Avv. Paolo Nesta


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TESTO COORDIATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

 

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Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento

ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284

del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22

dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla

pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e

il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582)

GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Titolo I

SVILUPPO ED EQUITA'

Art. 1

Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo

economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una

riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento

con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del

trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed

imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,

la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo

italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto

dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73,

comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al

rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le

disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le

societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1,

lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente

articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel

territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato

mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il

provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del

capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il

calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'

determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei

rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici,

aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di

compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo

triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito

complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo

deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in

corso al 31 dicembre 2010 e' costituito dal patrimonio netto

risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del

medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i

conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad

esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come

variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con

attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli

acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti

di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a

partire dalla data del versamento; quelli derivanti

dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in

cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire

dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende

e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il

patrimonio conferito.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di

persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita

semplice in regime di contabilita' ordinaria, con le modalita'

stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a

quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere

stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Art. 2

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e

giovani

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012

e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita'

produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota

imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al

netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,

lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.

446 del 1997.

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per

il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni

spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis,

4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono

soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono

aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di

sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni»;

b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono

aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di

sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Art. 3

Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali

e rifinanziamento fondo di garanzia

1. In considerazione della eccezionale crisi economica

internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione

nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la

spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali

negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge

12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n), e' aggiunta la

seguente: «n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese

effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei

fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese

nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo

Competitivita', di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n.

1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione

del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera

nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2012, 2013 e 2014.».

1-bis L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis del comma

4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta

dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei

limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente

articolo.

2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una

dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione per

gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le

singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi

strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come

stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con

Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo

si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare

al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta

dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico

delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni

singola Regione.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla

costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con

corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese

recate dal presente provvedimento.

4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e

medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della

legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed

integrazioni, e' incrementata di 400 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300

milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di

Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e'

versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni

nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo

conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della

legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle

attivita' di credito all'esportazione. All'onere derivante dal

presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si

provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle

minori spese recate dal presente decreto.

Art. 4

Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento

energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono

sostituite dalle seguenti: «15, 16 e16-bis»;

b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono

sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;

c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: «ART.16-bis. -

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio

edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). - 1.

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle

spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non

superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed

effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o

detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono

effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati

sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,

del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati

sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria

catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile

danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti

nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,

sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto

pertinenziali anche a proprieta' comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere

architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla

realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la

robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a

favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le

persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il

rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla

cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al

conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo

all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti

rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate

anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo

idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi

energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare

riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,

in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della

documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica

del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli

interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli

interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e

all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono

essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi

di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,

ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di

progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad

evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle

di progettazione e per prestazioni professionali connesse

all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli

edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di

interventi di restauro e risanamento conservativo e di

ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di

costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,

che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla

successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione

spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita'

immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore

degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per

cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto

pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro

l'importo massimo di 48.000 euro.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in

ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi

iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo

delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche

delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'

immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio

dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita'

commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste

sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e

di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli

successivi.

8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono

stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non

utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi

di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona

fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente

diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,

esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e

diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro

delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18

febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo

1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante

norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le

spese di ristrutturazione edilizia ".

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione

delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono

aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)».

2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «2010 e 2011»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «dicembre 2011»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono

sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,

le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si

applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di

scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati

alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri,

valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La detrazione

prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente

articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio

2013.

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1°

gennaio 2012.

Art. 5

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e

benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a

favore delle famiglie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31

maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di

applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile

che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione

fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei

diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi

familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di

persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva

dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente

patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito

residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte

relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le

diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono

individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le

provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio

2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di

un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite

le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli

dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui

accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo

la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali

agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico

all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle

informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti

dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello

Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di

politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'

attuative di tale riassegnazione.

Art. 6

Equo indennizzo e pensioni privilegiate

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti

dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di

servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,

dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione

di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei

confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,

vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo

periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche'

ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora

scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai

procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della

predetta data.

Art. 6 bis

Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti

nei contratti di conto corrente e di apertura di credito

1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo

117 e' inserito il seguente:

«Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli

sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono

prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione

onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla

somma messa a disposizione del cliente e alla durata

dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme

prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per

cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre

il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di

credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,

una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa,

espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di

interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto

a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita' della

clausola non comporta la nullita' del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e

puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si

pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i

casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello

sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di

cui al comma 2. ».

Titolo II

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Art. 7

Partecipazione italiana a banche e fondi

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli

emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la

Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei

Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138

del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e'

incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti

da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la

Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti.

Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al

presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in

conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo

istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,

ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive

modificazioni.

2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti

dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e' autorizzata

la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni

di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni

2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto

capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di

capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226

milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di

Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo

1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata

all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro

nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di

euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata

nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione

degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede

mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle

minori spese recate dal presente provvedimento.

Art. 8

Misure per la stabilita' del sistema creditizio

1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea

C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di

aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della

crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al

30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato

sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino

a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le

obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30

aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata

in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine

in conformita' alla normativa europea in materia.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata

sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia

dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e

della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.

3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata,

irrevocabile e a prima richiesta.

4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata

nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n.

196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di

euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono

annualmente versati su apposita contabilita' speciale, per essere

destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette

garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi

dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono

le banche aventi sede legale in Italia.

6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e'

limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la

capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche

beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti

sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del

Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca

d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di prorogare

l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e l'esigenza di

eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono

comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessita' di

prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata

in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative

ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi

forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea entro

il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello

schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e

non garantite delle banche.

7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente

articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare

del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite

dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte

al pubblico.

8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7,

il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della

Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata dall'ammissione

alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia' in

essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione

europea.

9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle

operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma,

il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo

livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei

suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al

Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla

Commissione europea i risultati del monitoraggio.

10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti

finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente

le seguenti caratteristiche:

a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente

decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e

hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a

cinque anni o, a partire dal 1o gennaio 2012, a sette anni per le

obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30

aprile 1999, n. 130;

b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a

scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del

capitale e nel pagamento degli interessi;

f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne'

incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento

alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le

banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999,

Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);

11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli

interessi.

12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello

Stato le passivita' computabili nel patrimonio di vigilanza, come

individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le

banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006,

Titolo I, Capitolo 2).

13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma

10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo'

essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo' eccedere un

terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato

emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma

1.

14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della

garanzia di cui al comma 1 derivanti dalle operazioni effettuate a

partire dal 1o gennaio 2012, sono cosi' determinati:

a) per passivita' con durata originaria di almeno 12 mesi, e'

applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di

0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come

segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui

contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla

banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente

la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx

Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,

piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti

CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e

la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia

nel medesimo periodo di tre anni.

b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis

della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto

(ii) della lettera a), e' computata per la meta';

c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi, e'

applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti

percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior

unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso

di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti

percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di

rating.

15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS

o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana

degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e'

calcolata nel modo seguente:

a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne

di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana

degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che

terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia

registrati per un campione di grandi banche, definito dalla

Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti

alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;

b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui

contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di

grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi

dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di

rating disponibile.

16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating

rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.

17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al

momento della concessione della garanzia.

18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia

concessa sulle passivita' emesse nel periodo intercorrente tra

l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le

commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle

Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008,

come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio

2010.

19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare

nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle

banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le

relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca

d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura delle

commissioni del presente articolo in conformita' delle Comunicazioni

della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.

21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono

presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca

d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la

rapidita' e la riservatezza della comunicazione.

22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme

predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che

deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche

prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca

chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia'

stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di

ammissione.

23. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, la Banca d'Italia valuta

l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle

obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione

di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;

b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per far

fronte agli oneri delle passivita' garantite.

24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del

Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta,

le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva

la Banca d'Italia comunica inoltre:

a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi

dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni

della banca e della sua patrimonializzazione;

b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio

di terzo livello;

c) l'ammontare della garanzia;

d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al

comma 14.

25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il

Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro

cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca

d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine

tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema,

dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di

stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione,

nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.

Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca

richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la

rapidita' e la riservatezza della comunicazione.

26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione

garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al

Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa

documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni

contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi

dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni prima

della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata

urgenza.

27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle

valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta,

autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la

scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il

pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta

autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei

creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il

pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.

28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca

e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato

maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del

rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di

ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione

europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e

integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea

entro e non oltre sei mesi.

29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,

sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai

sensi del presente articolo, il provvedimento e' trasmesso alla

Commissione Europea entro 6 mesi.

30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze

di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento

o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di

credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei

terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1,

comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo

21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800

del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto

legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da

crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista

dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si

applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica

ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia

stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.

31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli

elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione

europea una relazione (viability review) per ciascuna banca

beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il

totale delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per cento delle

passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.

Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di raccolta

della banca interessata, e' redatto in conformita' ai criteri

stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed

e' comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio

della garanzia.

32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli

elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione

europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti

garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione

effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.

33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono

essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalita'

di attuazione del presente articolo.

34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di

Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare,

fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati

discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle

succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di

liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si

provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma

4 del presente articolo.

