno 90 giorni per mettersi in regola.

Revoca (undicesimo comma art. 1129 c.c. e  art. 64 disp. att. e trans. c.c.)

   L'amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000. Può altresì essere revocato dal Tribunale, su ricorso di ciascun condomino, nei seguenti casi:

se non comunica senza indugio all’assemblea di aver ricevuto la notifica di una citazione o di altro provvedimento che esorbita dalle sue attribuzioni (quarto comma art. 1131 c.c.);

se non rende il conto della gestione;

se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La novella elenca  una serie di comportamenti, desunti dalla giurisprudenza formatasi sull’argomento e riguardabili come “grave irregolarità”; essi sono, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte (v. Dati, Comunicazione): 

a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

c) la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l'aver omesso di agire nel previsto termine per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio ed avere omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva (v. CONTRIBUTI CONDOMINIALI, Mora);

g) l'inottemperanza agli obblighi in materia di destinazione d’uso e di interventi urgenti a tutela della sicurezza e della salubrità dell’edificio e degli impianti;

           h) la mancata comunicazione dei dati o la loro incompletezza o inesattezza;

           i) l'inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento per la sicurezza di cui all'articolo 1122-bis c.c.

   Sulla revoca dell’amministratore il Tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, sentito l’amministratore non più da solo come previsto dalla vigente normativa ma in contraddittorio con il ricorrente.

AMMINISTRAZIONE 

Inerzia del condominio (secondo comma art. 1133 c.c.)

   Qualora non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle parti comuni, ciascun condomino, previa diffida all’amministratore o, in mancanza, a tutti gli altri condomini,  può ricorrere al Tribunale, che provvede in camera di consiglio. Il Tribunale può  anche autorizzare l’esecuzione degli interventi opportuni e la ripartizione delle spese.

ANTENNA

Autonoma (art. 1122-ter c.c.)

  L’installazione di un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e il relativo collegamento fino al punto di diramazione per la singola utenza, dev’essere realizzata in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

    Se si rendono necessarie modifiche delle parti comuni, l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667/1.000, adeguate  modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può anche, con la stessa maggioranza,  subordinare l’esecuzione della modifica alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per eventuali danni.

    I condomini o i loro aventi causa devono consentire l’accesso alla loro proprietà esclusiva, se ciò è necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. In caso d’impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l’A.G. provvede anche in via di urgenza.
    L’interessato e i suoi aventi causa sono tenuti a farsi carico delle spese di ripristino delle cose altrui nel caso di sopravvenuta impossibilità di uso dell’impianto o di rimozione dello stesso.

 

Centralizzata (secondo comma art. 1120 c.c.)

   L’installazione di un impianto centralizzato per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, può ora essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea (anziché un terzo dei partecipanti al condominio), in rappresentanza di almeno  334/1.000,  a condizione, però, che  l’assemblea venga convocata nel rispetto, se del caso, delle forme e del termine previsti dal secondo comma dell’art.  1117-ter, e che la delibera rispetti la normativa del settore (v. PARTI COMUNI  DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica). Per le modalità da seguire ai fini della delibera v. INNOVAZIONI.

ASCENSORE 

Manutenzione e ricostruzione (primo comma art. 1124 c.c.)

   La disciplina dell’ascensore, seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, viene assimilata, relativamente alle spese di manutenzione e ricostruzione, a quella delle scale. Scale e  ascensori, pertanto, sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Il criterio di ripartizione della spesa è rimasto invariato:  metà in ragione del valore della singola unità immobiliare, e l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

ASSEMBLEA

Attribuzioni (terzo comma art. 1135 c.c.)

   Incrementate le attribuzioni dell’assemblea. Quest’organo, infatti, potrà autorizzare l'amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita e la sicurezza della zona, anche mediante la preventiva raccolta di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti

Conduttore  -  v. VOTO (Conduttore)

Convocazione (art. 66 disp.  att. e trans c.c.)

