DICERIA DELL’UNTORE
Un nemico si aggira tra i comuni,
un virus che prende alla gola i Permessi di Costruire e
fa strage di Tecnici e Amministratori ballerini.
Si annida tra le pieghe di norme
abbandonate nel cassetto e – soprattutto - prolifica nel
breviario di quelle preghiere mattutine che ogni
intelligente nevrotico ha smesso di recitare proprio per
salvarsi dalle ferite della normalità fatta a pezzi da
ogni nuovo giorno.
I soliti noti se la ridono,
qualcuno fa finta di cadere dalle nuvole, altri –
addirittura – sostengono che non c’è da temere da
un’epidemia che ha salvato molti dal collasso
psico-economico.
Non sono un medico e so bene che
può essere altrettanto dannoso creare allarmismi: dico
solo, invocando l’utilità di adottare un normale
principio di precauzione :
ATTENTI AL …
COSTO DI COSTRUZIONE
Bottone Marcellino, Aprile 2011
I N D I C E
PREMESSA
VIRALITA’
CURARSI CON LE MALATTIE
QUELLO CHE GLI ALTRI NON DICONO
NELLE FAUCI DELLA SIRENA
NON FACCIO NOMI MA LO DICO
MEDICI IN PRIMA LINEA
Si ringrazia quanti hanno accettato
e consentito la pubblicazione on-line del presente
lavoro e, soprattutto, quanti vorranno criticarlo.
PREMESSA
Scopo del presente lavoro è
indagare gli effetti derivanti dall’erroneo
aggiornamento del costo di costruzione.
Come è noto, il costo di
costruzione è una delle due quote di contributo che -
secondo quanto prescritto dall’art. 16 del DPR 380/01 -
i cittadini devono versare ai Comuni per il rilascio di
titoli edilizi .
Il modo di determinare questa
quota, benché il DPR 380/01 non appaia particolarmente
ostico, si presenta critico laddove i Comuni non hanno
operato il rinvio alla Legislazione Regionale
esplicitamente disposto dal comma 9 dell’art.16.
La questione, al di là della degli
aspetti rilevanti sul piano delle responsabilità dei
“calcolatori”, è che l’incameramento di questi
contributi va assumendo un ruolo rilevante sul piano del
finanziamento dei Comuni e della capacità di deterrenza
di fronte a quanti guardano all’abusivismo edilizio come
ad una moderna forma di semplificazione.
Nel modo in cui si affronta questa
questione, inoltre, si coglie un approccio imitativo
pericoloso e gravido di conseguenze.
Insomma, vi sono parecchi elementi
per diagnosticare un’epidemia in atto e sollecitare cure
adeguate.
1. VIRALITA’
Sebbene nella maggior disponibilità
di strumenti di accesso alle informazioni si individui
una delle ragioni primarie dell’incremento del livello
medio di conoscenze diffuse tra gli operatori pubblici e
privati, è un fatto che conoscere di più non significa
anche sapere di più.
Avere tante informazioni sugli
oggetti (cos’è l’acciaio, come si costruisce un bullone,
come si calcola la sezione di una trave in ferro, come
si trattano le superfici esposte, ecc…) non ci dice
nulla sulla torre Eiffel, sui ponti, sui tralicci e su
tutta la miriade di altre utilità di cui siamo capaci a
causa della nostra “visionarietà”.
Perché diventi “sapere” l’archivio
delle “conoscenze” deve essere trasportato in
quell’oltre dove siamo indotti ad una consonanza con le
cose, farle diventare in noi come se fossimo noi in
loro, pensarle come pensiamo noi stessi, qualcosa che è
parte e che è più di ogni parte.
Ma in un tempo che ci nega il tempo
di essere, che ci nasconde a noi stessi con il
bombardamento ininterrotto di messaggi a tenuta stagna
di potenzialità pervasive, ci stiamo trasformando
nell’unica forma in grado di sopravvivere al dubbio:
quella di replicanti modulari modellizzati da una
informazione informe informata alla viralità.
Non facciamo altro che ciò che
qualcuno ha già fatto, sembrandoci questo un modo che
offre più garanzie che il ripensare o il pensare
“secondo noi”, pervasi dall’evidenza indimostrabile che
nella moltitudine degli stessi comportamenti debba
riconoscersi necessariamente “valore”: ci comportiamo,
insomma, realizzando esattamente, benché – forse –
inconsapevolmente, appunto l’obiettivo della
comunicazione virale.