Art. 9

Imposte differite attive

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 56:

1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le seguenti: «, o

dei diversi organi competenti per legge,»;

2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con

decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione

del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi

corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in

credito d'imposta ai sensi del presente comma;»

b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:

«56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate

iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante

dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma

55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione

decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita

del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui

al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei

periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del

periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al

periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che

hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate

trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.

56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica

anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a

societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle

crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria

e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri

intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il

bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione

volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi

un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta

l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai

commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al

presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo

37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600.»

c) al comma 57:

1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite

dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole

«rimborsabile ne'» sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere ceduto ovvero»

sono soppresse;

3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte

le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo

quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'eventuale

credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al

secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»;

5) l'ultimo periodo e' soppresso.

d) nel comma 58 dopo le parole «modalita' di attuazione » sono

aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».

Titolo III

CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

Art. 10

Regime premiale per favorire la trasparenza

1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base

imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono

attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in

forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma

2 del presente articolo, i seguenti benefici:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte

dell'Amministrazione finanziaria;

c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti

IVA;

d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge

8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle

presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),

secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633;

e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'

di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica

in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi

dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati

previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che

il contribuente:

a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria

dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze

degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari

relativi all'attivita' artistica, professionale o di impresa

esercitata.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono

individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con

particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul

valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In

particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative

decorrenze:

a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate

delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della

dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del

contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate

del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di

versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli esiti

dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da

parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni

necessarie;

c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi

mediante scontrino o ricevuta fiscale;

d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA,

abolizione del visto di conformita' per compensazioni superiori a

15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i

rimborsi IVA.

4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di

contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma

2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici:

a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa

e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle

entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai

fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del

registro dei beni ammortizzabili;

c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal

versamento dell'acconto ai fini IVA.

5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle

entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di

attuazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa

opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel

periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma

2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai

sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente

comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del

2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi

precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione

amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono

agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non

superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma

restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per

la quale e' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento

operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472.

9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di

accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo

10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per

effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli

risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni

semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita'

di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica

in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi

dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati

previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui

all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e' ammessa a condizione che il reddito

complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:

a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la

posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici

indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di

settore o degli studi di settore applicabili.

11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge

8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la

disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia

di Finanza destinano parte della capacita' operativa alla

effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il

territorio in modo proporzionato alla numerosita' dei contribuenti

interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione

che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita

sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi

inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di

settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera

b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente

con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del

primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del

secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge

8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria,

possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di

cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita' svolta

dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le

relative disposizioni di attuazione.

13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano

con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a

quelle successive. Per le attivita' di accertamento effettuate in

relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad applicarsi

quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e

dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma

1 e' inserito il seguente:

«1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui

al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola

volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a

condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il

debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo

della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun

anno».

13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato

pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale

data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere

prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a

condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della

situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima

dilazione.

13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale

della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e

contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso

di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della

riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal

bilancio certificato da determinare annualmente, in misura

percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi

interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui

affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di

ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo

Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al

contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata

in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo

e' a carico del debitore:

a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro

il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la

restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario »;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

« 6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il rimborso

degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole

procedure, che e' a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di

provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';

b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e

delle finanze sono determinate:

a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente

rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di

procedure attivate a carico del debitore;

c) le modalita' di erogazione del rimborso»;

d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:

« 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il

rimborso di cui al comma 1 »;

e) al comma 7-ter, le parole: « sono a carico dell'ente creditore

le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento » sono

sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al primo periodo sono a

carico dell'ente creditore ».

13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito

dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui

al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma

13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.

13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti

richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

13-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater,

13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1°

gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31

dicembre 2012».

13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e

25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo

modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25

marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo

2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero

dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.

13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono

soppressi;

b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui

al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima

entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la

decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi

e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a

ruolo.

4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro

il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a

ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive

modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo,

e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il

contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive

modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;

c) al comma 5:

1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti:

«dai commi 4 e 4-bis»;

2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o

pagata in ritardo»;

d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5».

13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano

altresi' alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 209, le parole: « dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono sostituite dalle

seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome»;

b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:

« 214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la

semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di

cui al comma 213, e' stabilita la data dalla quale decorrono gli

obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di

cui al comma 209».

13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene

pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli

68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale

interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il

corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto

al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi

successivi all'incasso».

Art. 11

Emersione di base imponibile

1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio

dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n.

633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte

ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai

sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo,

relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si

applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo

si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo

2000, n. 74.

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono

obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le

movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo

7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti

rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo

delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I

dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe

tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive

modificazioni.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,

sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziarie il

Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le

modalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo

di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti

strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il

provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza,

di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per

la relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di

decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui

redditi.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto

comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate

dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure

centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del

Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di

contribuenti a maggior rischio di evasione.

4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere

una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi

all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle

disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148,

il comma 36-undevicies e' abrogato.

6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,

comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza

sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza

i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni

socio-assistenziali affinche' vengano considerati ai fini della

effettuazione di controlli sulla fedelta' dei redditi dichiarati,

basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a)

esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed

emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di

qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di programmazione

da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti

interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni

nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di

Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese,

opera, per quanto possibile, in borghese; »

b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.

8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le

parole « nonche' ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel

terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa,

ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano » e'

sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole «Ufficio delle

imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle

entrate»;

b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario»

sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente:

«comunica»;

c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario

possono» sono sostituite dalla seguente: « puo' »;

d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli

tributari» sono soppresse.

9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i

commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.

10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, e' abrogato.

10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

Art. 11 bis

Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di

acquisizione delle informazioni finanziarie

1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le

richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta

utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come

destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati

esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio

dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive

modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le

procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari finanziari

ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di

attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni

attuative del presente articolo.

Art. 12

Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro

e contrasto all'uso del contante

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,

di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di

euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,

le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31

marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle

disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo

dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di

importo introdotte dal presente comma.

1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al

portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al

saldo del libretto stesso».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli

strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi

derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche

amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte

mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle

Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di

sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via

ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di

pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento

elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per

cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti

dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in

via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento

a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono

essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o

postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di

cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il

limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i

soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e

pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono

esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari

rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).

Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa e

agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare

alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di

riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal

contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi

regolate da specifiche normative,il Ministero dell'economia e delle

finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o

piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i

soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a

condizioni favorevoli.».

2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del

presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate

esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,

l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le

associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con

apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le

caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di

base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza

del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un

conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la

medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli importi delle

commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta

autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una

banca diversa da quella del titolare della carta.

4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori

di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un

conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo

riguardo ai seguenti criteri:

a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed

operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito

gratuita;

b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente

comparabile;

c) livello dei costi coerente con finalita' di inclusione

finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della

Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011

sull'accesso al conto corrente di base;

d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il

conto corrente e' offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3

e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera

d).

7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro

tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le

caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti

di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.

9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori

di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio

Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le

associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale

definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, le regole generali per

assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico

degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante

carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli

esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento

elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito,

non puo' superare la percentuale dell'1,5 per cento.

10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite

ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a decorrere dal

primo giorno del mese successivo, le regole cosi' definite si

applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34

della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la

immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle

entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale ».

Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate

Art. 13

Anticipazione sperimentale

dell'imposta municipale propria

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in

via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in

tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in

quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale

propria e' fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di

immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze

della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche

se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita

dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi

1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei

commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da

quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in

catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate

del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della

categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e

nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale

D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale

A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad

eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale

C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello

ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante

in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali

iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I

comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base

sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione

principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,

in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti

percentuali.

8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali

ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono

ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per

cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito

delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione

principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno

di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione

medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista

dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta'

non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo

di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo

della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel

rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha

adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore

a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione.

La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui

all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui

all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino

anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23

dicembre 1996, n. 662.

11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta'

dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative

pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6,

primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato

contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni

previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni

di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di

imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per

l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in

materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e

riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo

le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo

14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti:

«dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,

53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma

31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole

«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita

dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile

il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende

effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi

comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di

cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere

dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al

decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze

emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione

dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti

disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del

comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre

2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2009, n. 14.

d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale

presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei

termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, producono gli

effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di

ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili

rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della

sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento

originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con

esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle

finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto

edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite

dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di

aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale

propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla

base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il

conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito

dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui al

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di

inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste

dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.

652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.

1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo

periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non

regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.

446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo

28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite

dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono

sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi

scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del

principio di progressivita'». L'Agenzia delle Entrate provvede

all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con

istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente

decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del

diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e

il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del

medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti

erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad

aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente

articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del

bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste

dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome

di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale

del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio

territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo

stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito

stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della

riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno

2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di

euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte

le seguenti: «nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla

compartecipazione di cui al comma 4»;

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le

disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2,

nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente

finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito

dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza

pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla

compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per

l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21.(Soppresso).