Avviso di convocazione

       Rimane invariato il termine entro il quale l’avviso di convocazione dev’essere comunicato ai destinatari: almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea (di prima convocazione, precisa la novella, aggiungendo che nell’avviso vanno specificati il  luogo e l’ora della riunione). E’ stato però introdotto un termine più lungo (20 giorni) se l’assemblea è chiamata a deliberare la sostituzione o la modifica di parti comuni (v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica), o taluno degli  interventi elencati nel terzo comma dell’art. 1120 c.c.: per es. superamento delle barriere architettoniche, contenimento dei consumi energetici. L’omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini comporta l’annullabilità delle delibere eventualmente adottate, su iniziativa dei  condomini dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (terzo comma art. 66 disp. att. e trans. c.c.). Vi sono dei casi in cui l’avviso di convocazione dev’essere inviato anche all’usufruttuario (v. VOTO, Usufruttuario).

 Pluralità di riunioni

   L’amministratore, se prevede che i lavori dell’assemblea non possano esaurirsi in un’unica riunione, può fissare  più riunioni consecutive, convocando i condomini con un unico avviso nel quale siano indicate le ulteriori date e ore di eventuale prosecuzione dei lavori dell’assemblea validamente costituitasi. Questa prassi è stata da tempo ammessa dalla giurisprudenza.

Seconda convocazione

   Fermo restando che l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno solare della prima (non è detto, però, che fra prima e seconda convocazione debbano necessariamente trascorrere almeno 24 ore, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza), è stato modificato il quorum richiesto per l’approvazione delle delibere adottate in seconda convocazione: voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (anziché un terzo dei partecipanti al condominio); invariati, invece, i millesimi rappresentati: devono essere pari ad almeno un terzo del valore dell’edificio (in pratica 334/1.000). Invariato anche il termine massimo entro il quale si deve tenere l’assemblea di seconda convocazione: non oltre dieci giorni dalla prima.

Costituzione (primo comma art. 1136 c.c.)

  L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (anziché i due terzi dei partecipanti, come nel vecchio testo). Quanto alla validità della costituzione in seconda convocazione, il codice non prescrive alcuna maggioranza ma la Cassazione ritiene che essa debba essere quella richiesta per la validità di una delibera adottata in questa sede: maggioranza degli intervenuti  (un terzo dei partecipanti al condominio prima della riforma), in rappresentanza di almeno 334/1.000.

Delibere (secondo comma art. 1137 c.c.)

  Le delibere contrarie alla legge o al regolamento potranno essere impugnate, con atto di citazione, non solo dai condomini assenti o dissenzienti, ma anche da quelli che si fossero astenuti.

Maggioranza (art. 1136 c.c. e leggi speciali)

   Nei prospetti che seguono sono riportate le maggioranze richieste, rispettivamente, per la validità di costituzione dell’assemblea e per la validità delle delibere da adottare, aggiornate alla riforma. 

MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

 

Convocazione                                Condomini                                                                                Millesimi

         

 

    Prima                       un numero di condomini che rappresenti                                        almeno  667/1.000              

         

    Seconda(*)              un numero di condomini che rappresenti                                        almeno 334/1.000

 

(*) Il codice non prescrive alcuna maggioranza ma la Cassazione ritiene che essa debba essere quella richiesta per la validità di una delibera adottata in questa sede: maggioranza degli intervenuti  (un terzo dei partecipanti al condominio prima della riforma), in rappresentanza di almeno 334/1.000

MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA VALIDITA’ DELLE DELIBERE,

PREVISTE DAL CODICE CIVILE E DA LEGGI SPECIALI

 

Oggetto                                              Prima convocazione                   Seconda convocazione

 

                                                       Condomini       Millesimi              Condomini             Millesimi

 

Eliminazione barriere architettoniche                maggioranza               almeno                        maggioranza                        almeno

(1° comma art. 2 L. 9/1/1989, n. 13)                          degli intervenuti             334/1.000                         degli intervenuti                       334/1.000

 

Innovazioni relative all’adozione di sistemi di

termoregolazione e contabilizzazione del calore

e conseguente riparto degli oneri di riscaldamento      “                           “                                         “                                    “

(5° comma art. 26 L. 9/1/1991, n. 10)

 

Installazione antenna parabolica condominiale           “                          “                                          “                                    “

(comma 13 art. 2 bis L. 20/3/2001, n. 66)               “                           “                                          “                                   “                            

 

Interventi in parti comuni dell’edificio volti al                                                                                                            

contenimento dei consumi energetici                              “                       “                                         “                                    “

(2° comma art. 26 L. 9/1/1991, n. 10, come modificato

dall’art. 7 D. Lgs. 29/12/2006, n. 311)

 

Opere e interventi volti a migliorare la                            “                      “                                          “                                   “ 

salubrità e la sicurezza dell’edificio e degli

impianti (secondo comma art. 1120 c.c.)

