Avv. Paolo Nesta


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La domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti-Diritto.it

 

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Con la domanda di mediazione presentata da una delle parti ad un Organismo di mediazione iscritto nei Registri del Ministero si instaura il procedimento di mediazione qualunque sia la sua natura.

Anche la mediazione facoltativa, che sorge su invito del giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, infatti viene instaurata con la domanda depositata dalla parte più diligente.

Il d.lgs. 28/2010 non richiede una forma specifica della domanda, però, stabilisce che la mediazione inizia “All’atto della presentazione della domanda di mediazione” e ciò induce a pensare che la stessa vada presentata in forma scritta. Ciò anche perché la domanda, e la data del primo incontro fissato dal mediatore, devono essere comunicate all’altra parte.

Nella domanda l’istante dovrà specificare i termini della controversia, descrivendo la fattispecie e spiegando per quali interessi chiede tutela e quali sono in concreto le proprie richieste.

Non è prescritto un preciso contenuto alla domanda, però una descrizione abbastanza analitica della situazione controversa faciliterà la conoscenza dei fatti da parte del mediatore già prima del primo incontro e ciò potrebbe abbreviare i tempi della procedura.

Quanto agli effetti della domanda di mediazione questa interrompe la prescrizione, alla stessa stregua della domanda giudiziale, dal momento in cui essa è comunicata alle parti.

La comunicazione della domanda, unitamente alla data del primo incontro, può essere svolta dalla parte istante e in tal caso il momento in cui avviene l’interruzione della prescrizione quello in cui essa comunica all’altra parte tale domanda, unitamente alla data del primo incontro (art. 5, u.c., e art. 8, primo comma, d.lgs. 28/2010).

Bisogna però evidenziare che ai sensi dell’art. 7 del d.m. 180/2010

l’Organismo può prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti”.

Nemmeno per tale comunicazione, da chiunque svolta, è prevista una forma particolare ma, considerati gli importanti effetti che produce, è opportuno che venga effettuata in forma documentabile e con data certa (quindi quantomeno con fax, lettera raccomandata o posta elettronica certificata).

Dal giorno della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza, con la precisazione che questa può essere impedita una sola volta e che, comunque, “se il tentativo di conciliazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale” di mancata conciliazione presso la segreteria dell’Organismo.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione non può durare più di quattro mesi e questo termine inizia a decorrere proprio dal giorno del deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione prescelto, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda stessa.

Inoltre il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

 

 

 

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