Art. 14

Istituzione del tributo comunale

sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni

del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,

svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai

servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel

cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie

degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,

suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o

accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui

all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate

in via esclusiva.

5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali

o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta'

tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in

comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei

mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto

soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di

proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali

integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile

del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di

uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai

singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno

solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione

agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri

determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita'

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e'

pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo

i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia'

denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli

interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta

percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi

della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo

modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore

della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli

elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie

catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del

comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del

territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le

modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro

delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente

modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le

altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e'

costituita da quella calpestabile.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo

non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola

rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri

l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione

alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri

per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e

per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi

del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno

successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano

comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino

alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al

primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai

commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per

metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi

indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del

consiglio comunale, modificare in aumento la misura della

maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della

tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di

riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come

determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto

legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai

comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti

in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione

standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di

incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato

le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della

legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle

d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,

assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior

gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino

all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo

27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'

accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente

periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui

all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il

costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni

scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie,

nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro

uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e'

dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da

determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza

dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o

di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per

la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione

proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore

dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed

esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da

risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio

al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento

della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di

gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave

violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione

del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta

dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o

all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche

alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale

determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente

tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea

potenzialita' di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene

svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento

del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da

soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni

stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione del

tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel

corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo

percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con

il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei

termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a

partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si

applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo

annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del

tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale

della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,

con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente

natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma

29 e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento

previsto dal comma 12.

31. La tariffa di cui al comma 29 e' applicata e riscossa dal

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla

copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni

determinata ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione

entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in

relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso

di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo'

essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal

comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si

verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un

diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va

presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'

versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale

per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa

deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei

mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di

conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E'

consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di

ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono

attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita'

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi

tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al

contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a

enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e

diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso

di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro

impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere

effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729

del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo

risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica

la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non

versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal

50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo

di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al

questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni

dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a

euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo

se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,

della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il

regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei

principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente

articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a

170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura

patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per

l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti

assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al

comma 46 del presente articolo.

Art. 14 bis

Disposizioni in materia di riscossione dei comuni

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.

70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.

106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera gg-quater):

1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione

spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni

effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate»

sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione

coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;

2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi

procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale

interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),

numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono

soppresse;

3) il numero 2) e' abrogato;

b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse.

Art. 15

Disposizioni in materia di accise

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui

all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono

fissate nelle misure sottoindicate:

a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77

per mille chilogrammi;

d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla

benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico

richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70

per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1,

lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo

periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di

accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1,

lettera b), e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste

dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto

legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui

all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di

trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o

superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre

2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2002, n. 16.

Art. 16

Disposizioni per la tassazione

di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A partire

dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di

cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di

potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».

2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti

marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche,

anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della

tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione

di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a

12 metri;

b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a

14 metri;

c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17

metri;

d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24

metri;

e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34

metri;

f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44

metri;

g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54

metri;

h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64

metri;

i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64

metri.

3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di

lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari

residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni

ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le

unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo

Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,

ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione

dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle

unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e

per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove

con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del

cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per

quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con

mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e

3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS

8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i

proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato

dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite

le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione

dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni

necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti

anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello

Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata

del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui

al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto

all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di

carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i

controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del

carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della

sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte

alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e

tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi

derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente

articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale

di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale

dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al

luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della

stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si

applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per

l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione

ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta

giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione

mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al

cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al

comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie

ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di

cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal

200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo

della tassa dovuta.

11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di

cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel

registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella

stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere

proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato

dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria

dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di

rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della

aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del

certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'

inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un

dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di

validita'.

13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della

aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in

vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta

giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi

stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla

predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto

certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta

relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del

certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo

compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il

31 gennaio 2012.

14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di

Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in

esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,

nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte

seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di

proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle

scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei

Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating

Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza

dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione

nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome

dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente

destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli aeromobili

non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel

territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.

15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita'

stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di

cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472.

15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,

dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,

rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta

decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai

commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data

di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del

30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio

dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del

direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in

misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante

dal presente comma.

Art. 17

Canone RAI

1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero

di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di

appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento

radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che saranno

eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello

per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del

pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Art. 18

Clausola di salvaguardia

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le

aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti

percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua ad applicarsi

il predetto aumento. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette

aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».

b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite

le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la

parola: «adottati» e' sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»;

nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012,

nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle

seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Art. 19

Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti,

titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori « scudati »

e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa,

parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai

seguenti:

Articolo della

Tariffa

Indicazione degli atti

soggetti all'imposta

Imposte dovute fisse Imposte

dovute

proporzionali

13 2-bis. Estratti conto,

inviati dalle banche ai

clienti ai sensi

dell'articolo 119 del

decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385,

nonché estratti di conto

corrente postale e

rendiconti dei libretti

di risparmio anche

postali per ogni

esemplare con

periodicità annuale:

a) se il cliente è

persona fisica

b) se il cliente è

soggetto diverso da

persona fisica

euro 34,20

euro 100,00

2-ter. Le comunicazioni

alla clientela relative

ai prodotti e agli

strumenti finanziari,

anche non soggetti ad

obbligo di deposito, ad

esclusione dei fondi

pensione e dei fondi

sanitari:

per ogni esemplare, sul

complessivo valore di

mercato o, in mancanza,

sul valore nominale o di

rimborso.

1 per mille

annuo per il

2012

1,5 per mille

a decorrere

dal 2013

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'

sostituita dalla seguente:

« 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni

caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non

sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto

sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo

dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e'

persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di

giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e'

complessivamente non superiore a euro 5.000 ».

3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « La

comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi

compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo

di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel

corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di

redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla

chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate

periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e'

rapportata al periodo rendicontato»;

b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'imposta e'

dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno

2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i

buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non

superiore a euro 5.000».

4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13

della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la

percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi

dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.

6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi

dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e

successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a

un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni

2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura

del 10 e del 13,5 per mille.

7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto

dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter

dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive

modificazioni.

8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a

trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha

effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso

contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16

febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita'

ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento

e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il

valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011.

9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle

entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata

e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei

confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante

iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

modificazioni.

10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si

applica una sanzione pari all'importo non versato.

11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al

comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le

disposizioni in materia di imposta di bollo.

12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, alla

data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate

dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per

effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e'

dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10

per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli

immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone

fisiche residenti nel territorio dello Stato.

14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il

proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale

sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di

possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a

tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per

almeno quindici giorni e' computato per intero.

15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello

0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal

costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in

mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'

situato l'immobile.

16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza

del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare

dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e'

situato l'immobile.

17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la

riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,

relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le

disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone

fisiche.

18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle

attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche

residenti nel territorio dello Stato.

19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla

quota e al periodo di detenzione.

20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1

per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a

decorrere dal 2013 del valore delle attivita' finanziarie. Il valore

e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun

anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie,

anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di

riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il

valore nominale o di rimborso.

21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza

del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare

dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono

detenute le attivita' finanziarie.

22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la

riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,

relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le

disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone

fisiche.

23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle

entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a

22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai

commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo

delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' abrogato;

b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».

Art. 20

Riallineamento partecipazioni

1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento

dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate di pari importo da

versare:

a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del

saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;

b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei

versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata

di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta

2014.

1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche

alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1°

dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura

pari al saggio legale.

2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

3. Si applicano, ove compatibili, le modalita' di attuazione dei

commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

entrate del 22 novembre 2011.

Capo III

Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

Art. 21

Soppressione enti e organismi

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione

del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo

contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e

l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e

assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012

e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in

tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011,

l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere solo atti di ordinaria

amministrazione.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei

bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla

data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base

delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31

marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti

soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione

organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti

corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso

gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente

decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto

alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse

quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo

costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono

trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale

dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica

dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono

l'inquadramento previdenziale di provenienza.

2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le

strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad

espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli

stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle

attivita' degli enti soppressi e' rappresentato e difeso in giudizio

dai professionisti legali gia' in servizio presso l'INPDAP e

l'ENPALS.

3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei rapporti di

lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua

durata.

4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e

integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano

dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio

dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello

generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi'

attribuiti:

a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS

derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,

di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero

dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti

del Collegio dei sindaci dell' INPS; b) due posti in rappresentanza

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in

rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono

trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le

esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle

finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono

conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle

disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura

corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La

disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto

legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi

posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni

organiche dei Ministeri di appartenenza.

6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per

assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui

corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti

soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza

dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti

con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali.

7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2,

l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente

alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una

razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una

riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed

agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50

milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal

2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento

all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle

misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza,

previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste dall'articolo 4,

comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e

di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione

dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche' la

riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la

cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,

promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,

predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e

delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di

riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige

alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i

risultati conseguiti.

10. Al fine di razionalizzare le attivita' di approvvigionamento

idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche' nei

territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo

dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania

(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.

