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Sversamento di percolato: qual disciplina applicabile? di Alessio Scarcella

 

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Integra il reato previsto dall'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la condotta consistente nello sversamento di percolato da un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani in un corso d'acqua superficiale, sussistendo un nesso funzionale e diretto del refluo con il corpo idrico recettore; non sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza (art. 521 c.p.p.) ove l'imputato sia condannato per il reato di scarico di acque reflue senza autorizzazione a fronte dell'imputazione originaria di scarico di percolato sussiste la responsabilita'  penale del legale rappresentante di societa'  esercente l'attivita'  di smaltimento di RSU in caso di sversamento di percolato in un corso d'acqua superficiale; il reato di scarico senza autorizzazione di percolato concorre con il reato paesaggistico.

Ben quattro i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza qui commentata. I giudici di legittimità, muovendo da un caso “anonimo” che vedeva imputato il legale rappresentante di una società di gestione di un impianto di smaltimento di RSU, ha affermato alcuni importanti principi dando nuovo vigore e vitalità ad un tema, quello del rapporto tra disciplina delle acque e disciplina dei rifiuti liquidi, da tempo ormai non più affrontato in maniera innovativa dalla Corte, essendo infatti venuti meno i punti problematici che avevano caratterizzato la controversa nozione di “scarico” all’indomani del varo del T.U.A., superati con la modifica di detta nozione per effetto del D.Lgs. n. 4 del 2008.

 

Il fatto

 

La vicenda processuale che ha offerto lo spunto alla Cassazione per articolare i numerosi principi di diritto enunciati vedeva imputato il gestore di un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di un comune, di proprietà della locale Comunità montana, al quale era stato contestato di aver effettuato, senza autorizzazione, lo scarico del percolato prodotto in detto impianto in un corso d’acqua superficiale sito all’interno di un famoso parco nazionale.

 

Al predetto erano stati, quindi, contestati sia la violazione della disciplina in materia di inquinamento idrico che la violazione paesaggistica. In sede di merito, sia il giudice di primo grado che quello d’appello, avevano ritenuto l’imputato penalmente responsabile di entrambi i reati contestati.

 

Il ricorso

 

L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di condanna articolando alcuni motivi. Per quanto qui di interesse, in particolare, egli contestava la violazione dell’art. 521 c.p.p. (principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza) in quanto il giudice, a fronte di un’imputazione originaria di scarico di percolato, lo aveva invece condannato per lo sversamento di acque reflue: tale soluzione sarebbe errata, a giudizio del reo, poiché i liquami provenienti dall’interno di un impianto di trattamento di rifiuti non sarebbero identificabili come acque reflue né industriali né urbane.

 

In secondo luogo, poi, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, non essendo stata valutata la presenza di organi tecnici preposti a specifici compiti connessi alle varie fasi dello smaltimento; infine, contestava la configurabilità del reato paesaggistico, non essendo possibile individuare “lavori” incidenti sul bene paesaggistico offeso, peraltro nemmeno agevolmente individuabile.

 

La decisione della Cassazione

 

La Corte, nel disattendere tutti i motivi, ha rigettato il ricorso, affermando i principi in precedenza esposti. Osserva, anzitutto, la Cassazione come i giudici di merito abbiano correttamente inquadrato la vicenda da un punto di vista giuridico, applicando cioè la disciplina delle acque e non quella dei rifiuti.

 

Sul punto, precisano gli ermellini, è ben vero che la nozione di “percolato” viene definita dal decreto di recepimento della direttiva discariche (D.Lgs. 13 gennaio 2006, n. 36) come il “liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi” (art. 2, lett. m, sicchè lo stesso ben può assumere la natura di rifiuto «ma ciò soltanto allorquando lo stesso non si configuri quale acqua sostanzialmente “di processo” direttamente smaltita in corpo idrico recettore».

 

Nel caso in esame, invece, sottolineano i giudici di legittimità, non adducendosi nel ricorso l’insussistenza di un nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico recettore (che ricondurrebbe la gestione delle acque reflue medesime nell’ambito dei rifiuti), trova applicazione la disciplina dettata dal Titolo III° del T.U.A., con conseguente assoggettamento della vicenda alla fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 137, D.Lgs. n. 152 del 2006.

 

Quanto, poi, alla ipotizzata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) bene osserva la Corte come per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e' del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (v., per tutte: Sez. U, 22 ottobre 1996, n. 16, Di Francesco, in Ced Cass. 205619).

 

Facendo coerente applicazione di tale principio alla vicenda in esame, si evidenzia come corretta sia la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, poiché i contenuti essenziali dell’addebito risultano riferiti all’effettuazione dello scarico, nel corso d’acqua superficiale, del percolato prodotto nell’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed in relazione a tale condotta illecita l’imputato si è difeso ed è stato condannato previa qualificazione corretta del percolato come “acqua di scarico non domestica”, senza alcun mutamento dell’addebito.

 

Quanto, ancora, alla contestazione relativa all’individuazione del gestore dell’impianto quale soggetto responsabile, nessun dubbio ha la Corte nel ribadire un principio fondamentale in materia ambientale secondo il quale il reato di scarico senza autorizzazione è configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma anche nei confronti del gestore dell'impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione (Sez. 3, 3 marzo 2009, n. 9497, M., in Ced Cass. 243119; Sez. 3, 7 febbraio 2002, n. 4535, S., in Ced Cass. 220845).

 

In sostanza, dunque, tutti i soggetti che di fatto esercitano funzioni di amministrazione e di gestione dell'insediamento dal quale originano i reflui sono responsabili, senza che tale responsabilità assuma carattere oggettivo ed automatico, ma a titolo di colpa, intesa in senso ampio, ovvero conseguente non soltanto a comportamenti commissivi, ma anche per inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno da inquinamento (così, in precedenza: Sez. 3, 1 giugno 2005, n. 20512, B., in Ced Cass. 231654).

 

Infine, quanto alla configurabilità del concorso tra reato paesaggistico e violazione in materia di inquinamento idrico, i giudici di Piazza Cavour liquidano agevolmente la pratica, evidenziando come il reato previsto dall’art. 181 del decreto Urbani (D.Lgs. n. 42 del 2004) punisce qualsiasi alterazione dell’assetto territoriale senza autorizzazione attuata con “interventi di qualsiasi genere”, rientrando in tale nozione anche il caso dell’effettiva compromissione dei valori paesaggistici indotta dall’insudiciamento evidente delle acque di un torrente e dell’invaso di un diga, come nel caso di specie (in precedenza, nel senso del concorso tra tali violazioni, si era espressa Sez. 3, n. 23779 del 13/06/2001, C. ed altro, in Ced Cass. 219931, ritenendolo ammissibile in quanto il bene giuridico protetto dalla disciplina in tema di inquinamento idrico riguarda la risorsa naturale presa in considerazione nella sua composizione fisica, mentre le altre disposizioni apprestano tutela al paesaggio, ovvero all'insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area).

 

(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 25/02/2011, n. 7214)

 

 

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