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di Nicoletta Cottone e Claudio Tucci

 

Proroghe "ragionate" per il consueto provvedimento di fine anno che in genere viene denominato "mille proroghe", ma che è molto più light rispetto al passato, e raggiunge quota 30 articoli. Si parte dalla proroga di alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, si passa per la possibilità di effettuare alcune assunzioni nella Pubblica amministrazione, e si proroga l'attività intramuraria dei medici negli studi privati. Arriva anche un nuovo rinvio per gli sfratti, al 31 dicembre 2012, per alcune categorie disagiate e per gli alluvionati in Liguria e Toscana, a ottobre e novembre, scorsi scatta il differimento, al 16 luglio 2012, dei pagamenti tributari e contributivi.

Ecco la sintesi delle proroghe contenute nel decreto di fine anno.

Alluvioni Liguria e Toscana, differimento pagamenti (articolo 29, comma 15). Si dispone nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro (per il 2011) a favore dei soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2011 nel territorio di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova la proroga al 16 luglio 2012 dei termini per adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione Inail che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Ammortizzatori sociali (articolo 6). Arriva una proroga al 2012 per alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 19 del decreto legge 185/2008. In particolare viene prorogata al 2012 la concessione dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista "in via sperimentale per il triennio 2009-2011" dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008. Proroga al 2012 della disposizione che prevede l'equiparazione della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 185/2008), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19, comma 8, del citato decreto (pari all'80% della retribuzione). Prorogata al 2012 la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un'unica soluzione (cosiddetta "prestazione una tantum"), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008. Prorogate al 31 dicembre 2012 le disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio (attualmente in scadenza al 31 dicembre 2011) che consentono ai lavoratori in part time e ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito di essere impiegati con i buoni lavoro (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 70, comma 1, ultimo periodo e comma 1-bis del Dlgs 276/2003).

Assunzioni (articolo 1). L'articolo consente alle amministrazioni statali - compreso il personale del comparto sicurezza, agenzie ed enti pubblici non economici ed enti di ricerca - di poter effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione fino al 31 dicembre 2012. Slitta al 31 dicembre 2012 anche il termine, previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto legge 112/2008, per procedere presso le università statali ad assunzioni di personale, nell'ambito numerico delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Estese al 2012 anche le attuali disposizioni in termini di limiti per le assunzioni nel triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

In particolare, in attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione ad hoc che disciplinerà i nuovi limiti per le spese di personale negli atenei nel rispetto dei criteri di piena sostenibilità finanziaria, vengono mantenute per il quadriennio 2009-2012 le attuali disposizioni in termini di limiti di assunzioni valevoli per il triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Viene resa esplicita la possibilità, per gli atenei, di utilizzare i fondi appositamente stanziati per l'anno 2011 per il reclutamento di professori associati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, legge n. 240/2010, tenendo fermi i limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449/1997 relativi all'anno 2010, che sono stati utilizzati per individuare gli atenei beneficiari dell'intervento (il decreto interministeriale di attribuzione delle risorse è stato perfezionato ed è in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti).

La selezione dei candidati e la successiva assunzione in servizio non possono pertanto avvenire entro il 31 dicembre 2011. Prorogati a tutto il 2012 i termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, già prorogati dal Dpcm 28 marzo 2010.

Attività di consulenza finanziaria (articolo 23). Arriva una proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il Dlgs 58/1998 aveva previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta deve provvedere un Organismo nominato con decreto del ministro dell'Economia, vigilato dalla Consob. A tutt'oggi l'Organismo non è stato ancora istituito e per questo è stato necessario prevedere un ulteriore termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire l'Albo e il relativo Organismo competente.

Attività intramuraria, proroga (articolo 10, comma 2). Il comma proroga l'attività libero professionale intramuraria dei medici. La legge 120/2007 e successive modificazioni poneva e pone una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del Ssn di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare quelli eseguiti nell'orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle Aziende, la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

L'Accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha demandato alle Regioni specifici compiti per le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e all'Osservatorio per l'attività libero-professionale intramuraria, in collaborazione con l' Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della suddetta attività. Nella realtà non tutte le Regioni sono in grado di garantire entro il termine del 31 dicembre 2011 gli adempimenti previsti dall'Accordo e dunque è stato necessario prorogare il termine del 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere portate a compimento.