11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e

strumentali, nonche' tutti i rapporti attivi e passivi, sono

trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni

interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti

amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con

riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo

indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di

cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente

comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale

gestione commissariale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e'

istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi

laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse

finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63,

comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio

del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed

esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio

dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed

esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio

dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda - Ente autonomo

per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice

del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo

svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del

Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina

un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro

dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da

tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di

insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo

per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice

del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la

costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del

lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la

costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del

lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La

denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini»

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:

«Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore»,

«Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e

«Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione

ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di

natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di

ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di

assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di

funzionalita', efficienza, economicita' e rappresentativita', gli

organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le modalita'

di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e

finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei

bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di

soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli

organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione

redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima

data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e

delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i

compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi

spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per

gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente,

ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella

misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo

indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento

previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del

Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il

contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non

economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi

laghi prealpini non puo' eccedere il numero del personale in

servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso

i soppressi Consorzi.

13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi

decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla

normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali

compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono

trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,

neppure giudiziale, alle amministrazioni giudiziale, alle

amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e

finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti

decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo

all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno

o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria

amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e

riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente

soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei

decreti medesimi.

16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi

sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione

dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di

controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e

trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero

dell'economia e delle finanze. Ai componenti dell'economia e delle

finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i

compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi

spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli

adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti

dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso

delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai

rispettivi ordinamenti.

17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le

amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato

nel limite massimo delle unita' previste dalle specifiche

disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.

18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le

funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni

amministrative individuate mediante le ordinarie misure di

definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire

la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti

capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del

processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai

predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli

uffici gia' a tal fine utilizzati.

19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la

vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e

al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i

medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14

novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da

adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche

e' soppressa.

ALLEGATO A

Ente soppresso Amministrazione

interessata

Ente incorporante

Agenzia nazionale per la

regolazione e la

vigilanza in materia di

acqua

Ministero

dell'ambiente e della

tutela del territorio

e del mare

Autorità per l'energia

elettrica e il gas

Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e

del mare

Agenzia per la sicurezza

nucleare

Ministero dello

sviluppo economico

Ministero dello sviluppo

economico di concerto con il

Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e

del mare

Agenzia nazionale di

regolamentazione del

settore postale

Ministero dello

sviluppo economico

Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni

20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via

transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto

di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto alla

contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle

garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed

i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti

all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA).

21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22

Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli

organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto

privato, escluse le societa', che ricevono contributi a carico del

bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante

apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano,

a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o

approvazione.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di

funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con

uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

riordinati, tenuto conto della specificita' dei rispettivi

ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione,

vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui

all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati,

assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei

medesimi organi.

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti

locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri

ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie,

agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,

sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore

del presente decreto.

4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo

rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione,

vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei

regolamenti ivi previsti.

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n.

64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e

attivita' culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29

giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31

dicembre 2012».

6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle

imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto

pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero

dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di

rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri

e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e

internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal

Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.

Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed

internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la

programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19,

sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o

maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello

sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle

finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della

Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di

Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana,

di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le

inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i

relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza

che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale,

al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione e'

conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e

all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate

all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di

sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate

nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite

in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e

l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione

delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei

servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere

l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le

attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in

particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza

alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e

promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e

agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di

incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati

internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia

opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni

imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio

interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di

amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni

di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del

consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri

e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio

di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse

moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e

competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di

amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le

funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di

verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate

al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro

supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli

affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il

supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del

Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di

amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono

essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto

legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della

disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,

coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula

proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi

e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti

di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'

dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali.

Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni,

rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica

il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione

sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in

conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e,

comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari

dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma

sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo

periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni

pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il

comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo

statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la

dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unita',

ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri

vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni

per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i

restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto

delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari

esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze

diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita

convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri

e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia

all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari

Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito

della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere

accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri,

secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita'

alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e

tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di

accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e'

accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il

restante personale e' notificato nella lista del personale

tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera

nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei

capi missione in linea con le strategie di internazionalizzazione

delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di

concerto con il Ministero degli affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma

26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300

unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato

del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione

comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli

uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,

anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello

Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del

personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza

diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione,

al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della

Rappresentanza stessa.

26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di

sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal

comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione

delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti

giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da

trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.

26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui

al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata

all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il

finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di

internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno

2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al

finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e'

determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il

finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima

Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita'

di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese

italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per

il personale dipendente.

26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai

contributi di cui al comma 26-ter, da:

a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti

finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o

privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di

funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione

all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti

delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo,

26-ter e 26-quater.

26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico

determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate

dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero

degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi

dalla costituzione a:

a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25

mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il

Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire

opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane,

strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle

attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi

nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per

tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;

c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori

strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso

istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al

comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei

ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite

tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza

della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle

Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma

26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo

economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento

previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico

fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in

cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto

per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai

contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,

ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno

ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a

qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello

Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933,

n. 1611.

26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e'

esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,

n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma 18

dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come

sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30

giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis del

citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma 26 del

medesimo articolo, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei

limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di

cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse

finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, sono

individuate le iniziative di promozione e internazionalizzazione da

realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal

presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge

25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore

generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle

iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i

pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro limiti di spesa

specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti

di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei

pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le

attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al

comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine

utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste per il

soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in

servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla

data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare

presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo

sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio dei

revisori dell'Istituto stesso.

9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo

scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento

dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali

con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento e per

le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.

9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio

2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti:

"7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna

S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in societa'

co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette e

da tasse.

"7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle societa'

Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al

momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al

valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre

esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e

il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con

oneri a carico della societa' richiedente».

Art. 23

Riduzione dei costi di funzionamento di Autorita' di Governo, del

CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province.

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva

per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti, il

numero dei componenti:

a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle

comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente.

Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le

infrastrutture e le reti dell'Autorita' per le garanzie nelle

comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da

quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti della

commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie

nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e'

ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;

b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il

Presidente;

c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da

cinque a tre, compreso il Presidente;

d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

e) della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da sei a

tre, compreso il Presidente;

g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e

l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque a

tre, compreso il Presidente;

i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da nove a

cinque, compreso il Presidente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti

gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti

componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere

dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del

presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il

Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di

parita', il voto del Presidente vale doppio.

2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della

Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile

1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno

1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: «con non

meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla Commissione»;

c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con non

meno di quattro voti favorevoli sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non meno di

quattro voti favorevoli» sono soppresse;

e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso.

2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti

per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non

meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle seguenti:

«con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui ai commi

terzo e quarto»;

b) all'ottavo comma le parole: «con non meno di quattro voti

favorevoli» sono soppresse.

3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e

delle altre Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco

(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla

carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,

della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con

popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio

di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale

di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i

comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.»

5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite

successivamente al 31 marzo 2012.

6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita' previsti dalla

legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,

n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non

siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro

e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico,

comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione,

eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo

restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e' considerato

utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di

quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento

economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e

variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione

di risultato.

7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa

per il livellamento retributivo Italia - Europa prevista

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non

abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media

dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto

decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed

aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice

armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia

e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle

proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a

conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del

decreto-legge n. 98 del 2011.

8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Composizione del Consiglio).

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da

esperti, e da rappresentanti delle categorie produttive e da

rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle

organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre

al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,

sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della

Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive dei quali

ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in

rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove

rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e

diciassette rappresentanti delle imprese;

c)sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e

delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre

designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre

designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice presidenti »;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di

nomina dei componenti»;

2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle

seguenti: «lettere b) e c)»;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di

nomina dei rappresentanti»;

2) il comma 10 e' soppresso.

9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla

nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30

dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato

dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare

soluzione di continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano

confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali

esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di

beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle associazioni

di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede

di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione

dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei

seguenti criteri:

a) maggiore rappresentativita' nella categoria di riferimento,

secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per

il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita' del

settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;

b) pluralismo.

10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al

comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura

relativa al quinquennio 2010-2015.

11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive

scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della

legge n. 936 del 1986.

12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, e' soppresso il terzo periodo.

13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non

derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo

e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei

limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive

competenze.

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale

ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque

anni.

16. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di dieci

componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel

territorio della Provincia. Le modalita' di elezione sono stabilite

con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

17. Il Presidente della Provincia e' eletto dal Consiglio

provinciale tra i suoi componenti secondo le modalita' stabilite

dalla legge statale di cui al comma 16.

18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le

Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze,

provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le

funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che,

per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle

Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione

ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da

parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via

sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.

131, con legge dello Stato.

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,

provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie

e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando

nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di

segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.

20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31

dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali

che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012

restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di

cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi

organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.

20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti

alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni

non trovano applicazione per le Province Autonome di Trento e di

Bolzano.

21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per

l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo

l'invarianza della spesa.

22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura

elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a

titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna

forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con

esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b),

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

Art. 23 bis

Compensi per gli amministratori con deleghe delle Societa'

partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del Decreto

Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti, le societa' non quotate,

direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze

ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice

civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori

dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e'

determinato il compenso massimo al quale i Consigli di

amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo

criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli

emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo2389, terzo comma,

del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e

dei relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base di

analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.