 

Realizzazione di parcheggi da destinare a

pertinenza delle unità immobiliari                                 “                       “                                          “                                “

(secondo comma art. 1120 c.c.)

 

Approvazione preventivo spese annuali              maggioranza       almeno                              maggioranza               almeno

                                                                          degli intervenuti   500/1.000                      degli intervenuti            334/1.000

 

Approvazione rendiconto                                   

annuale amministratore                                              “                        “                                               “                             “

 

Compenso amministratore                                           “                       “                                                 “                          “

 

Impiego residuo attivo di  gestione                      “                 “                                    “                     “

 

Interventi di recupero                                                  “                       “                                                 “                           “   

(2° comma art. 30 L. 5/8/1978, n. 457)

 

 

Opere di manutenzione straordinaria                          “                        “                                                “                           “

 

Ripartizione spese annuali fra i condomini                “                        “                                                “                            “

 

Altre delibere per le quali non sia richiesta

una diversa maggioranza                                              “                    “                                       “                    “

 

Approvazione e modifica regolamento  assembleare  maggioranza        almeno                                     maggioranza                 almeno

                                                                                  degli intervenuti  500/1.000                                degli intervenuti          500/1.000

 

Approvazione e modifica tabelle millesimali

aventi natura deliberativa                                              “                      “                                                     “                         “           

 

Costruzione autorimesse nel sottosuolo                          “                    “                                                   “                                    “

(3° comma art. 9 L. 24/3/1989, n. 122)

 

Liti attive e passive relative a materie che

esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore              “                   “                                                    “                                    “

 

Nomina e revoca amministratore                                    “                    “                                                   “                                    “

 

Ricostruzione dell’edificio perito per meno di ¾               “                   “                                                    “                                    “

 

Riparazioni straordinarie di notevole entità                     “                    “                                                   “                                     “

 

Scioglimento del condominio nel caso di

edificio indivisibile                                                              “                   “                                                    “                                    “

 

Innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più            maggioranza     almeno                      maggioranza                   almeno

comodo o al maggior rendimento delle cose comuni      degli intervenuti   667/1.000          degli intervenuti              almeno 667/1.000

 

Modificazione della destinazione d’uso delle                          “                    “                              “                                         “

parti comuni e sostituzione delle stesse                       

                                                                                           

Scioglimento del condominio nel caso occorrano          maggioranza         almeno                             maggioranza             almeno

opere di sistemazione per dividere l’edificio                dei partecipanti    667/1.000                         dei partecipanti         667/1.000

                                                                                      al condominio                                                al condominio

 

Innovazioni che alterano il decoro                                   tutti                 1.000/1.000                           tutti                      1.000/1.000

architettonico dell’edificio                                          i condomini                                                  i condomini

 

Innovazioni che rendono talune parti comuni

dell’edificio inservibili all’uso o al godimento

anche di un solo condomino                                              “                      “                                         “                                       “

 

Approvazione e modifica regolamento contrattuale        “                      “                                          “                                       “

 

Approvazione e modifica tabelle millesimali

aventi natura convenzionale                                             “                       “                                         “                                     “

 

Ricostruzione dell’edificio perito per almeno ¾                “                     “                                          “                                   “

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE  (secondo comma art. 1120 c.c.)

  Ridotto il quorum per le delibere aventi  per oggetto le opere e gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche; è infatti sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno  334/1.000 (attualmente è richiesta la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000, in prima convocazione, un  terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno 334/1.000 in seconda convocazione); ciò, però, a condizione che nella convocazione dell’ assemblea si rispettino, se del caso, formalità e termine di cui al secondo comma dell’art.  1117-ter c.c., e che la delibera rispetti la normativa del settore (v. PARTI COMUNI  DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica). Per le modalità da seguire ai fini della delibera v. INNOVAZIONI.