Attività intramuraria, realizzazione di strutture sanitarie (articolo 10, comma 3). Con l'obiettivo di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria, il termine di collaudo per opere e attrezzature viene prorogato al 31 dicembre 2014.
Autorità d'ambito Territoriale, funzionalità (articolo 13, comma 2). Proroga al 31 dicembre 2012 per assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, renderebbe in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle Ato ad altri soggetti - del tutto critiche le procedure di affidamento. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle Ato ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché per adottare le opportune iniziative di coordinamento.

Autoservizi pubblici non di linea: taxi e servizio di noleggio con conducente (articolo 11, comma 4). Prorogata sino al 30 giugno 2012 l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 40/2010, il ministro delle Infrastrutture, di concerto con quello dello Sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Carceri (articolo 17). Viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle disposizioni previste dall'articolo 44-bis del decreto legge 207/2008 che attribuisce al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gli speciali poteri (articolo 20 del Dl 185/2008) per procedere agli investimenti necessari per realizzare nuove infrastrutture carcerarie o aumentare la capienza di quelle esistenti. Dal 1° gennaio 2012 nomina di un commissario straordinario al quale sono attribuiti i poteri già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria. Al commissario non spettano compensi.

Carte d'identità, dati biometrici (articolo 15, comma 4). Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 avrebbero dovuto essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Ma l'inserimento delle impronte digitali sulla carta d'identità cartacea richiede adeguati requisiti di sicurezza, indispensabili anche al fine di evitare la falsificazione delle carte d'identità rilasciate in formato cartaceo. Pertanto il termine per l'inserimento delle impronte digitali viene prorogato al 31 dicembre 2012.

Certificati (articolo 29, comma 9). Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione di alcune norme sui certificati contenute nel Dpr 445/2000 è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, e ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'agenzia del Territorio.

Concessione e diritti aeroportuali (articolo 11, commi 2 e 3). La proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il ministro della Difesa. La finalità della proroga richiesta è anche rivolta a consentire l'eventuale riformulazione dei decreti interministeriali da sottoporre alla controfirma del ministro dell'Economia. Alla nuova disciplina sono sottratte, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005, avviati in base al regolamento n. 521/1997.

Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, termine già più volte prorogato e per il quale si rende necessaria l'ulteriore proroga al 30 giugno 2012. Viene prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l'aggiornamento, con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come previsto dall'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993. Prorogato anche il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma. Slitta al 31 dicembre 2012, il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti alcuni contratti di programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti.

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, proroga (articolo 14, comma 1). Viene prorogato al 31 dicembre 2012, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (articolo 14, comma 2). Viene prorogato al 31 dicembre 2012, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale.

Contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (articolo 15, comma 6). Proroga al 31 dicembre 2012 finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, mediante il mantenimento, anche per il 2012, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi pro-tempore e successivamente ai prefetti delle rispettive Province.

Contributi a favore dell'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali (articolo 15, comma 5). L'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 78/2010 ha previsto che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni e in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali fosse soppresso dal primo gennaio 2011 e che dalla stessa data venissero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento al ministero dell'Interno delle risorse strumentali e del personale in servizio presso la predetta Agenzia, sulla base di criteri da definire con decreto del ministro dell'Interno – di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali - da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 122/2010. Trasferimento di risorse che non è stato ancora realizzato per le ulteriori difficoltà derivanti dall'anticipazione del federalismo fiscale al 2011. Ecco quindi la proroga di 180 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del milleproroghe, per la realizzazione degli adempimenti.

Costi e fabbisogni standard (articolo 29, comma 1). Slitta al 30 aprile 2012 (la vecchia scadenza era fine 2011) il termine per determinare i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Croce Rossa Italiana, proroga in carico di commissario straordinario (articolo 2). Proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 30 settembre 2012. Non è, infatti, ancora concluso l'esame da parte delle commissioni parlamentari dello schema di decreto legislativo che riordina l'Associazione italiana della Croce Rossa.
Dichiarazione annuale, semplificazione (articolo 29, comma 7). Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 è prorogato al mese di gennaio 2014 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti».