2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al

tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di

contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze si provvedera' a rideterminare, almeno

ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui

al comma 1 del presente articolo.

3.Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo

comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile

che non potra' risultare inferiore al 30 per cento della componente

fissa, e che dovra' essere corrisposta in misura proporzionale al

grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici

determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

4.Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi

dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di

amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle

societa' di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo

indicato dal decreto del Ministro per la societa' controllante e

dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita'

e trasparenza.

5.Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione

della Corte dei Conti.

Art. 23 ter

Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo

parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, viene definito il trattamento economico annuo

onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche

emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro

dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.

165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui

all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo come

parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo

presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della

disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in modo

cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del

medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di

incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il

trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di

appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o

equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,

presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'

amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di

retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche

soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento

dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui

al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni

apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un tetto

massimo per i rimborsi spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al

presente articolo sono versate annualmente al fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato.

Capo IV

Riduzioni di spesa. Pensioni

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire

il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei

vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a

rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema

pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul

prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e

criteri:

a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,

con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le

categorie piu' deboli;

b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche

attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della

speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei

profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'

contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione

corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema

contributivo.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti

di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa

vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,

ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento

pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla

prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere

all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A

decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei

regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla

medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di

anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione

di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di

cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e

18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base

dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai

commi 14, 15-bis, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a

carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e

delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire

all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi

commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,

fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di

appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione

calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti

alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e

integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia

delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,

n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del

predetto limite massimo di flessibilita'.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal

1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai

commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le

disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di

conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il

conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia

tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,

a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso

alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito

indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e'

liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.

Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere

dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66

anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la

disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema

pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione

e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,

nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e'

fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni

e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal

1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di

adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli

incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di

cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009,

n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.

102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'

liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle

forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico

di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel

sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui

all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.

243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni

per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il

requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,

comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni, e' determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e'

conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20

anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non

inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo

accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a

1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma

6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia

pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di

cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'

annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale

del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al

quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di

eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i

tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie

preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e

quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto

importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato

anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito

per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo

minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni,

ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque

anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del

decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1,

comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese

quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al

comma 19,» sono soppresse.

8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il

conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della

legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo

10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge

30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a

carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,

nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per

l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente

articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al

trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in

possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima

decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per

effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi

della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'

minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente

incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale

di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31

dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei

predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza

utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al

trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta

ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al

sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli

adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del

presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e'

abrogato.

10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti

la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme

sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data

l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti

anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta

maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli

uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti

che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi

sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore

mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa

alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio

2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto

percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento

rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2

punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due

anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la

riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori

con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre

successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione

anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere

conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di

sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in

favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e

che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere

non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato

sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno

lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente

l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo

mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della

legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e

integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica

del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono

quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si

verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni

successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso

essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile

dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto

per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al

pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10,

trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui

all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono

conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,»

aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del

conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento

indipendentemente dall'eta' anagrafica»;

b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di

eta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di eta' e di

anzianita' contributiva»;

c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,

la parola «anagrafici».

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita

successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono

aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste

dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive

modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i

riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del

citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive

modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime

delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del

presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i

requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo

1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse

stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi

disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4

e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,

sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre

2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo

di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,

commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi

dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e

successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi

collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono

titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di

solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato

previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il

diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in tale secondo

caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi

fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino

prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al

pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del

presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre

2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della

contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso

l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente

lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso

qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4

dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato

decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione

per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi'

disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti

discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da

adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto sono definite le modalita' di

attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite

massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione

del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse

predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di

euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220

milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno

2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per

l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria

provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del

rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla

lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate

dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei

requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima

della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal

predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico

delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del

presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori

domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici

previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del

predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che

intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e

requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di

quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo

12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale

risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al

predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il

regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti

di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012

trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del

presente articolo.

15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore

privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva

di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero

maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i

requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012

ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243,

e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della

pensione anticipata al compimento di un' eta' anagrafica non

inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia

oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con

un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il

31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla

medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni di

eta'.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,

comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato

dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai

fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione

di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995,

in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma

12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo

stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta'

corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e'

adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del

procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico

dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il

predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore

originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento

dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore

di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6

dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con

effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'

corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della

medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata

legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata

del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma

anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'

effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11,

della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la

periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma

11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive

modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al

comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei

coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello

decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita'

biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma

restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi

10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni

particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della

legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto

legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle

seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le

parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:

«per l'anno 2011»;

- al comma 4, la parola «2013» e' sostituita dalla seguente:

«2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed

una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre

unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono

sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella

B»;

- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5»

sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009

al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;

- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:

«6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma

1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui

inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato

dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui

alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'

per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni

lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita'

per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un

numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»

- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:

«commi 6 e 6-bis».

17-bis.Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le

disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a

trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto

legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente

articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e

integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei

requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi

pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,

alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti

diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,

ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78,

comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui

al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27

dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con

regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei

requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle

obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'

dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma

3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito

presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488.

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio

2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto

dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,»

sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che

maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio

2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al

pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di

agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle

pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di

collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia'

adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,

nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e'

istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei

pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni

lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di

volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di

determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei

predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita

dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge

ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente

l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla

quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli

rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono

escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo

pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e

gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le

pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di

riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al

momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto

contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento

pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta'

complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il

trattamento minimo.

22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive

pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni

pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle

gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti

percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti

percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive

pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori

coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa

gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e

C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio

finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme

gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della

loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012,

misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e

spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti

ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono

sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le

disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo

definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.

Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti

provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri

vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio 2012: a) le

disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo

sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico

dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il

meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013

esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo

fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per

cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il

trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della

quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente

comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a

concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3,

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive

modificazioni e integrazioni, e' abrogato.

26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti

alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui

all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'

istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore

dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi

dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per

l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015.

Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti

i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.

27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con

modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di

500.000 euro per l'anno 2013.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da

esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza

obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore

previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel

rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle

compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo

periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al

trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo

rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono

essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle

dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del

principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.

Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita'

succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali

forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva

obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a

favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di

previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel

settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora

annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza

obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e

di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da

parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la

posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di

comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel

settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a

diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani

generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini

previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.

38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le

risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione

di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare

il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno

al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui

all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle

imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in

natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si

applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del

medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito

complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni

caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli

amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3

della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al

presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai

compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1o

gennaio 2011.

31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le

seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".

Capo V

Misure per la riduzione del debito pubblico

Art. 25

Riduzione del debito pubblico

1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro

dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata del bilancio

dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei

titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27

ottobre 1993, n. 432.

1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli

interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento

antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5

milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle

competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011,

sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui

all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 26

Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1

bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1

ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le

banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si

prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il

relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di

Stato.

Art. 27

Dismissioni immobili

1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e'

inserito il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).

1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione

del patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni,

Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati

dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni immobili,

anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia

del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative

idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.

2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui

al presente articolo e' promosso dall'Agenzia del demanio ed e'

preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili

soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e

nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle

Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede

alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo

14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei

termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la

procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma,

i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento

della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva

all'avvio delle iniziative. In caso di mancata espressione entro i

termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.

3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano

forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il

Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che

aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di

proprieta' dello Stato in qualita' di finanziatore e di struttura

tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso

procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati

partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita'

relative all'attuazione del presente articolo, puo' avvalersi di

soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad

evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle

attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel limite delle

risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma

societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla

gestione finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12

della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze -

Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla

legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i diritti e i

doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto

deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri

di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione

delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti

partecipanti.

5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle iniziative

concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime

giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice

civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti

reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle

iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di

societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina

prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi

comuni di investimento immobiliare.

6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente

articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo

2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, sono cosi' sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del

patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti

locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei

predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo

individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli

beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di

valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio

di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di

proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e

delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel

relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la

conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo

il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli

Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i

quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la

predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del

consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di

deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione

pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le

destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del

consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento

urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate

per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta

normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale

verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione

sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine

perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i

predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al

presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al

paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4

dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".»

2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.

410, e' aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter.

(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).

1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni

e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo,

si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di

copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e

accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di

sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,

l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle

procedure di pianificazione del territorio.

2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'

per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla

coesione sociale e per garantire la stabilita' del Paese, il

Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i

comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno

o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7

agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di

valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la

rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione stessa,

della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche

statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici,

nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui

al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali

programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu'

Enti territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto

dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari

di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprieta' dello

Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere

d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del

presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Agenzia del demanio, concordando le modalita' di attuazione e i

reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.

3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e

adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche' di

leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai

programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le

Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle

tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei

predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di

valorizzazione di cui al presente articolo.

4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il

Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le

strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati

possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con

particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno

oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di

valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura

unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui

all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono

finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,

autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei

limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un

processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza

con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione

economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e

sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di

interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare

le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative

all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione

territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni gia' inseriti

in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato

al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio

2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e quelli

per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo,

risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno

che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per

l'applicazione della presente disciplina.

6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali

e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di

cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo

di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di

programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale di

regolamentazione della volonta' dei soggetti esponenziali del

territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di

pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in

qualita' di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono

interessati all'attuazione del programma.

7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo'

essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una

quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli

immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a

richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche

come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.

Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano

oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione

comunale e' riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non

superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi

dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative

leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla

riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il

locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del

titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione

di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo commisurato

alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del

procedimento e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei

commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.

220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale

direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.

8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di

120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono

disciplinare eventuali ulteriori modalita' di conclusione del

predetto accordo di programma, anche ai fini della celere

approvazione della variante agli strumenti di pianificazione

urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e

delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si

impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle

modalita' di superamento delle criticita', anche tramite l'adozione

di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita' di

definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del

termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso

entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della

Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere

entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di

adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle

Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione

territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale,

integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di

adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del

procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica

dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove

ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma

2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380.

9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni,

ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di

valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu'

accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attivita'

culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la

formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale,

identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni

immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e

attuativa del programma stesso.

10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione

delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito

dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti

previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale

espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di

programma, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'

avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie strutture

centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei

pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per

l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.

Analoga facolta' e' riservata al Ministro per l'ambiente, per la

tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.

11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile

avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del

decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui

all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di

fattibilita' e delle azioni di supporto dei programmi unitari di

valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in

cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo'

provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo

relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per

l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la

ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del

demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli

interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.

12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per

la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo

stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta

regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con gli Organi di

governo dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di

destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza

con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici.

Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di

riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente

della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi

dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A

tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di

cui al presente articolo.

13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo

degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita' di

difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune e con

l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello

strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo

3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie

esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) del

comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle

relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati

gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma

prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune, per la

durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del

canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, e' obbligato al

ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di

concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per

la concessione dell'immobile possono essere concordati con

l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di

riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici

dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio delle licenze

di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali ulteriori

autorizzazioni amministrative.».

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

dopo le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti

parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,»

3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.

183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai

sensi del presente articolo»

3-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.

183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre

a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e'

determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8

giugno 2001, n. 327.»

3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.

183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su

richiesta dei soggetti interessati»

3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite

dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli»

4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

le parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,

qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle

predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d),

adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle

amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne

assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere dal 1o gennaio

2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato

dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per

la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito

un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di

immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la

quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le

predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero

dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le

risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il

pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:

«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla

stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in

scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo

ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni

senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,

fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio

dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli

interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i

contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di

locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la

custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime

amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del

demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta

sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla

stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di

registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle

Entrate.».

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono soppresse e

sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2013»;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti

dalla normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone

comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del

demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui

fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi

nel piano generale degli interventi.»

c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e

straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite

le seguenti parole «puo' dotarsi di proprie professionalita' e di

strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri

a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello

0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'

avvalersi».

6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.

311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche' agli alloggi

di cui al comma 442» sono soppresse.

7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre

1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente il piano di

localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle

amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il

conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono

soppresse.

7-bis.Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, e' abrogato.

7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sono abrogati.

7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n.

204, e' soppressa la lettera h).

8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,

n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del

presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto»

sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda

di trasferimento».

9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti

penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della

giustizia puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso

all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e

dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante

permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e

da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli

immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da

edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere

inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono

effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del

demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita'

generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico-contabile.

10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero della

giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria,

individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere

gli immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi

istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.

11. Il Ministero della giustizia affida a societa' partecipata al

100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di

centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere

alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la

realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate

dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte

conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione

delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni

degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al

comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere

accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle

Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal

presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali,

comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di

valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della

giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o piu'

decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti

procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal

Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del supporto

tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del

Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di

dismissione e' effettuata con decreto del Ministero della giustizia,

previo parere di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che

tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni

e le attivita' culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e

dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12,

comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e

le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla

verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso

positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con

riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,

comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del

2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,

l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai

sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le

autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate

entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il

termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano

pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato

codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del

citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la

dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal

Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano

a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili

individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti

urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 puo'

convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di

programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali

e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della

giustizia. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute

esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta,

esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati

all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per

cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti

territoriali interessati alle valorizzazioni.

14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla

societa' indicata nel comma 11, in virtu' del presente articolo sono

posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni

oggetto di valorizzazione e/o dismissione.

15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova

realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di

finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme

di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di

opere non conformi alla proposta.

16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente

all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti

penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 12

e 13, lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni

dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi

sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro

avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti

urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal

consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione

dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque

ratificato.

17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a

statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e

dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento

dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.

Capo VI

Concorso alla manovra degli Enti territoriali

Art. 28

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni

di spese

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,

n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle

seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a

decorrere dall'anno di imposta 2011.

2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio

2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di

Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso

alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime

procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le

Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere

dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di

euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto

articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato,

proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per

ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di

compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si

tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per

effetto del comma 2.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le

parole «entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione

dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono soppresse.

5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,

dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si

tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione

dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della

definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna

Regione.

6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate

alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono

accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,

ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita'

alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno

successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il

fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del

medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti

erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni

2012 e successivi.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il

fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del

medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti

erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni

2012 e successivi.

9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla

distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria

sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.

10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.

11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio

2011, n. 68, e' soppresso.

11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6

maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1,

comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale.

11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza

pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del patto di

stabilita' interno.

11-quater. All'articolo 76 , comma 7, primo periodo, del decretolegge

25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla

legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%" sono

sostituite dalle seguenti "50 per cento".

Capo VII

Ulteriori riduzioni di spese

Art. 29

Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di

committenza nazionale e interventi per l'editoria

1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la

disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua

qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma

34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le

acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo

comunitario.

2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della

spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla

legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4,

comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di

previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.

per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui

all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi

rapporti.

3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio

entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre

2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con

decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al

fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una

piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi

nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze

di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle

aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta,

all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del

costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete

distributiva.

3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni

di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5 «regolazioni

contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale»,

missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'

destinato al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali,

artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative informative

ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n.

38.

Art. 29 bis

Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica

amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica

amministrazione

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituita dalla

seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla

categoria del software libero o a codice sorgente aperto;»

Capo VIII

Esigenze indifferibili

Art. 30

Esigenze indifferibili

1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n.

183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31

dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole

«1.400 milioni».

2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale

ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario

i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche

nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di

cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo

restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di

misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo

1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.

3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e'

alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise

di cui all'articolo 15 del presente decreto; l'aliquota della

compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle

entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi

dell'articolo 8, comma 4».

b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;

c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall'anno

2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013».

3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre

1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri

enti locali" sono aggiunte le seguenti «; per servizio di trasporto

pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale

effettuato con unita' che navighino esclusivamente nelle acque

protette della Laguna di Venezia.».

3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu'

regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro

sesto - titolo I - del regolamento di esecuzione del codice della

navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale

navigante anche ai fini della istituzione di specifiche abilitazioni

professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del

Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando

l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al

trasporto pubblico locale lagunare.

3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si

applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400

e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto dal

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i

Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e della salute, e' emanata la

normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unita'

navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua,

con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono quelli

disciplinati dalla vigente legislazione regionale.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27

maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12

novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40 milioni di euro per

l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di

cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'

incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio

1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi

necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle

scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione

all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari

competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,

adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per

lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai sensi

dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e

nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in

merito all'attuazione del presente comma.

6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

a) al fine di assicurare la continuita' e lo sviluppo delle

fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e

diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu' elevate

espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura, e'

autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012,

quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia

dei Lincei;

b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione

della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,

a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il

funzionamento dell'Accademia della Crusca.

7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6,

pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si

provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un

importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo

1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,

destinate alla spesa di parte corrente.

8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela,

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i

principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte

alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno

sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di

generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese,

nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto

legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma

2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le

attivita' culturali non si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra evidenziate,

il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato per

gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,

mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel

limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite dalla

normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente

comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto

Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli

stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il

reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita'

culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di

assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3,

comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali

procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze

funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario

anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale

degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla

votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle

graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di

parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La

graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire

ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la

soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non

accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella

graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i

beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al

presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per

i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al

Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria

generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente

comma ed i relativi oneri.

8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge

12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

« - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3, del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni;

stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione

dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio

comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre

2007, n. 244;

Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo

dell'informazione».

8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n.

183, le parole "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:

"47,2 milioni di euro".

8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23

dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012,

la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-bis e'

riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione

del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

Capo I

Liberalizzazioni

Art. 31

Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1,

lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse

le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio»

sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi

regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte».

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia

di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di

servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la

liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio

senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi

altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei

lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni

culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti

alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 32

Farmacie

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali

di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione

superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree

rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con

decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti

senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma

10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive

modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui

all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili

per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia

Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita' sui quali

sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio

sanitario nazionale.