CONDIZIONAMENTO – v. RISCALDAMENTO

CONSIGLIO DI CONDOMINIO (secondo comma art. 1130-bis)

   Può essere nominato dall’assemblea, in aggiunta all'amministratore. E’ composto da almeno tre condomini e ha funzioni consultive e di controllo.

CONTO CORRENTE (ottavo comma art. 1129 c.c.)

   L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su un apposito conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, con estratto-conto accessibile a ciascun condomino, che può anche estrarne copia a proprie spese.

DELIBERE ASSEMBLEARI  (secondo comma art. 1134 c.c.)

  Se una delibera assembleare non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l’amministratore o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato, può intraprenderne l’esecuzione decorsi inutilmente 30 giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del Tribunale, che sentite le parti provvede in via d’urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione e alle relative spese.

DESTINAZIONE D’USO

Trascrizione (art. 2643, n. 14-bis, c.c.)

  Gli atti (incluse le delibere che hanno per oggetto le modificazioni delle destinazioni d’uso e le sostituzioni delle parti comuni) e le sentenze che hanno per oggetto modificazioni della proprietà o determinazioni o modificazioni delle destinazioni d'uso dei beni che si trovano nell'edificio devono essere resi pubblici mediante trascrizione.

 

Tutela (art. 1117-quater c.c.)

 In caso di attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ciascun condomino o detentore a qualunque titolo (quindi anche il conduttore)  può chiedere all’amministratore d’intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea. Decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata convocata l’assemblea, il condomino può ricorrere al giudice, che provvede in via d’urgenza. 

   Il giudice, qualora accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, ordina la cessazione dell'attività e la rimessione delle cose in pristino; inoltre, fatto salvo il risarcimento del danno, può condannare il responsabile al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in favore del condominio, da determinarsi tenendo conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati

 

DISTANZE (secondo comma art. 1117-bis c.c.)

   La normativa sulle distanze legali (art. 873 e segg. c.c.) non si applica al condominio se incompatibile con le condizioni dei luoghi, tenuto conto  dell’amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale: principio, questo,  da tempo sancito dalla giurisprudenza.

DOCUMENTAZIONE  (nono comma art. 1129)

     Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso riguardante il condominio e i singoli condomini, e a svolgere le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi.

INNOVAZIONI

Maggioranza (quarto comma art. 1136 c.c.)

   Il quorum per l’approvazione delle innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni è stato ridotto: è sufficiente, infatti, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000, anziché quello della maggioranza dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno 667/1.000. Inoltre è stato introdotto un quorum ulteriormente ridotto (maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno 334/1.000) per le delibere aventi per oggetto le opere e gli interventi diretti a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’edificio e degli impianti, ad eliminare le barriere architettoniche, a contenere i consumi energetici, a realizzare parcheggi e a favorire l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo (v. Sicurezza e salubrità dell’edificio e degli impianti,  ANTENNA, BARRIERE ARCHITETTONICHE, PARCHEGGIO e  RISPARMIO ENERGETICO). Quest’ultimo quorum, però, è valido a condizione che l’assemblea sia stata convocata nel rispetto, se del caso, delle formalità e del termine di cui al secondo comma dell’art. 1117-ter c.c., e che la delibera rispetti la normativa di settore (v. PARTI COMUNI (Modificazioni  e sostituzioni).    Il condomino interessato all’adozione di taluna delle delibere sopra indicate deve comunicare all’amministratore il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, e questi deve convocare l’assemblea entro 30 giorni.

LASTRICO SOLARE DI USO ESCLUSIVO (art. 1126 c.c.)

   Al concorso dei due terzi della spesa dovranno contribuire tutti i condomini, essendo stato abrogato l’inciso “o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”

MILLESIMI  

Legittimazione passiva (secondo comma art. 69 disp. att. e trans c.c.)

è  Ai soli fini della revisione delle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea; in difetto può essere revocato ed è  obbligato a risarcire il danno.

Revisione e modifica (primo comma art. 69 disp. att. e trans c.c.)