Difesa, procedure concorsuali (articolo 8). Prorogati alcuni termini di interesse della difesa. La prima proroga è volta a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico – logistico dell'Arma dei carabinieri di sette ufficiali provenienti dall'Esercito e di un ufficiale proveniente dall'Aeronautica. La seconda proroga è rivolta a evitare una anomala applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri , ai sensi dell'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare. Tale disposizione prevede l'entrata in vigore dell'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 907 dello stesso Codice, a partire dall'anno 2012. Secondo tale disciplina le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo. La proroga, quindi, mira a prorogare a tutto il 2012 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione di quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado. La terza proroga interviene sull'articolo 2243, comma 1, del Codice, che reca il regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sospendendo, fino al 31 dicembre 2012 l'applicazione degli articoli 1053, comma 2 e 1067, comma 2, del Codice che prevedono l'inclusione dei tenenti colonnelli del ruolo normale, da valutare per l'avanzamento al grado superiore, in tre distinte aliquote determinate in base all'anzianità di grado. L'intervento previsto dal comma 2 consente il regolare svolgimento delle procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica. Si tratta dei bandi di concorso per il reclutamento ufficiali dei Corpi sanitari, i quali, dopo il superamento di prove altamente selettive devono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato di cui alla legge 264/1999 e al decreto legislativo 21/2008 e successive modificazioni. Tali disposizioni prevedono che, a decorrere dall'anno Accademico successivo al 31 dicembre 2011 (vale a dire dall'anno accademico 2012-2013), per l'accesso alle facoltà a numero chiuso oltre ai citati test di ammissione si proceda anche alla valutazione, con attribuzione del previsto punteggio, dei risultati conseguiti dal candidato nell'ultimo triennio del percorso scolastico. Esse, però, risultano inconciliabili con le procedure concorsuali di accesso alle Accademie militari creando una evidente incongruenza in relazione alla situazione in cui si verrebbe a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea previsto dal bando, in ragione dell'ulteriore valutazione del punteggio riferito ai risultati scolatici pregressi dell'interessato. In attesa di una disciplina di carattere speciale per l'accesso ai citati corsi di laurea per i vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici, si rende quindi necessaria la proroga per l'anno accademico 2013-2014 della nuova disciplina che attribuisce uno specifico punteggio riferito ai risultati scolatici pregressi dell'interessato per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.

Diritti marittimi e tasse (articolo 11, comma 1). L'articolo 1, comma 989, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento (Dpr 107/2009) che ha accorpato le quattro categorie di tributi in materia di tasse e diritti marittimi in sole due tasse, perseguendo l'obiettivo dello snellimento del sistema della tassazione portuale e della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione. Mancando il decreto interministeriale di attuazione è stato necessario far slittare al 2012 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi, rispetto all'originaria previsione normativa che fissava nel 2009 l'inizio della procedura. Considerato il perdurare del periodo di crisi che ha originato la norma di slittamento delle tasse e le difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria a dover provvedere a un adeguamento così oneroso, in un periodo in cui si riscontra una sostenuta diminuzione di tutte le tipologie di traffico nei porti nazionali, con la norma si proroga il termine per l'adeguamento al 1° gennaio 2013 e conseguentemente si allunga il periodo sperimentale.

Dismissioni immobili Difesa (articolo 29, comma 10). Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di alcuni beni della Difesa è fissato al 31 dicembre 2012 al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Enti locali, mancata approvazione del bilancio di previsione (articolo 15, comma 3). Viene confermata, anche per l'anno 2012, l'attribuzione al Prefetto – in attesa della completa attuazione del Titolo V della Costituzione – del potere d'impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

Enti Parco (articolo 13, comma 1). Per tutto il 2012 non si applica ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 394/1991, l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010 che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità di organi dei predetti enti. Entrata in vigore (articolo 30). Il milleproroghe è entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale, quindi il 29 dicembre 2011.

Fabbricati rurali, variazione catastale (articolo 29, comma 8). Si stabilisce che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, mantengono il loro effetto anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purchè entro il 31 marzo 2012. Come noto, il comma 21 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha espressamente differito al 31 marzo 2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle predette domande. Al fine di consentire ai contribuenti interessati alla presentazione delle predette domande di potersi avvalere del differimento originariamente disposto dal decreto di legge n. 201 del 2011, la presente proposta proroga al 31 marzo 2012 la possibilità di presentare le predette domande, pur nel novellato contesto normativo, garantendo l'affidamento ingenerato dalla disposizione contenuta nel comma 21 dell'articolo 13 dello stesso decreto legge.

Farmaci, produzione (articolo 10, comma 1). Proroga di termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali. Con l'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 219/ 2006 il legislatore italiano ha previsto che per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea. Per la Commissione europea, però, così l'Italia sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno. È stata quindi sospesa l'applicazione della norma in esame fino al primo gennaio 2012. Viene ora concesso un ulteriore differimento che consente di mantenere, comunque, in seno all'ordinamento italiano, la previsione dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l'iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere il recepimento entro il 2 gennaio 2013 della recente direttiva intervenuta in materia 2011/62/UE dell'8 giugno 2011, considerato che le disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime dovranno essere applicate a partire dal 2 luglio 2013.