Perché cos’è (o: qual è) un
contenuto virale ?
È un messaggio in grado di
replicarsi quando entra in contatto con qualcuno.
2. CURARSI CON LE MALATTIE
Assopiti nella dimensione di
replicanti, i nostri sensi si sono raffermati in una
melassa cerebrale che reagisce non alla domanda di
pensiero, diventato ormai elemento non più
indispensabile alla motilità neuronale, quanto alla
sollecitazione ad essere “diversi come gli altri”, con
un meccanismo di digestione delle contraddizioni in
termini affascinante, se non fosse per i residui tossici
che lascia nei nostri strati profondi .
Ecco come, qualcuno, ha descritto
un meccanismo virale:
“Un ragazzo, al Sasquatch music
festival, inizia una danza (abbastanza delirante!)
solitaria, davanti agli occhi di molti altri ragazzi
(incuriositi ma passivi).
Ecco però che, dopo qualche attimo,
alla”danza” si unisce un secondo ragazzo e, poi, un
terzo.
Proprio quest’ultimo funge da
anello cardine per il resto della massa che, a poco a
poco, accorre e partecipa attivamente.
Nel giro di qualche minuto, quella
che all’inizio era una semplice danza solitaria diviene
un grande ballo collettivo del quale, ogni individuo, si
sente partecipe e solidale.
E’ qui che nasce la metafora e
l’associazione dell’evento ad una strategia virale
proprio perchè, anche sul web, i presupposti sono gli
stessi.
La forza di una campagna virale sta
proprio nel fatto di allargarsi autonomamente, di
prendere forma grazie ad una spinta comune, senza troppi
perchè…semplicemente grazie al fattore: condivisione.
In questo caso, la miccia innescata
dalla terza persona è talmente potente che riesce a
coinvolgere altre persone, che a loro volta ne
abbracciano altre e così via, fino a diventare un
vortice autocelebrativo.
Uno spettacolo insomma. “
Ora accostate un attimo sul ciglio
di questa curiosa strada sulla quale siete stati
introdotti senza preavviso, e fatevi questa domanda :
ma tutto questo che c’azzecca con
il cartello iniziale “Attenti … al Costo di Costruzione”
?
Ecco: il cartello avvertiva di una
minaccia in grado di segnare profondamente la serenità
di quanti incrociano questo strano essere, mostrando i
rischi di confondere la sua essenza con le sembianze
descritte da chi afferma di averlo avvistato prima di
voi.
Il costo di costruzione può nuocere
gravemente alla salute e - se vi fidate troppo o
esclusivamente di quello che raccontano in giro -
potreste ritrovarvi non solo in errore ma viralizzati,
cioè vittime di una cura apparente (così fan tutti) con
la quale si trasmette – invece - la malattia vera e
propria.
3. QUELLO CHE GLI ALTRI NON
DICONO
Cercare giustificazione acritica
nei comportamenti degli altri significa essenzialmente
fidarsi, basare le proprie verità sul presupposto che
gli altri ci dicano “tutto”.
Ma perché sia possibile che gli
altri ci dicano “tutto” deve verificarsi il miracolo che
noi e loro si individui allo stesso modo il perimetro
del concetto di “tutto”.
Si potrebbe, altrimenti, verificare
la situazione illuminante illustrata a pag. 23 della
Settimana Enigmistica n. 4124 del 9 aprile 2011 :
Il genitore chiede al figlio:
COM’E’ ANDATA A SCUOLA ?
Il figlio risponde :
BENE: HO SBAGLIATO SOLO 10 DEI 100
QUESITI DI ARITMETICA
E il genitore :
VUOI DIRE CHE NE HAI FATTI GIUSTI
90 ?
Il figlio risponde :
NO: NE HO FINITI SOLO 50
Situazione con cui si dimostra che
per giungere all’apprendimento di una verità non è
sufficiente che siano vere le risposte alle vostre
domande[1].
La verità, insomma, non dipende
solo dalle risposte ma anche dalla capacità di fare
domande[2].
