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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA-Ricostruzione completa del testo dell'atto-            CIRCOLARE 7 ottobre 2011, n. 12 -           Formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio.

 

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                              Alle pubbliche amministrazioni  di  cui

                              all'art. 1,  comma  2,  del  d.lgs.  n.

                              165/2001

 

1. Premessa.  La  rilevanza  della  formazione  universitaria   nelle

    pubbliche amministrazioni.

 

  Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica

numerose richieste di chiarimento in materia di  permessi  e  congedi

per diritto allo studio, soprattutto  a  seguito  della  sempre  piu'

ampia diffusione di corsi organizzati dalle universita'  telematiche.

Si   ritiene   pertanto   opportuno   fornire   alcuni    chiarimenti

sull'argomento.

  Nel  delicato  momento  sociale  ed  economico  che  il  Paese  sta

attraversando, che pretende  l'intervento  di  incisive  riforme,  e'

richiesto anche alle pubbliche amministrazioni  di  porre  in  essere

iniziative  che  agevolino  un   rapido   ed   efficace   adattamento

dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici  amministrativi,

i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad  un  pronto  e  paziente

lavoro di adeguamento dell'organizzazione e delle linee di  attivita'

rispetto all'assetto normativo ed alla realta'  economica  sempre  in

movimento.  In  questo  quadro  generale  assume  un  grande  rilievo

l'acquisizione, attraverso la formazione e l'aggiornamento  continuo,

di strumenti culturali e professionali atti ad aumentare la capacita'

dell'organizzazione  di  fornire  risposte  tempestive  e  flessibili

rispetto al cambiamento.

  In tale prospettiva,  un  indubbio  strumento  da  valorizzare  per

coloro  che  lavorano  nell'amministrazione   e'   costituito   dalla

formazione  universitaria.  L'importanza  di  questa  formazione   e'

accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni  economiche

e professionali attuate nel corso degli ultimi anni, se  da  un  lato

hanno contribuito a  dare  un  riconoscimento  alla  professionalita'

maturata dai dipendenti nel corso della vita  lavorativa  all'interno

delle amministrazioni, hanno pero' anche  prodotto  degli  squilibri,

portando  personale  spesso  privo  di  formazione  universitaria   a

ricoprire posizioni  professionali  elevate,  l'accesso  dall'esterno

alle quali e' invece riservato a soggetti in possesso  di  titolo  di

studio universitario. Inoltre,  come  noto,  il  possesso  di  titoli

accademici e' rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella pubblica

amministrazione (ad es. per l'accesso alla qualifica di  dirigente  e

alla posizione di  funzionario,  per  il  conferimento  di  incarichi

dirigenziali a soggetti estranei  all'amministrazione  o  non  muniti

della qualifica di dirigente, per la partecipazione al  concorso  per

le  carriere  prefettizia  e  diplomatica)  sia   per   lo   sviluppo

professionale  al  suo  interno  (nell'ambito  delle   procedure   di

progressione  economica  o  per  il  conferimento  di   incarichi   a

funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato

dal contenimento dei costi e dall'imposizione di rigidi  tetti  anche

all'ammontare della spesa per formazione (art. 6, comma 13,  d.l.  n.

78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), e'  importante  che -

nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione -

i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni  di  seguire  i

corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento  prevede  allo

scopo.     Peraltro,      anche      nell'ottica      dell'efficienza

dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i  sistemi  di

apprendimento  a  distanza   e,   soprattutto   in   relazione   alle

possibilita' di accesso alle risorse di apprendimento per le  persone

disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio,  ha

incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e  approcci

di  apprendimento,  che  favorissero  l'utilizzo   delle   tecnologie

dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di  istruzione  e

formazione. In  particolare,  gli  sforzi,  anche  di  finanziamento,

dell'UE sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative

di  formazione  a  distanza,  il  settore  universitario.  In  questo

contesto, gia' da  tempo  le  «universita'  telematiche»  sono  state

regolamentate  anche  nell'ordinamento  italiano,   accordando   alle

istituzioni che rispondono a determinati requisiti  l'abilitazione  a

rilasciare titoli accademici (decreto del  Ministro  dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2003).

 

2. Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al  diritto

    allo studio.

 

  La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali  prevedono

una serie  di  agevolazioni  per  il  diritto  allo  studio,  che  si

aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi  pure  utilizzabili

allo scopo. Considerato che  le  esigenze  di  crescita  culturale  e

professionale dei  dipendenti  debbono  essere  contemperate  con  la

necessita'  attuale  di  buon  andamento,  e'  chiaro  che  anche  la

disciplina dei permessi per il diritto  allo  studio  deve  prevedere

limiti  e  condizioni  di  fruizione  in  funzione   delle   esigenze

amministrative.  Tra  gli  istituti  utilizzabili   allo   scopo   si

rammentano:

    i congedi per la formazione, previsti dall'art. 5 della l. n.  53

del 2000 e nei CCNL,  utilizzabili  anche  per  il  conseguimento  di

titoli universitari o per la partecipazione  ad  attivita'  formative

diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di  lavoro,

che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL

e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianita'  di  servizio

di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell'arco  della  vita

lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente  conserva  il

posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;

    150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti  secondo  le

previsioni dei CCNL - nel limite del 3%  del  personale  in  servizio

ciascun anno nell'amministrazione - per la  partecipazione  ai  corsi

anche  universitari  e  post-universitari  che  si  svolgono  durante

l'orario di lavoro;

    agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina

contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato  ai  corsi  ha

diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza

ai corsi stessi e la  preparazione  agli  esami  e  non  puo'  essere

obbligato a prestazioni di lavoro straordinario  ne'  al  lavoro  nei

giorni festivi o di riposo settimanale;

    8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli

esami, previsti dai CCNL di comparto;

    l'aspettativa per il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca,

accordata secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della l. n. 476

del 1984, come modificata dalla l. n. 240 del 2010 e  dal  d.lgs.  n.

119 del 2011.

  Per  quanto  riguarda  quest'ultimo  congedo,  si  segnala  che  la

disciplina e' stata modificata ad opera di due recenti  provvedimenti

normativi. In particolare, con la l. n.  240  del  2010  (c.d.  legge

Gelmini) e' stato previsto in maniera innovativa che il  collocamento

in  aspettativa  del  dipendente  avviene  «compatibilmente  con   le

esigenze dell'amministrazione», accordando cosi' all'interessato  una

posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione  e'

subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al  fine

di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione  dell'amministrazione

(soprattutto nell'attuale momento storico,  caratterizzato  da  forti

limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane)  evitando  anche

di limitare la fruizione dell'aspettativa ad una ristretta cerchia di

interessati, il diritto al congedo non e' riconosciuto a  coloro  che

hanno gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro  che

sono  stati  iscritti  a  corsi  di  dottorato  per  almeno  un  anno

accademico beneficiando del congedo  senza  aver  poi  conseguito  il

titolo. Con l'art. 5 del d.lgs. n.  119  del  2011  (attuativo  della

delega conferita al Governo con l'art. 23 della l. n.  183  del  2010

per il riordino della normativa in materia di congedi  aspettative  e

permessi), e' stato poi chiarito che  la  ripetizione  degli  importi

corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in  cui

vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) e' dovuta solo

se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o  di  impiego

con  l'amministrazione  pubblica,  mentre  nessuna   ripetizione   e'

prevista nel caso di passaggio per mobilita' o  vincita  di  concorso

presso altra amministrazione.  La  motivazione  di  questa  esplicita

disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento

culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore

che non e' e non puo' essere limitato  alla  singola  istituzione  di

appartenenza, ma e' riferito  all'intero  apparato  pubblico  che  si

arricchisce nel suo complesso di professionalita'. Lo  stesso  d.lgs.

n.  119  ha  poi  chiarito  esplicitamente  che   il   nuovo   regime

dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale

soggetto all'ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del  2001,  per  il

quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.

  Per quanto riguarda la disciplina dei permessi

  retribuiti di 150 ore, il relativo regime e' contenuto nei  CCNL  e

negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio  2001  comparto

ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto  enti  pubblici  non

economici, art.  15  CCNL  14  settembre  2000  comparto  regioni  ed

autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del  1985  per  il  personale

delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  ad  ordinamento

militare), che stabiliscono la tipologia  di  corsi  per  i  quali  i

permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il

contingente   massimo   di   personale   che   puo'   fruirne,    con

l'individuazione dei criteri di priorita'  per  il  caso  di  domande

eccedenti rispetto alla disponibilita' del contingente. In proposito,

per rispondere ad alcuni  quesiti  in  materia,  con  riferimento  al

personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale  e'

individuato in base al personale in servizio  a  tempo  indeterminato

presso ciascun ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del

permesso  e  l'esercizio  dei  diritti   connessi   produce   effetti

sull'organizzazione   dell'attivita'   di   ufficio,   la    gestione

dell'istituto spetta all'amministrazione presso cui il  personale  e'

in comando. Giova  inoltre  rammentare  che  in  base  alle  clausole

negoziali, le ore  di  permesso  possono  essere  utilizzate  per  la

partecipazione alle attivita' didattiche o per  sostenere  gli  esami

che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non  spettano  per

l'attivita' di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal

tenore  delle  clausole,  e'   confermato   dall'orientamento   della

giurisprudenza di legittimita' (Cass., Sez.  lav.  n.  10344/2008)  e

dell'ARAN. Un aspetto particolarmente  discusso  e'  quello  relativo

alla possibilita' di fruizione del permesso da parte  dei  dipendenti

iscritti alle universita' telematiche. In proposito, anche alla  luce

di quanto precisato  dall'ARAN  in  piu'  di  un'occasione,  e'  bene

sottolineare che le clausole nel  disciplinare  le  agevolazioni  non

contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti  dalle  universita'

telematiche e, pertanto, la relativa disciplina  deve  intendersi  di

carattere generale, non rinvenendosi  in  astratto  preclusioni  alla

fruizione  del  permesso  da  parte  dei  dipendenti  iscritti   alle

universita' telematiche. E' chiaro in ogni caso che tale

  fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle

clausole  medesime,   per   cui   essa   risulta   subordinata   alla

presentazione della documentazione  relativa  all'iscrizione  e  agli

esami  sostenuti,  nonche'  all'attestazione   della   partecipazione

personale  del  dipendente  alle  lezioni.  In  quest'ultimo  caso  i

dipendenti iscritti alle universita' telematiche dovranno certificare

l'avvenuto collegamento all'universita' telematica  durante  l'orario

di lavoro.

    Roma, 7 ottobre 2011

 

                                                Il Ministro: Brunetta

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 362

 

     

 

 

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