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Prove di pubblicazione legale telematica- Marina Pietrangelo-LeggiOggi.it

 

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A proposito del valore (legale o meramente informativo) dei testi normativi disponibili su Internet

La questione del valore dei testi normativi disponibili su Internet, questione antica oramai, nel nostro Paese non ha ancora trovato una soluzione univoca. Il nostro ordinamento, infatti, continua a presentare regimi ben diversi a seconda che si ragioni del livello di produzione normativa statale o di quello regionale, e – per quest’ultimo – che si prendano in considerazione le singole Regioni.

La nota distinzione tra pubblicazione delle leggi con valore legale e pubblicazione con valore meramente informativo (riconducibile all’istituto della comunicazione istituzionale), criterio prezioso per una corretta consultazione dei testi normativi presenti sul web, non è probabilmente ancora del tutto acquisita, pur essendo oggi ampiamente presenti su molti siti web note che chiariscono a quale titolo (ufficiale o divulgativo) una legge è presente on line.

Non aiuta a fare chiarezza il ridetto doppio regime presente nel nostro Paese, che vede ancora, da un lato, a livello statale la pubblicazione ufficiale dei testi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella tradizionale forma cartacea a mezzo stampa, quindi tutto il resto (dalla banca dati Normattiva alla Gazzetta riprodotta sul sito del Comune di Jesi, allo stesso sito della Gazzetta ufficiale, ai numerosi – spesso virtuosi – siti privati) è riproduzione con valore notiziale, cioè a fini divulgativi; dall’altro, un mutato orientamento a livello regionale.

Alcune Regioni hanno, infatti, abbracciato il regime della pubblicazione legale telematica, disponendo in via esclusiva che i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti sono quelli (e solo quelli) presenti sul BUR in formato digitale.

Dopo la Toscana, che con la legge 23 aprile 2007, n. 23 ha introdotto un nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione, disponendo innanzitutto che “Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti pubblicati” (art. 2, co. 1), anche l’Emilia-Romagna ha seguito il medesimo percorso, con la legge 6 luglio 2009, n. 7 (“Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantirne l’autenticità, l’integrità e la conservazione”, art. 1, co. 2).

Più di recente, anche il Piemonte ha approvato un’analoga normativa (legge 12 ottobre 2010, n. 22), istituendo il Bollettino ufficiale telematico “… redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, sull’apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Piemonte, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti” (articolo 1, comma 2).

Si tratta di una scelta precisa, che le Regioni hanno affrontato con la consapevolezza anche dei limiti di accesso che questo tipo di pubblicazione comunque può presentare, tanto da prevedere una serie di misure di supporto ai cittadini (assistenza presso gli URP, possibilità di invio di copia cartacea del BUR etc.) per la consultazione del BUR telematico, consultazione che resta comunque, per legge, libera e gratuita.

Come detto, la pubblicazione legale delle norme statali è invece saldamente ancora alla tradizionale forma della pubblicazione a stampa: permane, dunque, l’incertezza quando consultiamo un testo normativo presente su Internet, ovunque e comunque esso compaia.

Il regime della pubblicazione ufficiale delle leggi dello Stato insomma non sembra registrare alcuna apertura, ed anzi notiamo che l’art. 32 della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che pone misure per la eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, se da un lato, dispone che dal 1° gennaio dello scorso anno “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” (co. 1), precisando che dal 1° gennaio di quest’anno “le pubblicazioni in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale” (co. 5), ma solo diffusiva; dall’altro – a scanso di equivoci, diremmo noi – ricorda che “E’ fatta salva la pubblicità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, …” (co. 7).

 

 

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