Dunque non c’è cura alternativa a
quella che consiste nel riattivare il motore della
nostra responsabilità soggettiva, l’unica in grado di
attribuire verità anche ai nostri errori: perché è così
che l’oro giunge al cercatore, per successive
eliminazioni di ciò che è minore, scarto, secondario,
rinunciabile … … .
E responsabilità significa che si
sa cucinare non quando si ripetono i modi, gli usi o le
porzioni usate da altri prima di noi, ma quando sappiamo
il sapore di ogni cosa e abbiamo il gusto del buono.
E responsabilità significa riaprire
vecchi manuali e codici per riaffermare – sia pure in
termini sintetici - il punto di partenza di ogni
possibile analisi del problema “Costo di costruzione”:
3.1. – COS’E’ IL COSTO DI
COSTRUZIONE ?
Il costo di costruzione è – da
oltre 30 anni - l’incubo dei cittadini e la fortuna
delle amministrazioni locali, perché è un carburante con
cui si alimenta la slot machine comunale che finanzia[3]
le spese correnti, di manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio comunale, ecc… .
Le sua biografia, come tutti i nati
da una legge, è contrassegnata da alti e bassi ma – per
lo scopo di questo lavoro – basti considerare che
l’ultimo censimento ne segnala la residenza principale
nel DPR 380/01[4], giusto il seguente rapporto stilato
dall’’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico
(AIDU) :
Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia edilizia. (Testo A)"
Testo vigente coordinato con le
modifiche apportate dal D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE - GU n. 71 del 28 marzo 2011, SO
n. 81)
Sezione II - Contributo di
costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il
rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10,
articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n.
537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli
1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971,
n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58,
comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma
2)
1. Salvo quanto disposto
all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa
agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune
all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su
richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A
scomputo totale o parziale della quota dovuta, il
titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 32, comma
1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006
- n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere
realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
3. La quota di contributo relativa
al costo di costruzione, determinata all'atto del
rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
(per la rateizzazione si veda l'articolo 47 della legge
n. 457 del 1978)
4. L'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi
di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento
demografico dei comuni; b) alle caratteristiche
geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona
previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai
limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi
regionali.
5. Nel caso di mancata definizione
delle tabelle parametriche da parte della regione e fino
alla definizione delle tabelle stesse, i comuni
provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione
primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature,
rete idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di
verde attrezzato. (tra le opere di urbanizzazione
primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici e le opere
relative, in forza dell'articolo 86, comma 3, del
decreto legislativo n. 259 del 2003)
7-bis. Tra gli interventi di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i
cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di
reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate
dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni. (comma introdotto dall'articolo 40, comma 8,
della legge n. 166 del 2002)
8. Gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili
nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché
strutture e complessi per l’istruzione superiore
all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o
alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.
9. Il costo di costruzione per i
nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni
con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento
le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle
vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata,
per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente al permesso di costruire
comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per
cento al 20 per cento, che viene determinata dalle
regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed
ubicazione.
10. Nel caso di interventi su
edifici esistenti il costo di costruzione è determinato
in relazione al costo degli interventi stessi, così come
individuati dal comune in base ai progetti presentati
per ottenere il permesso di costruire. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i
comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i
costi di costruzione ad essi relativi non superino i
valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del
comma 6 (leggasi «comma 9» - n.d.r.).
Si è parlato di residenza
“principale” non a caso, perché – come vedremo –
l’utilità di questo personaggio della commedia
urbanistica è stata apprezzata in ambiti estranei a
quelli immaginati al momento del concepimento,
imponendogli di fissare residenze secondarie nelle zone
impervie della repressione degli abusi edilizi, giusto
quanto si evince dal medesimo DPR 380/01, di si riporta
il seguente stralcio :
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo II - Sanzioni
Art. 36 (L) - Accertamento di
conformità (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati
in assenza di permesso di costruire, o in difformità da
esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività
nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di
cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1,
e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso
in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda. (comma così
modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Il rilascio del permesso in
sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dal permesso.
Il costo di costruzione, dunque, è
essenzialmente – benché non esclusivamente – un aiutante
fondamentale per stabilire in che misura debba imporsi:
a quanti edificano in
conformità, di contribuire ai costi di gestione e
adeguamento dei servizi richiesti al l territorio;
a quanti edificano in
difformità, una sanzione amministrativa adeguata e – se
possibile – deterrente.
3.2. – QUAL’E’ IL PROBLEMA DEL
COSTO DI COSTRUZIONE ?
Il costo di costruzione è un
prodotto che invecchia rapidamente, una pila che dopo un
anno non ha più energia per illuminare la scena, un
bolide che necessita di continui pit-stop negli uffici
tecnici per essere ricaricato e rimesso efficacemente in
pista.
A questo limite il Legislatore ha
fatto fronte imponendo – con il citato DPR 390/01 – che
:
“Il costo di costruzione per i
nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni
con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.“ (art.16, comma 9, primo
periodo);
“Nei periodi intercorrenti tra
le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza
di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).” (art.16, comma 9, secondo periodo).
3.3. – QUANDO SI VERIFICA IL
RISCHIO “ VIRALITA’ ” ?
Il problema della viralità nasce
nelle fasi di aggiornamento del costo di costruzione,
poiché il DPR 380/01 indica due modi di procedere, uno
provvisorio ed uno a regime, i cui risultati
differiscono in misura non trascurabile non solo per
evidenza quantitativa ma anche per i risvolti sui
giudizi di responsabilità erariale.
Infatti, al momento della scelta :
tra il riferirsi al “costo di
costruzione … determinato periodicamente dalle regioni
con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata” ;
e l’adeguare il “costo di
costruzione … annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica”;
i contorni del dubbio subiscono una
deformazione elastica, la parete tra giusto e sbagliato
si assottiglia e l’orizzonte si riempie di esempi,
circolari, determinazioni altrui, tante, invitanti,
rasserenanti, un mondo del “così fan tutti” che attrae
irresistibilmente, ci aspira nel vortice di gesti e
comportamenti condivisi e … … ci trascina nel gorgo
dell’irresponsabilità.
4. NELLE FAUCI DELLA SIRENA
Chiunque provi a ricercare nel web
le risposte al problema dell’aggiornamento del costo di
costruzione, potrà verificare che la stragrande
maggioranza delle amministrazioni comunali ha fatto
proprio il seguente ragionamento:
il dpr 380/01 stabilisce che i
comuni debbano riferirsi al “costo di costruzione …
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento
ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata”;
ma se la regione non ha
ottemperato al dovere di determinare questo “costo di
costruzione …” che fare ?;
beh, si può prendere a
riferimento l’ultimo costo di costruzione determinato -
quando ne era competente in base alla previgente Legge
10/1977 e s.m.i. - dal Ministro dei Lavori Pubblici[5],
aggiornarlo secondo le “variazione dei costi di
costruzione accertata dall'ISTAT” fino a oggi, ed
applicarlo a livello comunale.
Il ragionamento è apprezzabile,
offre appigli alla soluzione immediata di un problema
che – per i cittadini e per gli operatori impegnati sul
fronte – non può attendere le calende greche di un
legislatore sempre impegnato in qualcosa di più urgente
… … .
Ma, nella sua reiterazione a
distanza di oltre un ventennio dal Decreto Ministeriale
20 giugno 1990, non può evitare di suscitare – in chi
non si accontenta di seguire un esempio – il dubbio di
essere caduti in una trappola, di avere creduto per
troppo tempo di udire un canto e invece era il fischio
d’attrito di chi scivola nelle fauci della sirena:
possibile che, dal 1990 al 2011, le
Regioni non abbiano deliberato la misura del “costo di
costruzione … con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle
stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.” ?.
5. NON FACCIO NOMI MA LO DICO
La questione è delicata, urticante,
perché – comunque la si affronti – lascia feriti che si
ritenevano immuni, disvela l’inefficacia di medicine che
si pensavano curative. Infatti, una banale ricerca web
consente di ricavare le seguenti informazioni :
REGIONE
Provvedimento
Costo base €/mq
MARCHE[6]
Deliberazione Giunta Regionale del
28 dicembre 2006, n. 1499 - Limiti massimi di costo per
Ediliza residenziale sovvenzionata ed agevolata
1.400,00
PIEMONTE[7]
DECRETO DIRIGENZIALE 17 gennaio
2011, n. 14 - Aggiornamento dei limiti massimi di costo
per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno
2010.
830,00
PUGLIA[8]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 23 marzo 2010, n. 766 - Ridefinizione dei
limiti di costo per gli interventi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata. …
646,18
CAMPANIA[9]
DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 14
gennaio 2009 - Aggiornamento limiti di costo per
interventi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata.
820,00
SICILIA[10]
DECRETO 8 agosto 2008 - Nuovo
limite massimo di costo per interventi di edilizia
residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di
quadro tecnico economico.
620,00
ABRUZZO[11]
Delibera di GIUNTA REGIONALE n. 615
del 9/8/2010
808,00
UMBRIA[12]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 18 maggio 2001, n. 99 - Leggi n. 457/78 e n.
179/92 - Modifica e aggiornamento dei massimali di costo
per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e
agevolata approvati con D.P.G.R. 22 febbraio 1999, n.
30.
589,28
BASILICATA[13]
D.P.G.R. 17/03/2008 n.49 - Nuovi
limiti di costo di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata
585,81
SARDEGNA[14]
DGR n.56-74 del 29/12/2009
835,18
VALLE D'AOSTA12
D.G.R. n. 2202 7/8/2009
1.420,00
LOMBARDIA12
D.G.R. n. 6/37691 24/07/1998
568,10
CALABRIA12
D.G.R. n. 8833 27/12/1996
422,90
MOLISE[15]
D.G.R. n. 1077 DEL 21/12/2010
975,00
Questi dati, da assumersi in
termini puramente informativi, riferiscono con certezza
l’esistenza di un panorama di decisioni regionali che
non consentono l’assunzione – quale parametro di base
da aggiornare – del costo di costruzione determinato con
Decreto Ministeriale 20/06/1990 (€/mq 129,11).
6. MEDICI IN PRIMA LINEA
L’imitazione acritica dei modelli
di comportamento altrui implica un inevitabile rischio
alla viralizzazione di ciò che ci appare giusto.
Potrebbe non essere un problema, se
incappiamo in innovazioni e/o innovatori che illuminano
una dimensione più alta o che non vedevamo per difetto
costitutivo.
Ma se induce ad adottare un valore
del “costo di costruzione” non correttamente aggiornato?
Ecco, le amministrazioni comunali
potranno misurarne le conseguenze utilizzando semplici
procedure di verifica[16] da sviluppare sulle seguenti
tracce :
6.1. – RAPPORTO TRA IL COSTO DI
COSTRUZIONE MINISTERIALE, aggiornato al 31/12/2010, E IL
COSTO DI COSTRUZIONE DELIBERATO DALLE REGIONI
Se confrontiamo i valori del costo
di costruzione deliberato (in qualunque epoca e al di là
degli eventuali aggiornamenti al 31/12/2010) dalle
singole regioni, con quello fissato (e aggiornato al
31/12/2010) con D.M. LL.PP. 20/6/1990, si evince
inequivocabilmente che quest’ultimo è sempre inferiore
al primo :
REGIONE
1. Costo base deliberato dalle
Regioni
€/mq
2. Costo base Ministeriale
del 1990 aggiornato al
31 dicembre 2010
€/mq
Differenza
Colonna 1 – Colonna 2
€/mq
MARCHE – 28/12/2006
1.400,00
224,48
1.175,52
PIEMONTE – 17/1/2011
830,00
224,48
605,52
PUGLIA – 23/3/2010
646,18
224,48
421,70
CAMPANIA – 14/1/2009
820,00
224,48
595,52
SICILIA – 8/8/2008
620,00
224,48
395,52
ABRUZZO – 9/8/2010
808,00
224,48
583,52
UMBRIA – 18/5/2001
589,28
224,48
364,80
BASILICATA – 17/3/2008
585,81
224,48
361,33
SARDEGNA – 29/12/2009
835,18
224,48
610,70
VALLE D'AOSTA – 7/8/2009
1.420,00
224,48
1195,52
LOMBARDIA – 24/7/1998
568,10
224,48
343,62
CALABRIA – 27/12/1996
422,90
224,48
198,42
MOLISE – 21/12/2010
975,00
224,48
750,52
Dal confronto, in pratica, emerge
che dal 31 dicembre 2010, assumendo come riferimento il
costo di costruzione indicato nel 1990 dal Min. LL. PP.
aggiornato, i Comuni potrebbero omettere di introitare
dai 200 ai 1200 euro per ogni metro quadrato di nuova
costruzione.
6.2. – RAPPORTO TRA IL COSTO DI
COSTRUZIONE MINISTERIALE E IL COSTO DI COSTRUZIONE
DELIBERATO DALLE REGIONI, entrambi aggiornati al
31/12/2010
L’evidenza assume connotati
drammatici se si ripete il medesimo confronto tenendo
conto di tutti i valori aggiornati al 31/12/2010 :
REGIONE
1. Costo base regionale
aggiornato al
31 dicembre 2010
€/mq
2. Costo base Ministeriale
aggiornato al
31 dicembre 2010
€/mq
Differenza
Colonna 1 – Colonna 2
€/mq
MARCHE – 28/12/2006
1.525,30
224,48
1.300,75
PIEMONTE – 17/1/2011
830,00
224,48
605,52
PUGLIA – 23/3/2010
660,65
224,48
436,17
CAMPANIA – 14/1/2009
831,07
224,48
606,59
SICILIA – 8/8/2008
628,37
224,48
403,89
ABRUZZO – 9/8/2010
808,00
224,48
583,52
UMBRIA – 18/5/2001
784,82
224,48
560,34
BASILICATA – 17/3/2008
593,72
224,48
369,24
SARDEGNA – 29/12/2009
853,89
224,48
629,41
VALLE D'AOSTA – 7/8/2009
1.451,81
224,48
1.227,33
LOMBARDIA – 24/7/1998
798,46
224,48
573,98
CALABRIA – 27/12/1996
595,93
224,48
371,45
MOLISE – 21/12/2010
975,00
224,48
750,52
In questo caso, infatti, dal
confronto emerge che dal 31 dicembre 2010, assumendo
come riferimento il costo di costruzione indicato nel
1990 dal Min. LL. PP. aggiornato, i Comuni potrebbero
omettere di introitare dai 370 ai 1300 euro per ogni
metro quadrato di nuova costruzione.
6.3. – RAPPORTO TRA COSTO DI
COSTRUZIONE MINISTERIALE aggiornato al 31/12/2010, COSTO
DI COSTRUZIONE DELIBERATO DALLE REGIONI aggiornato al
31/12/2010, E ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’ .
Il clou si raggiunge al momento del
rilascio di eventuali Permessi in sanatoria ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del DPR 380/01 e s.m.i. :
Art. 36 (L) - Accertamento di
conformità
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 13)
1. In caso di interventi realizzati
in assenza di permesso di costruire, o in difformità da
esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività
nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di
cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1,
e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso
in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda. (comma così
modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Il rilascio del permesso in
sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dal permesso.
In questi casi, infatti, in ragione
della commisurazione della sanzione al “contributo di
costruzione in misura doppia”, la precedente tabella si
traduce in quella che segue, con tutti i valori
raddoppiati :
REGIONE
1. Costo base regionale
aggiornato al
31 dicembre 2010
€/mq
2. Costo base Ministeriale
aggiornato al
31 dicembre 2010
€/mq
Differenza
Colonna 1 – Colonna 2
€/mq
MARCHE – 28/12/2006
3.050,46
448,96
2.601,50
PIEMONTE – 17/1/2011
1.660,00
448,96
1.211,04
PUGLIA – 23/3/2010
1.321,30
448,96
872,34
CAMPANIA – 14/1/2009
1.662,14
448,96
1.213,18
SICILIA – 8/8/2008
1.256,74
448,96
807,78
ABRUZZO – 9/8/2010
1.616,00
448,96
1.167,04
UMBRIA – 18/5/2001
1.569,64
448,96
1.120,68
BASILICATA – 17/3/2008
1.187,44
448,96
738,48
SARDEGNA – 29/12/2009
1.707,78
448,96
1.258,82
VALLE D'AOSTA – 7/8/2009
2.903,62
448,96
2.454,66
LOMBARDIA – 24/7/1998
1.596,92
448,96
1.147,96
CALABRIA – 27/12/1996
1.191,86
448,96
742,90
MOLISE – 21/12/2010
1.950,00
448,96
1.501,04
e dal confronto emerge che dal 31
dicembre 2010, assumendo come riferimento il costo di
costruzione indicato nel 1990 dal Min. LL. PP.
aggiornato, i Comuni potrebbero omettere di introitare
dai 748 ai 2600 euro per ogni metro quadrato di nuova
costruzione sanzionata ai sensi dell’art. 36 del dpr
380/01.
6.4. – CONSEGUENZE
La questione è delicata e un’alzata
di spalle non è prevista dal prontuario come un metodo
di cura efficace.
Si consiglia, pertanto, di assumere
una squadra di medici coraggiosi in grado di far fronte
ad una viralizzazione delle amministrazioni comunali che
potrebbe tradursi – seppur calcolata con approssimazione
– nella perdita secca di tono muscolare che si riporta
nella seguente tabella:
REGIONE
1. Costo base regionale
aggiornato al
31 dicembre 2010
€/mq
2. Costo base Ministeriale
aggiornato al
31 dicembre 2010
€/mq
Perdita
(Col. 1 – Col. 2)/Col. 1 x 100
%
MARCHE – 28/12/2006
1.525,30
224,48
85,28
PIEMONTE – 17/1/2011
830,00
224,48
72,95
PUGLIA – 23/3/2010
660,65
224,48
66,02
CAMPANIA – 14/1/2009
831,07
224,48
72,99
SICILIA – 8/8/2008
628,37
224,48
64,28
ABRUZZO – 9/8/2010
808,00
224,48
72,22
UMBRIA – 18/5/2001
784,82
224,48
71,40
BASILICATA – 17/3/2008
593,72
224,48
62,19
SARDEGNA – 29/12/2009
853,89
224,48
73,71
VALLE D'AOSTA – 7/8/2009
1.451,81
224,48
84,54
LOMBARDIA – 24/7/1998
798,46
224,48
71,89
CALABRIA – 27/12/1996
595,93
224,48
62,33
MOLISE – 21/12/2010
975,00
224,48
76,98
Come a dire che i Comuni,
continuando ad assumere – ai fini del calcolo del costo
di costruzione applicabile - il valore indicato nel
1990 dal Min. LL. PP. aggiornato, subiranno una perdita
secca di importanti apporti nutritivi per
auto-alimentarsi :
infatti, per ogni metro quadrato di
nuova costruzione legittima o sanata, rispetto al
diritto di percepire 100 rinunceranno ad una quota
variabile dal 62 all’85 per cento.
(… … … credetemi, qui c’è bisogno
di medici veramente ultra: Medici senza frontiere.)
Informazioni sull’AUTORE :
ü Geom. Bottone Marcellino,
Piedimonte Matese (Caserta) , email :
bmarcellino@email.it ;
ü Altri lavori pubblicati,
consultabili on line e/o disponibili in modo
assolutamente gratuito – anche con richiesta diretta
all’autore - :
1) LA COMMISSIONE? E’ MORTA . IL
PAESAGGIO VIVE? - Necrologio in memoria di quelli andati
e di quelli che, senza saperlo, andranno … . (Commento
al :DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio
2010 , n. 139 “Regolamento recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146,
comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni.”
2) SUL DPR 9 LUGLIO 2010 n. 139 .
Quando per semplificare si abolisce … …
3) S.C.I.A. - La Strana Creatura
Indubbiamente Aliena . LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO .
Nell’immensa nebulosa della mediasfera si va formando
una costellazione planetoide di certezze, di cui non si
coglie la dissolvenza in bolle di sapone.
4) UN CASO DI SCUOLA: IL PROBLEMA
DELL’ALTEZZA. Contro una opinione matematica. Per una
matematica delle opinioni. Il TAR Campania, IV sez.,
sentenza n. 2467 del 28/02/2006 e l’art. 18 delle Norme
di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico del
Matese approvato con D.M. BB.AA. 04/09/2000.
5) IL NUOVO PIANO CASA DELLA
REGIONE CAMPANIA (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N.
19 - “Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa”. - LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO
2011 - “Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009,
n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa”) e alla Legge Regionale 22 dicembre
2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio)” -
COMMENTO AGLI ARTICOLI 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6, 6-bis
6) LA NUOVA URBANISTICA DELLA
REGIONE CAMPANIA - DAL PIANO CASA ALLE CASE SENZA PIANO
– (Commento alla : LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N.
16: “Norme sul governo del territorio”; alla “LEGGE
REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 - “Misure urgenti per
il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio
sismico e per la semplificazione amministrativa” ed alla
“LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011 - “Modifiche
alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure
urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa”) e alla Legge Regionale 22 dicembre
2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio)”.
Febbraio 2011
7) IL PIANO CASA CAMPANIA: DUBBI
SULLA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, LRC 1/2011
(Risposta a quesito – 04 marzo 2011).
8) IL PIANO CASA CAMPANIA, il
regime della SCIA, gli EDIFICI NON RESIDENZIALI e via
dubitando (Risposta a quesito – 18 marzo 2011).
9) IL NUOVO TERRITORIO MEDITERRANEO
- LA REGIONE CAMPANIA E’ UN’ISOLA - Marzo 2011
[1] Infatti, pur essendo vera, la
prima risposta del figlio non implica che il genitore
abbia contezza di come siano veramente andate le cose.
[2] Infatti, per avere contezza di
come siano veramente andate le cose, al genitore non è
stato sufficiente avere una risposta vera ma ha dovuto
fare una ulteriore domanda giusta.
[3] Vedi, da ultimo : “LEGGE 26
febbraio 2011 , n. 10 di conversione del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie. “ - Articolo 2, comma 41 (Proventi
delle concessioni edilizie)
[4] Residenza presso la quale si è
trasferito dopo una lunga permanenza nella “Legge
28.01.1977 n. 10, Art. 6. (Determinazione del costo di
costruzione):
Il costo di costruzione di cui al
precedente articolo 3 per i nuovi edifici e'
determinato annualmente, con decreto del Ministro per i
lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia
agevolata di cui all'articolo 8, terzo comma, del
decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito,
con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179.
Con lo stesso provvedimento sono
identificate classi di edifici con caratteristiche
tipologiche superiori a quelle considerate dalla
citata legge per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura
non superiore al 50 per cento.
Il contributo afferente alla
concessione comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene
determinata dalla regione in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione e ubicazione.
Nella prima applicazione della
presente legge il decreto di cui al primo e secondo
comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
Nel caso di interventi su edifici
esistenti il costo di costruzione e' determinato in
relazione al costo degli interventi stessi cosi' come
individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere la concessione.”
[5] Decreto Ministeriale 20/06/1990
- (Gazzetta ufficiale 28/06/1990 n. 149) -
Determinazione del costo di costruzione dei nuovi
edifici ai fini della determinazione del contributo di
concessione edilizia – “IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
… … DECRETA : Con decorrenza dalla data di pubblicazione
del presente decreto il costo di costruzione dei nuovi
edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è
fissato in L. 250.000 per tutto il territorio nazionale”
[6] Fonte :
http://www.norme.marche.it/Delibere/2006/DGR1499_06.pdf
[7] Fonte :
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/04/siste/00000133.htm
[8] Fonte :
http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/ridefinizione_costi_edilizia_agevolata.pdf
[9] Fonte :
http://www.anceav.it/public/news/7765161404.pdf
[10] Fonte :
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g08-41/g08-41-p5.html
[11] Fonte :
http://www.ancelaquila.it/Docs/99-%20Limiti%20massimi%20costo%20edilizia%20agevolata.pdf
[12] Fonte :
http://www.centriurbani.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=172&explicit=SI
[13] Fonte :
http://www.ediliziainrete.it/risposta_leggischeda.asp?xl=3010
[14] Fonte :
http://www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sItemId=4989409&sTipoPagina=dettaglio&sListId=5062548#
(nota Ance n. 187 del 3/2/2011 - aggiornamento:
1-2-2011)
[15] Fonte : BUR Molise n. 2 del
01/02/2011 , pag. 333
[16] Si precisa che, per le
elaborazione degli aggiornamenti, si è utilizzato il
“Link utile per il calcolo online del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale” (pag.
http://www.rivaluta.it/index_costruzione.htm ) messo a
disposizione dal gestore del sito “Rivaluta.it” |