Farmaci, adesione al sistema di pay back (articolo 10, commi 4 e 5). Prorogati i termini in materia di adesione al cosiddetto "sistema pay back" sui farmaci. La legge 296/2006 ha istituito il cosiddetto "pay back" sul prezzo dei farmaci, consistente in una misura alternativa alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Ssn, a fronte del versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo, finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica. La proroga al 31 dicembre 2012 contenuta nel decreto consente l'applicazione del "pay back" anche per i farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006, assicurando in tal modo una parità di trattamento per tutti i farmaci.

Federalismo fiscale, contabilità e finanza pubblica, proroga attività di documentazione e studio (articolo 26). Proroga al 31 dicembre 2013 per consentire il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione") e nella legge 196/2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"). Contestualmente si estende l'utilizzo delle risorse, derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'alta formazione dei dipendenti del ministero dell'Economia.

Fondo 5 per mille gettito Irpef (articolo 20). La norma mira a conservare in bilancio i fondi destinati per l'anno 2011, sia in conto competenza che in conto residui, alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef, da riutilizzare in conto residui nel successivo esercizio (per finalità di sostegno al volontariato e alle Onlus, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali), nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi.

Funzionalità Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – Enea (articolo 18). Fino all'avvio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – Enea il collegio di revisione dei conti che operava all'Enea resta operante fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

Giochi, norme su Bingo, poker sportivo, giochi su base ippica (articolo 29, commi 12 e 13). Viene concessa fino al 31 dicembre 2012 la possibilità di sperimentare, nell'ambito del gioco del bingo, che le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente. Si prevede poi che nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti dei Monopoli di Stato sono aggiudicate, tramite gara da bandire entro il 30 giugno 2012, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo, in numero non superiore a mille. Si prevede, ancora, che in linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva e della più intensa capillarità della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 giugno 2012, possa attuare una o più procedure selettive aventi a oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7mila, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
Imprese colpite da calamità naturali (articolo 22). Per assicurare il sostegno alle imprese colpite da calamità naturali tramite il Fondo di garanzia come strumento di rapido intervento vengono prorogate - per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del milleproroghe - le norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 225/1992. Lo schema di decreto attuativo previsto dal comma 5-sexies è in fase di elaborazione e non è stato emanato prima dello scadere del termine della convenzione con l'attuale gestore (Mediocredito centrale), fissato al 31 dicembre 2011. Situazione che poneva a rischio la continuità operativa dello strumento. Quindi la proroga.

Infrastrutture stradali e autostradali (articolo 11, commi 5 e 6). Per assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la norma dispone che, fino all'adozione dello Statuto dell'Agenzia e comunque non oltre il 31 marzo 2012, tali compiti e funzioni continuino a essere svolte dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'Anas spa. In caso di mancata adozione dello statuto e del Dpcm relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le relative attività e compiti, con le inerenti risorse finanziarie, umane e strumentali del citato Ispettorato, sono trasferiti al ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012. fermo restando quanto stabilito, viene anche previsto che il subentro dell'Agenzia ad Anas spa nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012.

Investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo (articolo 16). In relazione al programma di ricostruzione in Abruzzo, prosecuzione nel 2012 delle iniziative di investimento degli enti previdenziali in Abruzzo previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 39/2009, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decretoì legge 78/2010.

Irpef, addizionale regionale (articolo 29, comma 14). Per l'anno d'imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale Irpef è prorogato al 31 dicembre 2011. In ogni caso l'aumento o la riduzione si applicano sull'aliquota base dell'1,23% e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

Miniera di carbone nel Sulcis, modifica del termine di concessione (articolo 12). Prorogato il termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto.

Organismi di indirizzo, spese di funzionamento (articolo 4). Estesa anche all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano, la destinazione dello 0,6%, del contributo finanziario assicurato da queste province, ai sensi dell'articolo 2, comma 117, della legge 191/2009, all'organismo di indirizzo di cui al comma 118 del citato articolo 2, per il finanziamento delle spese di istruttoria e verifica dei progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano.
Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale (articolo 25). Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell'Unione Europea e in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea del 19 dicembre, l'articolo disciplina la proroga delle disposizioni urgenti di cui al decreto legge 225/2010 e provvede all'estensione della linea di credito già esistente. L'accordo politico raggiunto in sede europea si sostanzia nella concessione da parte dei paesi dell'area euro di risorse addizionali al Fmi per un ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di prestiti bilaterali. Il contributo italiano è pari al 15,66% del totale europeo e quindi a 23,48 miliardi di euro.