   I millesimi potranno essere riveduti o modificati soltanto all’unanimità. Nei casi appresso indicati, però, l’assemblea potrà, anche nell’interesse di un solo condomino,  deliberare la revisione o la modifica dei millesimi con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 337/1.000:

        1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo materiale;

        2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d'uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

Legittimazione passiva (secondo comma art. 69 disp. att. e trans. c.c.)

   Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini e se non adempie  può essere revocato e chiamato a risarcire gli eventuali danni.

 

OPERE (art. 1122 c.c.)

   Il condomino non  può, nell’unità immobiliare  di sua proprietà o nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo, eseguire opere o modifiche,  o variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, ancorché consentite dalle norme edilizie, se ne deriva  danno alle parti comuni o individuali, o ne diminuisce notevolmente il godimento o il valore, o reca pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso ne deve dare preventiva notizia  all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea.  In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l'amministratore può, previa diffida, rivolgersi all'autorità giudiziaria che provvede in via d'urgenza ai sensi dell'art. 1171.

 

PARCHEGGIO

Maggioranza (secondo comma art. 1120 c.c.)

  Ridotto il quorum per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari: è infatti sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno  334/1.000 (anziché 500/1.000),  a condizione, però, che la relativa assemblea venga convocata nel rispetto, se del caso, delle forme e del termine stabiliti dal secondo comma dell’art.  1117-ter c.c., e che la delibera rispetti la normativa del settore (v. PARTI COMUNI  DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica).

PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO

Diritti dei partecipanti (primo comma art. 1118 c.c.)

   Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionato al valore della sua unità immobiliare, tenuto conto delle destinazioni d’uso strutturali e funzionali.

Elencazione (art. 1117 c.c.)

   La riformulazione di questo articolo si caratterizza per un’elencazione più dettagliata delle parti comuni: fra queste gli impianti radiotelevisivi centralizzati, anche da satellite o via cavo.

Indivisibilità (art. 1119 c.c.)

   Questo articolo, come integrato dalla novella, stabilisce che le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una delibera adottata ai sensi dell'articolo 1117-ter (v. Sostituzione e modifica) se la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti.

Sostituzione e modifica (art. 1117-ter c.c.)

   La sostituzione delle parti comuni o la modifica della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità o è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667/1.000.

    La delibera dev’essere adottata, pena nullità, con atto pubblico.

   La convocazione di questo tipo di assemblea dev’essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o equivalenti mezzi telematici) almeno 20 giorni liberi prima della data di convocazione, e deve rimanere affissa  per almeno  trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

Usucapione (terzo comma art. 1117-bis)

   Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’art. 1144 c.c.; da ciò discende che tali atti, salvo non si dimostri il contrario, non possono essere posti a fondamento del possesso e quindi (ricorrendone gli altri presupposti) dell’usucapione  del bene comune.

RAPPRESENTANTE IN ASSEMBLEA (art. 67 disp. att. e trans. c.c.)

Limiti

   Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Amministratore

   All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea; il divieto metterà fine ai  contrasti sorti a causa del conflitto d’interessi che si viene a determinare quando l’amministratore è chiamato a votare sul proprio operato quale rappresentante di uno o più condomini.

REGISTRI CONDOMINIALI (art. 1130, nn. 6 e 7, c.c.)

   La riforma introduce i seguenti registri condominiali, la cui tenuta è affidata all’amministratore:

- registro di anagrafe condominiale: contiene le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento,   comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati dev’essere comunicata all'amministratore per iscritto entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

- registro dei verbali delle assemblee:  vi devono essere annotate, a tutela degli assenti, le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte e le delibere adottate, nonché le eventuali, ma brevi, dichiarazioni rese dai  condomini;

- registro di nomina e revoca dell’amministratore: vi  vengono indicate in ordine cronologico, entro sette giorni dall’effettuazione, le date di nomina e di revoca degli amministratori  succedutosi nell’incarico, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale;

- registro di contabilità: può essere tenuto anche con modalità informatizzate e vi devono essere annotati, in ordine cronologico, i movimenti in entrata e in uscita.

REGOLAMENTO

Infrazioni (art. 70 disp. att. e transa. c.c.)

    Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 100 euro (fino a 1.000 in caso di recidiva). L’importo delle sanzioni è devoluto al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. Per le sanzioni non pagate l’amministratore può, senza che occorra autorizzazione dell’assemblea, chiedere al giudice l’emanazione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

 

RENDICONTO (art. 1130-bis c.c.)

   Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza; le voci di entrata e di uscita, e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, devono essere espressi in modo da consentirne l'immediata verifica. In rendiconto consta  di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La delibera è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra i condomini in base ai millesimi di proprietà.   I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari (per es. usufruttuario) possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione (termine corrispondente a quello ordinario di prescrizione, finora seguito da molti amministratori).

 

RISCALDAMENTO (quarto comma art. 1118)

       Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tale ipotesi è tenuto a contribuire al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e a quelle per la sua conservazione e messa a norma.

 

 

RISPARMIO ENERGETICO (secondo comma art. 1120 c.c.)

  Modificato il quorum per le delibere aventi  per oggetto le opere e gli interventi volti al contenimento del consumo energetico e le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore; con la riforma potranno essere deliberati con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno  334/1.000 (attualmente è richiesta la maggioranza semplice delle quote millesimali), a condizione, però, che l’assemblea venga convocata nel rispetto, se del caso,  delle forme e del termine prescritti dal secondo comma dell’art. 1117-ter c.c., e che la delibera rispetti la normativa del settore (v. PARTI COMUNI  DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica).

SICUREZZA E SALUBRITA’ DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI  (secondo comma art. 1120 c.c.)

Maggioranza

   Le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’edificio e degli impianti possono essere deliberati con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 334/1.000, ma la relativa assemblea dev’essere convocata nel rispetto, se del caso,  delle forme e del termine di cui al secondo comma dell’art. 1117-ter c.c., e la delibera deve rispettare la normativa del settore (v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Modificazioni  e sostituzioni). Per le modalità da seguire ai fini della delibera v. INNOVAZIONI.

Verifica (art. 1122-bis c.c.)

     Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo  non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

   Qualora sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui sopra, l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio o richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al detentore delle stesse.   L'esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza non esclude la necessità dell'accesso.

   L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d'accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una relazione sintetica al richiedente e all'amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

    Se, all’esito dell’accesso, risulta la lamentata situazione di pericolo, l'amministratore deve convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al Tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.

 

   Nel caso in cui l'interpellato non consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell'assemblea, possono essere richiesti al Tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il Tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso.

   Le spese delle operazioni di cui sopra, qualora i sospetti si rivelino infondati, sono a carico di chi ha richiesto l'intervento dell'amministratore; se poi vi è stato accesso a proprietà individuali, lo stesso richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subìto l'accesso un'indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all'ultimo rendiconto approvato dall'assemblea.

 

SPESE COMUNI

Cessione del diritto (quinto comma art. 63 disp. att. e trans. c.c.)

   Chi cede diritti su un’unità immobiliari (si pensi a una vendita o a una donazione) resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Condomino (terzo comma art. 1118 c.c.)

   Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali

Conduttore

   Il conduttore sarà obbligato in solido con il locatore nei confronti del condominio a concorrere alle spese relative all’ordinaria amministrazione e al  godimento delle cose e dei servizi comuni.  Attualmente, invece, obbligato al pagamento nei confronti del condominio è il locatore, che può rivalersi  nei confronti del conduttore.

Mora  (decimo comma art. 1129 c.c.)

    L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro quattro mesi da quando il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. Scaduto il termine senza che si sia attivato risponde dei danni.

   I creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. Questa norma, se non ripristina la solidarietà fra i condomini di fronte alle obbligazioni assunte nel loro interesse dall’amministratore, solidarietà esclusa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9148 dell’8/4/2008, ne sancisce una responsabilità sussidiaria, ammettendo i condomini solvibili alla preventiva escussione dei morosi. 

    In caso di mora nel pagamento dei contributi per più di un quadrimestre (attualmente è un semestre), l'amministratore può sospendere al condomino moroso la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che il giudice, adìto anche in via d'urgenza, riconosca l'essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l'impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi.