1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del

Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, un elenco,

periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma

10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive

modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei

quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui

al comma 1.

2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve

avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo

5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto

dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire

l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale

non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate

dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si

risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e

parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita' ed ai

prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale

ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi commerciali di

cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di

praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di

cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli sconti siano esposti in modo

leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli

acquirenti.

Art. 33

(Soppressione di limitazioni esercizio di attivita' professionali).

1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n.

183, e' sostituito dal seguente:

All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto

con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate

con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento governativo di

cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5.ter Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere

le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per

effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi

dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potra' essere

complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle

seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente

superiore a diciotto mesi".

Capo II

Concorrenza

Art. 34

(Liberalizzazione delle attivita' economiche ed eliminazione dei

controlli ex ante)

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai

sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della

Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo

condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme

funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori

finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'

ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al

principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,

fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,

costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento

comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti

amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel

rispetto del principio di proporzionalita'.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme

vigenti:

a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori

di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo

all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle

sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;

c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'

sedi oppure in una o piu' aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad

alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di

commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica

attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta

all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura

di beni o servizi;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari

all'attivita' svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a

previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve

essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse

generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con

l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di

proporzionalita'.

5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a

rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni

decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto

del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e

i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio

di attivita' economiche.

6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di

alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro

comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data

sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,

salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un

termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni

eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai

principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo

le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici

non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione

come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato

interno).

Art. 35

(Potenziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, e'

aggiunto il seguente:

«21-bis - (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del

mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della

concorrenza). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti

amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di

qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela

della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se ritiene

che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione

delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro

sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici

profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione

non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del

parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite l'Avvocatura dello

Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la

disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104.».

Art. 36

(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei

mercati del credito e finanziari).

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di

sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o

gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e

finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o

gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti

le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di

controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.

287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2.bis Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche

incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina.

Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e

la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli organismi

interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o

alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la

decadenza e' dichiarata dall'Autorita' di vigilanza di settore

competente.

2.ter In sede di prima applicazione, il termine per esercitare

l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, e' di 120 giorni

decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto.

Art. 36 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel

settore del credito).

1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto il

seguente:

«3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una

banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario

che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il

cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla

medesima banca, istituto o intermediario».

Art. 37

(Liberalizzazione nel settore dei trasporti).

1. Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si

esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a

realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione

nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative

infrastrutture.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle

seguenti norme generali:

a) individuare tra le Autorita' indipendenti esistenti,

l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal

presente articolo;

b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a) le seguenti

funzioni:

1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie

alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali

e alla mobilita' urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle

condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli

mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti

delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza

di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle

imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti

e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3) stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di

trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione

dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire

nei capitolati delle medesime gare.

3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del

presente articolo, l'Autorita' individuata ai sensi del medesimo

comma:

a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche

competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei

metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri

che puo' rendere pubblici;

b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle

imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la

concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese

integrate;

c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la

decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni,

dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di

ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano

le condizioni previste dall'ordinamento;

d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e

l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue

funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato

dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli

ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti

sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di

trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della

collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri

contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia,

chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle

operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto

apposito verbale;

f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti

di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti

sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di

ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a

fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a

rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori

tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza

accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le

circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le

informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o

fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano

motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la

concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al

rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti

temporanei di natura cautelare;

g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati

dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al

rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti

esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini

dell'esercizio delle sue competenze;

h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose

per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra

esercenti e utenti;

i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti

amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione

amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato

dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la

formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e

prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di

inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la

disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di

servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa

all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni

imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini

e alle misure disposti;

l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per

cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita'

forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non

forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero

presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche'

rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o

incompleto i chiarimenti richiesti;

m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)

applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa

interessata.

4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle

disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche,

statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano

ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione

nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori

delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di

definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e

di promozione degli investimenti. Restano altresi' ferme e possono

essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita'

garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990,

n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto

2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e

autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98.

5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei

modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce

annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di

liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La

regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace

fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle

amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste

dal presente articolo.

6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si

provvede come segue:

a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente

per l'Autorita' individuata dal comma 2;

b) mediante un contributo versato dai gestori delle

infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore

all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle

attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo e'

determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad

approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine

di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati

rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel

termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle

competenze previste dal presente articolo l'Autorita' provvede

mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione

vigente.

Capo III

Misure per lo sviluppo industriale

Art. 38

(Misure in materia di politica industriale).

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di

bilancio» sono soppresse;

b) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente lettera:

«c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati

nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui

all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 39

(Misure per le micro, piccole e medie imprese).

1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie

imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere

concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore

delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.

a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed

integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni

finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in

tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti

dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli

interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della

copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle

tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese

beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree

geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal

Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze.

2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni

operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al

comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di

coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura

non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,

d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui

al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le

tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese

beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di

appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare

adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore

[all'80] per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e'

riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro

d'importo massimo garantito per singola impresa.

4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa, a

titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e

medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo

1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di

natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo

Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di

concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle

disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del

rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro

dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per

l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di

decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del

Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro

dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per

l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni

assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze

confluiscono al medesimo Fondo.

7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale

sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32

dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella

legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga

alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di

partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti

pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie

dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili

nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano

funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata

all'assemblea.

7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota

delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di

garanzia in favore del microcredito, di cui all'articolo 111 del

decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto

di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo

economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, e' definita

la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le

tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i

criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita'

finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio

derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente

periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con

enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per

l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le

microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso

il medesimo Fondo.

Art. 40

(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Entro le

ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1

comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di

mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle

persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del

Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali».

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono

apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196:

a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona

giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole

«identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole

«identificata o identificabile».

b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la

persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse.

c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.

d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso.

e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero

nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il

comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 e' inserito il seguente comma:

«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di

soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni

di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo'

legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere

temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale

comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare

anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei

motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti

condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per

motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero

all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le

modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di

rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del

permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del

decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o

entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta

attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di

rinnovo del permesso.»

4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed

annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituire

con le seguenti: «entro la fine».

5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli

adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito

il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in

sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari

complessita' a causa della natura della contaminazione, degli

interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o

dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il

progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine

di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole

aree o per fasi temporali successive.»Al comma 9 del medesimo

articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole

«con attivita' in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infi9ne il

seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli

impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la

possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica

che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei

rischi.

6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di

auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della

Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le

dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese

esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato.

7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi

di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita

dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o)

del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli

utenti» sono soppresse.

8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti

speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita'

di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente,

tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure,

pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo

(CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono

trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30

chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite

termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi

della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di

carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto

dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di

cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono

assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la

compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di

trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari

sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del

relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del

decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire

presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente

comma.

9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai

fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni

e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g)

ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono

sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le

attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e

successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente

sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i

benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attivita'

culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

e successive modificazioni.

9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. La

cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha

per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo

d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e rami

d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli

operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle

disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non

rettificabili ai fini tributari".

9.ter Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 31 dicembre 2012. Per il

completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati,

oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione e'

rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni gia' erogate al

beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori

erogazioni a carico dello Stato.

Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 41

Misure per le opere di interesse strategico (programmazione,

approvazione unica progetto preliminare, verifica avanzamento

lavori, riduzione termini CIPE.

1. Fatte salve le priorita' gia' deliberate in sede Cipe,

all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i

commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

«1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento

di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da

ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:

a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e

territoriali;

b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;

c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato.

1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al

comma 1-bis sono indicate:

a) le opere da realizzare;

b) il cronoprogramma di attuazione;

c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale

privato.

1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari

per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle

opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per

ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al

Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti

dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il

Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche

avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di progetto

di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,

sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b),

verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in ordine

ai profili di bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie

integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A

questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la

Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra

indicati.

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:

«Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto preliminare). - 1. Su

proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE

puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni

dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso,

assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso

di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE

relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio,

a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del

finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di

approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti

dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo e' approvato con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili

di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la

programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

con le modalita' di cui al presente articolo e sempre che siano

rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione

periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo

stato di avanzamento delle opere.

2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla relazione

del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore

relazione del progettista, confermata dal responsabile del

procedimento, che attesti:

a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene

conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;

b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative

rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;

c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il

superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di

approvazione del progetto preliminare.

3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto

aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna

delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE

e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare

permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori

di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque

giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni

competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare

motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il

progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la

localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel

rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e

delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto

preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la

compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche

amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le

indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato

e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di

cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto

di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al

comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la

dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per quanto riguarda

l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' si

applica l'articolo 166, comma 2.

5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione

delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari a

quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con

il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, e'

vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico

servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»;

b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita

la seguente:

«f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso

sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati,

previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove

necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la

sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.».

3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n.

350 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere

pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il

termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.

In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla

parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di

pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e

166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di

criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei

predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti

determinazioni.

4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati

alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal

CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate

e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma

entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la

delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il

rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti

determinazioni.

5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al

controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti

dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e

successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.

5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo

175 e' sostituito dal seguente:

«Art. 175 (Finanza di progetto) - 1. Il Ministero pubblica sul sito

informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in

data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2

maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e dell'Unione

europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui

all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori

intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto

disciplinate dal presente articolo. Nella lista e' precisato, per

ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso

il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute

utili.

2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti

aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al Ministero, che

ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161,

comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita' al

CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle

regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di

valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse

pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a

legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute

disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.

3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli

interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE.

4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in

cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di

fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla

base dello studio di fattibilita'.

5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve

specificare che:

a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre

a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con

apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le

relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di

salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le

caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi

dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le

eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e

sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario

asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonche' dare conto

del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o piu' istituti

finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo

delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta,

comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui

all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare

il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo

studio di fattibilita' posto a base di gara;

b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai

sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed

eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico

finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente

intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte

del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente aggiudicata

al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di

quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata

accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal

CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere ai

concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta

giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto

preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte

a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito

negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'

di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il

progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le

prescrizioni del CIPE.

c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai

sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva della

concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura

finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di

uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento previsto

nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare

presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della

deliberazione del CIPE.

6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il

soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una graduatoria

e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;

la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola

offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti relativi alla

qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e

finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui

all'articolo 153, comma 13, primo periodo.

8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato

nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione

dell'offerta.

9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura

di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione

urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il

promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto

ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.

10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165,

comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,

unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico

finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da

parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con

riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte.

11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla

stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di

cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti

aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore,

quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario

definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione

dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni

di cui al comma 9.

12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti

dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,

presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita' relativi

alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui

all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del

presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella

lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo

studio di fattibilita' al Ministero, il quale, svolta l'istruttoria

ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per

l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto

del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla

realizzazione degli interventi proposti.».

14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono

presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla

realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui

all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il

soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta,

ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico,

prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del

presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto

ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la

bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da

uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo,

nonche' l'indicazione del contributo pubblico eventualmente

necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano

economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per

la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti

sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore

dell'investimento. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni

relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20,

dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una

cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,

terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto

aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto

ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi

dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad

integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette

procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al

Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165,

comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi

dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al

piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di

richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche

eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.

Se il proponente apporta le modifiche richieste, assume la

denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di

cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una

concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore.

Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore

incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono

essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il

soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il promotore non

risulta aggiudicatario, ha diritto al pagamento, a carico

dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la

predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano

economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli

adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo

periodo.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle

procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto per le quali continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima

della medesima data.

Art. 42

Misure per l'attrazione di capitali privati

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di

convenienza economica, possono prevedere nel piano economico

finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in

proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro

disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero

valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario

della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di

valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente

all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e

costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio

economico finanziario della concessione.».

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive

modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: «La

gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente

in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a

quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»;

b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione

funzionale ed economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente

estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o

in parte gia' realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto

della concessione e da ricomprendere nella stessa»;

c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un prezzo»

sono inserite le seguenti: «nonche', eventualmente, la gestione

funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere

gia' realizzate».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di

concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di

assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio

economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove

concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata

puo' essere stabilita fino a cinquanta anni.»

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di

concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di

interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai

sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma

3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7

settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e le condizioni alle

quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni

possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli

articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da

investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie,

portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della

produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da

azioni di societa' esercenti la realizzazione e la gestione delle

infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di

OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente

legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonche' di nuove opere di

infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed

ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari

inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica

transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)».

9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative

di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007,

n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attivita'

e le attivita' culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge

30 marzo 1965, n. 340» nonche' «Legge 8 ottobre 1997, n. 352,

articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e

privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali

del Ministero per i beni e le attivita' culturali, versate all'erario

sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso

del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con imputazione ai

capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in

mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette

somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per

il quale sono state elargite.

9-bis. All'alinea del comma l dell'articolo 18 della legge 12

novembre 2011, n. 183, al primo periodo, le parole «infrastrutture

autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture

stradali e autostradali, anche di carattere regionale».

Art. 43

Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi

e altre misure

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove

comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti

ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza

pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si

pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi

entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto

convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non

comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono

approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto

convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali,

i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al parere

del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto

convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo

8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4

dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e

successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il

seguente:

«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di

sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati

secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero

all'articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da

considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della

parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti salvi

i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della

presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche'

i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del

predetto decreto legislativo.

6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e

relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e

gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle

infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui

realizzazione siano gia' stati completati i procedimenti di

approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla

normativa pro- tempore vigente, non si applicano le disposizioni del

Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori

autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso

comunque denominati.

7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le

caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012,

in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle

verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo

2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la

progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o

miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o

richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.

8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

d'intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,

individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e sulla

base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi

dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il

concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano

necessari e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei

sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province

autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali

sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e

la conseguente necessita' ed urgenza della rimozione di sedimenti

accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio

definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione

dei suddetti interventi.

9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione

d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di

gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il

31 dicembre 2012 ad attuare gli interventi individuati ai sensi del

comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del

progetto di gestione.

10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta

anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui

all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1o

novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la

concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano

di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93,

comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e

all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre

2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica

nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della

diga.

11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6,

comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o i

richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto

Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza

delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte

forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,

unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di

sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere

dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma

7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero

integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione

delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede,

d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione

dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del

13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione

civile per le finalita' di gestione del rischio idraulico a valle

delle dighe.

13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle

disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29

marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori

delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,

i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le

portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal

predetto Ministero.

14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita

poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti

la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle

prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e

controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo' disporre gli

accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni

necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe,

utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni

di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti

inadempienti.

15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994,

n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,

n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura

metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della

legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico

delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per

le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti

la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a

presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti

ai sensi della normativa sopra indicata.».

Art. 44

Disposizioni in materia di appalti pubblici

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei

lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione

delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura

minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro resta comunque disciplinata:

a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,

comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81.

2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e' abrogato.

3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi

contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla

data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti

gia' stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le

disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima

della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento

del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del

decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi

relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del

medesimo decreto-legge.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a:

«gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti:

«pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri

2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero

01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari

sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti

preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le

disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.».

5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive

modificazioni, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di

cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28" sono

sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 100.000

euro". L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e'

abrogato .

6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di

fallimento dell'appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di

liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo le

parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o

di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di

appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie

imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed

economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti

funzionali.

1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese

quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche'

delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire

modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.».

8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20

milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni

di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55

comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a

base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il

contraddittorio tra le parti.

b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;»

sono inserite le seguenti: «112-bis;».

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i

cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data

di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44 bis

Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute

1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta»

si intende l'opera che non e' stata completata:

a) per mancanza di fondi;

b) per cause tecniche;

c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

e) per il mancato interesse al completamento da parte del

gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non

rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal

relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla

collettivita'.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'

istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche

incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello

regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli

assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita

contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base

regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono

inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita' delle

opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che

indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni

singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di

redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione

della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche

incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello

stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al

completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene

conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e

alle regioni.

Art. 45

Disposizioni in materia edilizia (opere di urbanizzazione a scomputo,

materiali innovativi, approvazioni accordi di programma piano casa).

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti

equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta

attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta

delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo

inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali

all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a

carico del titolare del permesso di costruire e non trova

applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi

da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro

idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme

parere dello stesso Consiglio.»;

b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio

superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.

3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite

dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

4. All'articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia

abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

16 luglio 2009, pubblicato della gazzetta ufficiale n. 191 del 19

agosto 2009, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono

sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti».

Art. 46

Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di

collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita'

portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono,

attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le

province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle

infrastrutture ferroviarie.

2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo

riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della

concorrenza tra i sistemi portuali.

3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati

all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le

esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono

prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.

4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema

logistico, il servizio doganale e' svolto dalla medesima

articolazione territoriale dell'amministrazione competente che

esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47

Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, le parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite dalle

seguenti: «ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse

strategico».

2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il

Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a

corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal

bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di

servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in

applicazione della vigente normativa comunitaria.

Art. 48

Clausola di finalizzazione

1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono

riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere

destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi

di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della

eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con

apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le

modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata

contabilizzazione.

1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14

e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di

attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio

2009, n. 42, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti

finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e

le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 49

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di

cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,

comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9,

all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16,

comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20,

all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,

commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a

6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di

euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a

13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di

euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a

14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di

euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a

15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 di euro per

l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno

2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle

minori spese derivanti dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Supplemento ordinario n. 276/L alla GAZZETTA 27-12-2011 UFFICIALE Serie generale - n. 300

ALLEGATO 1

All’allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella B – Aliquote di finanziamento

anno

Zona normale Zona svantaggiata

Maggiore di

21 anni

Minore di

21 anni

Maggiore di

21 anni

Minore di

21 anni

2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%

2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%

2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%

2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%

2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%

2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%

dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

Tabella C – Aliquote di computo

Anni

Aliquota di

computo

2012 21,6%

2013 22,0%

2014 22,4%

2015 22,8%

2016 23,2%

2017 23,6%

dal 2018 24,0%

 

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