Partite Iva (articolo 29, comma 6). I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione versando, entro il 31 marzo 2012, un importo pari alla sanzione minima indicata nel Dlgs 471/1997, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Poste, personale in posizione di comando presso le Pubbliche amministrazioni (articolo 21, comma 1). Per il personale di Poste in posizione di comando presso Pubbliche Amministrazioni o Enti arriva una ulteriore proroga al 31 dicembre 2012 dei comandi in atto, che interessano, secondo la relazione governativa. Solo 8 unità.
Poste, spedizione di prodotti editoriali (articolo 21, commi 2 e 3). Fino al 31 dicembre 2013 per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 353/2003. Dalla data di entrata in vigore del milleproroghe e fino al 31 dicembre 2013 i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali di associazioni e organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma restando la necessità dell'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 353/2003.

Programma triennale della pesca (articolo 9). L'articolo vuole garantire la continuità delle misure attivate con il Primo Programma Nazionale Triennale 2007-2009 per consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore della pesca in questa delicata congiuntura economica. Si rende pertanto necessario prorogare il Programma attualmente in vigore in attesa del perfezionamento dell'iter di adozione della normativa, in modo da consentire la predisposizione di un'adeguata programmazione del settore.

Radio Radicale, proroga convenzione per la trasmissione delle sedute parlamentari (articolo 28). Autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per la proroga nel 2012 del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari da parte di Radio Radicale. Il provvedimento proroga a tutto il 2012 la convenzione tra ministero dello Sviluppo e il Centro di produzione spa.

Rilevazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche (articolo 24). La proroga al 31 luglio 2012 dei termini relativi alla rilevazione del Patrimonio delle amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato è necessaria per i cambiamenti apportati al sistema telematico di rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel processo di censimento. È finalizzata a consentire la rilevazione dei dati al 31 luglio 2012 e, pertanto, a disporre di informazioni sul patrimonio delle Amministrazioni pubbliche quanto più aggiornate.

Riscossione piccoli comuni (articolo 29, comma 11). Si interviene in materia di Comuni con popolazione superiore a mille e fino a 5mila abitanti. La disposizione è volta a prorogare di sei mesi i termini, di prossima scadenza, entro i quali i comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni relative all'esercizio delle funzioni fondamentali. In particolare, nelle more dell'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali quelle indicate all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009; dette funzioni devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei Comuni con popolazione superiore a mille e fino a 5mila abitanti (se appartenenti a comunità montane la popolazione è stabilita dalla legge regionale e comunque deve essere inferiore a 3mila abitanti). Le Regioni, nelle materie di competenza, individuano la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, fermo restando i sopra citati limiti di popolazione. I termini entro i quali i Comuni devono, comunque, assicurare l'attuazione delle citate disposizioni scadono: a) il 31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali, loro spettanti (art. 14, comma 31, lett. a); b) il 31 dicembre 2012, con riguardo a tutte e sei le funzioni fondamentali (art. 14, comma 31, lett. b).

Ritenute e imposte su conti correnti (articolo 29, commi 2 e 3). Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento su redditi da capitale (e redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del Dpr 917/1986) sono stabilite nella misura del 20%. Ma la loro decorrenza scatta: a) dal 1° genanio 2012 con riferimento agli interessi e alti altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis del TU sulle imposte sui redditi, e gli altri interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli assimilati di cui al DLgs 239/1986. Si prevede poi che i soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori a decorrere sempre dal 1° gennaio 2012, con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla medesima data.

Ruoli, inesigibilità e riscossione (articolo 29, commi 4 e 5). Si prevede che per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, si allungano, alcuni termini sulla riscossione di ruoli di società che hanno aderito a sanatoria e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa.

Sfratti, nuovo rinvio (articolo 29, comma 16). Si prevede il differimento, fino al 31 dicembre del 2012, dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10mila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, termine poi ulteriormente prorogato, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in attesa dell'avvio del "Piano nazionale di edilizia abitativa", di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione prevede, inoltre, che la proroga non si applica relativamente alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, che prevede che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori che beneficiano del differimento dell'esecuzione degli sfratti, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto –legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito dalla legge 3 marzo 2006, n. 86.
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, proroga (articolo 13, commi da 3 a 7). Il decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, è stato prorogato il termine di operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) prevedendo il differimento della data al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati ad aderire, fatte salve le categorie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per le quali l'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge n. 70 del 2011 prevede sia non antecedente al 1° giugno 2012. Per consentire un necessario periodo di adeguamento del sistema e consentire a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti informatici previsti, viene prorogato al 2 aprile 2012 il termine di piena entrata in operatività. Slitta al 2 luglio 2012 il termine a decorrere dal quale le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti sono obbligate ad iscriversi al Sistri. Proroga al 31 dicembre 2012 del termine per consentire ai Comuni della Regione Campania di esercitare le funzioni in materia di gestione dei rifiuti (nello specifico le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata). Proroga, sino al 31 dicembre 2012, della possibilità di recupero o smaltimento, presso idonei impianti ubicati nel territorio nazionale, dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani. Prorogato anche il termine riferito al decreto legislativo 161/2006 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni.

Sistemi contabili, armonizzazione (articolo 19). Prorogati al 31 dicembre 2012 i termini per l'emanazione dei decreti attuativi di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili al fine di poterli rendere coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire nel corso del prossimo anno.
Sportelli unici per l'immigrazione, proroga contratti a tempo determinato (articolo 15, comma 1). Proroga di sei mesi, al 30 giugno 2012, della durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure. La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'operazione viene assicurata a carico del fondo di riassegnazione istituito dalla recente legge di stabilità 2012.

Strutture ricettive turistico-alberghiere, adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (articolo 15, commi 7 e 8). Per le sole strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Interno 9 aprile 1994, che siano ammesse al piano straordinario, proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adeguamento antincendi. La proroga riguarda quelle strutture che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi , ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del ministro dell'Interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del mille proroghe. In caso di omessa presentazione dell'istanza, mancata ammissione al piano straordinario o nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti completato l'adeguamento antincendio delle strutture. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4 del Dpr 151/2011.
Termovalorizzatore di Acerra (articolo 5). Breve proroga, fino al 31 gennaio 2012, per il trasferimento del termovalorizzatore di Acerra a favore della Regione Campania o di altro ente pubblico o di soggetto privato o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile.

Titoli esecutivi nei confronti di uno stato estero, sospensione dell'efficacia (articolo 7). Prorogata a tutto il 2012 la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia. La relazione al decreto precisa che negli ultimi anni si sono verificati casi in cui la Magistratura italiana, interpretando restrittivamente il principio di immunità dalla giurisdizione degli Stati, ha emanato misure esecutive contro beni mobili e immobili delle Rappresentanze diplomatiche in Italia. Si sono così create situazioni di imbarazzo per le relazioni bilaterali (con Arabia Saudita, Iraq, Libia, Congo, Sri Lanka) che hanno esposto l'Italia a richieste di maggiore rispetto dell'obbligo internazionalmente sancito di garantire l'immunità dalla giurisdizione. In considerazione dei ricorsi pendenti presso la Corte internazionale de L'Aja, viene prorogato il termine di proroga concesso dal decreto legge 63/2010, per evitare contenziosi tra Stati.

Trasporto pubblico locale (articolo 27). Proroga, nell'ottica della razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica, dal mese di febbraio 2012, per il periodo 2012-2014, del riparto delle risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. L'individuazione dei criteri di riparto del fondo per la successiva erogazione, infatti, non può prescindere da una complessiva strategia condivisa tra il Governo e le Regioni, tesa alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intero trasporto pubblico locale, settore fortemente compromesso da una situazione di grave crisi. Con lo scopo di verificare costantemente l'andamento del settore e del processo di razionalizzazione ed efficientamento dell'intero trasporto pubblico locale, al predetto Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto vengono, inoltre, attribuiti compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'intesa sopra citata. Resa graduale l'applicazione del nuovo limite di indebitamento limitatamente agli impegni per le spese di investimento assunti alla data del 14 novembre 2011.

Verifiche sismiche (articolo 3). Prorogate per un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall'articolo 32-bis del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, che ha istituito un apposito fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico. Prorogato anche il termine per la verifica di opere strategiche e rilevanti come le grandi dighe, in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche.

Vigili del Fuoco (articolo 15, comma 2). L'articolo 133, comma 1 del Dlgs 217/2005 prevede la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e la Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo. La disposizione viene ora ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2012.

 

 

 

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