  

Creditori del condominio

   L’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi  e l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione  

 

Decreto ingiuntivo                                                                                                     

   La novella prevede espressamente che l’amministratore, per poter chiedere, sulla base dello stato di ripartizione dei contributi condominiali approvato dall’assemblea, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea (circostanza peraltro già ammessa dalla giurisprudenza).

Usufruttuario (quinto comma art. 67 disp. att. e trans. c.c.)

   L’usufruttuario sarà obbligato in solido con il nudo proprietario nei confronti del condominio a concorrere alle spese relative all’ordinaria amministrazione e al  godimento delle cose e dei servizi comuni.  Attualmente, invece, obbligato al pagamento nei confronti del condominio è il nudo proprietario, che può rivalersi  nei confronti dell’usufruttuario (se però l’atto dal quale risulta l’usufrutto è stato trascritto nei registri immobiliari, per la Cassazione il condominio è tenuto a rivolgersi direttamente all’usufruttuario per le spese a lui facenti carico ai sensi dell’art. 1004 c.c.).

 

SUPERCONDOMINIO (primo comma art. 1117-bis c.c.)

   La normativa sul condominio viene estesa, in quanto compatibile,  al supercondominio (istituto finora riconosciuto dalla giurisprudenza), ossia alla situazione in cui  più unità immobiliari o più edifici, o più condomìni di unità immobiliari o di edifici, hanno parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Rappresentante in assemblea (terzo comma art. 67 disp. att. e trans. c.c.)

      Se i condomini sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 6671,000, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell'amministratore. Se l’assemblea non riesce a deliberare, ciascun condomino può chiedere al giudice di nominare il rappresentante del proprio condominio.

   Qualora alcuni dei condomìni interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, alla nomina provvede il giudice su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida e il ricorso all'autorità giudiziaria devono essere notificati al condominio cui si riferiscono, in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

   Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde secondo le regole del mandato e deve comunicare tempestivamente all'amministratore l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condomìni. L'amministratore riferisce in assemblea.

 

TRASCRIZIONE

Amministratore (quinto comma art. 1131 c.c.)

   L'amministratore, previa autorizzazione dell'assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio (v. AMMINISTRATORE, Revoca, Autorità Giudiziaria).

Atti (dall’art. 2643 c.c.)

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

14 bis) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter, e le sentenze che hanno per oggetto modificazioni della proprietà ovvero determinazioni o modificazioni delle destinazioni d'uso dei beni che si trovano nell'edificio.

Effetti

   La trascrizione degli atti di cui al numero 14-bis dell'art. 2643, eseguita a favore e contro il condominio, si considera eseguita a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari e prevale sulle trascrizioni degli atti che li riguardano. Detti atti devono essere trascritti anche a favore e contro il condominio interessato.

Nota di trascrizione (primo comma, n. 1, art. 2659 c.c.)

   Quando si chiede la trascrizione di un atto riguardante il condominio occorre indicare nella nota di trascrizione la denominazione del condominio, l’ubicazione e il codice fiscale.

Parti comuni dell’edificio – v. DESTINAZIONE D’USO (Trascrizione)

URGENZA 

Amministratore (sesto comma art. 1129)

    L'amministratore non può essere esentato dall'obbligo di eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.

Sicurezza e salubrità dell’edificio - v. SICUREZZA E SALUBRITA’ DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI (Verifica)

USUCAPIONE  -  v. PARTI COMUNI  DELL’EDIFICIO (Usucapione)

VOTO

Conduttore (quinto comma art. 67 disp. att. e trans. c.c.)

     Il conduttore, che attualmente può votare solo le delibere aventi per oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria,  potrà votare, salvo patto contrario, le delibere aventi per oggetto l’ordinaria amministrazione e il godimento dei beni e dei servizi comuni. Per le altre delibere il diritto di voto spetta sempre al proprietario.

Usufruttuario (quinto comma art. 67 disp. att. e trans. c.c.)

   Salvo patto contrario, l’usufruttuario potrà votare le delibere attinenti all'ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Lo stesso dicasi se si tratta di lavori od opere riguardanti miglioramenti o addizioni, o riparazioni poste dalla legge a carico del nudo proprietario, che  ritardi o si rifiuti di eseguirle.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici