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Fremdenrecht (“diritto degli stranieri”) – progettata una nuova modifica in Austria-
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I

Dopo le modifiche e le integrazioni del 2003, 2005 e 2009, in Austria si sente l’esigenza di sottoporre ad un nuovo intervento riformatore il Fremdenrecht.

Tra le novità contenute nella proposta di legge di riforma, presentata dal Ministero dell’Interno, vi è un esplicito obbligo di collaborazione dell’extracomunitario con le autorità preposte al controllo dell’immigrazione e dell’integrazione dei cittadini non appartenenti all’U.E.

II

All’extracomunitario sarà vietato, durante i primi 7 giorni di permanenza in Austria di lasciare il centro di accoglienza. La facoltà di ricorrere alla Schubhaft viene ampliata. Essa può avere una durata massima di 10 mesi nell’arco di un anno e mezzo. Originariamente la proposta di legge prevedeva che i genitori sottoposti alla Schubhaft potessero scegliere se affidare i lori figli minorenni ad un’ istituzione pubblica di assistenza o portarli con loro nello stabilimento, nel quale viene eseguita la Schubhaft. Le vibrate proteste di associazioni umanitarie ed ecclesiastiche (che, nella suddetta disciplina, hanno ravvisato una violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 nonchè della Convenzione ONU del 20.11.1989), hanno fatto sì che la proposta è stata modificata nel senso che la Schubhaft di genitori con figli minori può essere disposta soltanto per la durata di qualche giorno.

III

Al fine di accertare – nei casi di dubbio – l’effettiva età dello straniero, oltre all’ispezione corporale, è prevista la facoltà di sottoporlo ad esame radiografico delle mani e ad esame del DNA (quest’ultimo accertamento viene impiegato per avere un riscontro oggettivo dell’asserita parentela in caso di ricongiungimento familiare). Altra innovazione di rilievo è l’obbligo, per lo straniero che ha proposto richiesta d’asilo, di risiedere nel circondario (Bezirk), nel quale si trova il centro di accoglienza, non soltanto durante i primi 20 giorni dal suo ingresso in territorio austriaco, come previsto finora, ma fino a quando il Bundesasylamt non avrà deciso sull’Asylantrag. A quest’obbligo può essere derogato per motivi sanitari.

IV

Per evitare il ricorso a Folgeantraege - richieste d’asilo proposte dopo un primo diniego e che, specie negli ultimi anni, sono enormemente aumentati ed utilizzati al fine di evitare o per lo meno di procrastinare l’espulsione – quest’ultima può essere disposta pur in pendenza di un Folgeantrag. È prevista tuttavia la facoltà di proporre istanza di sospensione , sulla quale l’Asylgerichtshof deve decidere entro 3 giorni.

Una procedura particolarmente celere è prevista per lo straniero extracomunitario, imputato di un reato doloso. In caso di condanna passata in giudicato per un reato di tal genere, lo status di asilante, secondo la progettata riforma, può essere revocato, anche una volta che siano trascorsi 5 o più anni dal riconoscimento stesso.

V

La novella legislativa, oltre a parecchi aggravi, contiene anche qualche disposizione favorevole agli stranieri extracomunitari. Così per esempio è previsto che i subsidiaer Schutzbeduerftigen (trattasi di persone non aventi titolo per chiedere asilo, ma la cui permanenza in Austria è tollerata per ragioni umanitarie), trascorsi 5 anni dalla data in cui è stato loro riconosciuto tale status, possono ottenere un permesso di soggiorno di cui non deve essere chiesto il rinnovo di anno in anno come prescritto finora. Inoltre i subsidiaer Schutzbeduerftigen possono ottenere un Fremdenpass indipendentemente dall’esistenza di un interesse pubblico (requisito, questo, finora indispensabile).

VI

Non è più passibile di sanzione penale chi agevola il soggiorno in Austria di un parente, se l’agevolazione non è stata determinata da fine di lucro. A differenza della precedente disciplina – che sottoponeva a sanzione penale soltanto il cittadino austriaco che contraeva un matrimonio fittizio – ora anche gli stranieri che contraggono una Scheinehe verranno sottoposti a sanzione penale.

Il progetto di legge di riforma del Fremdenrecht prevede l’obbligo, per l’extracomunitario, di acquisire – prima di entrare nel territorio austriaco, una conoscenza della lingua tedesca almeno a livello elementare (cioè corrispondente allo standard internazionale A 1); ciò in analogia a quanto previsto dalla legislazione della RFT. Ai fini della permanenza in territorio austriaco, l’extracomunitario, trascorsi due anni dal suo ingresso nello Stato ospitante, dovrà dimostrare di aver acquisito una conoscenza della lingua tedesca a livello A 2 (questo termine è ridotto ad un anno, se lo straniero, per apprendere la lingua dello Stato ospitante, ha percepito contributi pubblici).

VII

Anche questa proposta di riforma è stata oggetto di aspre critiche. Da un lato è stato sostenuto che l’intervento riformatore non precluderebbe gli abusi, da parte di stranieri, in materia di provvidenze economico-sociali e qualche parlamentare ha chiesto addirittura la parziale sospensione dell’Accordo di Schengen in materia di libera circolazione delle persone.

Dall’altro lato è stato sostenuto che la riforma sarebbe in contrasto con gli impegni di carattere internazionale – assunti dall’Austria – ai quali già si è accennato sopra. I fautori della riforma hanno sottolineato l’esigenza di una normativa chiara e funzionale in materia di Fremdenrecht e di “ tenere aperte le porte” ai veri profughi, ma non agli stranieri, il cui soggiorno è proteso al solo fine di conseguire contributi pubblici assistenziali e prestazioni sanitarie.

VIII

Molto criticata è la disposizione secondo la quale ogni extracomunitario, ancor prima di far ingresso nella Repubblica austriaca, dovrebbe avere una conoscenza della lingua tedesca secondo lo standard A 1 e che, ai fini della permanenza sul territorio austriaco, gli stranieri, dopo 2 anni, dovranno avere acquisita una conoscenza della lingua tedesca a livello A 2 (oppure dopo un anno, qualora abbiano fruito di contributi pubblici per l’apprendimento della lingua ufficiale dello Stato ospitante). Il requisito della conoscenza della lingua tedesca, prima dell’ingresso in territorio austriaco, destinato a valere pure per i minorenni non più soggetti ad obblighi scolastici – secondo alcuni – osterebbe al ricongiungimento familiare e sarebbe inoltre discriminatorio in quanto troverebbe applicazione soltanto nei confronti degli extracomunitari e non nei confronti dei cittadini dell’U.E. E’ stato sostenuto che coloro che lasciano il proprio Stato di origine, appartengono, per la maggior parte, a ceti sociali non in grado di sostenere, economicamente, nello Stato di provenienza (in particolare se africano), le spese necessarie per acquisire la richiesta conoscenza della lingua tedesca; inoltre, spesso, negli Stati di provenienza, non vi sarebbero strutture adeguate ad assicurare un apprendimento, sia pure elementare, della lingua ufficiale del futuro Stato ospitante.

IX

Dato che la progettata normativa, come già detto, trova applicazione anche nei confronti dei minorenni non aventi più obblighi scolastici, essa sarebbe in contrasto con le Convenzioni alle quali si è accennato sopra e varie organizzazioni umanitarie ed ecclesiastiche preannunciano, sin d’ora, di ricorrere alla CEDU, qualora la proposta venga approvata, come sembra, dalla maggioranza parlamentare. Gli ambienti xenofobi – secondo notizie di stampa - si rivolgeranno al Verfassungsgericht, ravvisando, nella progettata riforma, una normativa eccessivamente favorevole agli extracomunitari. Non sarebbe la prima volta che il Verfassungsgerichtshof austriaco si occupasse del Fremdenrecht, dichiarandone – come già avvenuto a seguito della riforma attuata nel 2003 - la parziale incostituzionalità.

 

 

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