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DECRETO 13 ottobre 2011 -Offerte lavoro pubblico su clic lavoro

 

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                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                           di concerto con

 

             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                           E L'INNOVAZIONE

 

  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo

in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di

congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di

servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di

apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il

lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di

controversie di lavoro", ed, in particolare, l'art. 48, comma 6,  che

aggiunge il comma 1-bis all'art. 15 del predetto decreto  legislativo

10 settembre 2003, n. 276;

  Visto l'art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10  settembre

2003, n. 276, aggiunto dall'art. 48, comma 6, della legge 4  novembre

2010, n. 183, che, tra l'altro, prevede che con decreto del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per

la pubblica amministrazione e l'innovazione,  sentita  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  informazioni

relative alle  procedure  comparative  previste  dall'art.  7,  comma

6-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  alle

procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36  del

medesimo decreto che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,

comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono

tenute a conferire ai nodi regionali  e  interregionali  della  borsa

continua nazionale del lavoro entro il termine  di  cinque  giorni  a

decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante

"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di

ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

  Visto, in particolare, l'art. 11, comma  1,  del  predetto  decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  che  definisce  la  trasparenza

come accessibilita' totale che le amministrazioni garantiscono  anche

attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione   sui   propri   siti

istituzionali   delle   informazioni   concernenti    ogni    aspetto

dell'organizzazione,  allo  scopo  di  favorire  forme   diffuse   di

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'

e  che  prevede  altresi'  che  la  trasparenza  costituisce  livello

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni  pubbliche

ai  sensi  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della

Costituzione;

  Visto, altresi', l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto,  secondo

cui le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima  trasparenza

in ogni fase del ciclo di gestione della performance;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche";

  Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165, ed in particolare il comma 6 che disciplina la possibilita'  per

le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte

con personale in servizio, di conferire  incarichi  individuali,  con

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale  o  coordinata  e

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione

anche universitaria, previa determinazione della durata,  del  luogo,

dell'oggetto e del compenso della collaborazione;

  Visto, inoltre, l'art.  7,  comma  6-bis,  del  richiamato  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che le amministrazioni

pubbliche  disciplinano  e  rendono  pubbliche,  secondo   i   propri

ordinamenti,  procedure  comparative  per   il   conferimento   degli

incarichi di collaborazione;

  Visto, altresi', l'art. 35  del  medesimo  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, il quale tra  l'altro  prevede  che  l'assunzione

nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite  procedure  selettive

che garantiscano in misura  adeguata  l'accesso  dall'esterno  ovvero

mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento,  ai

sensi della legislazione vigente, per le qualifiche e i profili per i

quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e, per

le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo  1999,  n.  68,

mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

ai   sensi   della   vigente   normativa,   previa   verifica   della

compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per  il

coniuge superstite e per i figli del personale  delle  Forze  armate,

delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e

del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del

servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'

organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.  466,  e  successive

modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata

diretta nominativa;

  Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che

dispone che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le

amministrazioni   pubbliche   nel   rispetto   delle   procedure   di

reclutamento  vigenti  possono  avvalersi  delle  forme  contrattuali

flessibili di assunzione e di  impiego  del  personale  previste  dal

codice civile e  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato

nell'impresa, tra  cui  rientrano  i  contratti  di  lavoro  a  tempo

determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli  altri  rapporti

formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.

487, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici

impieghi», ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede  che  i

bandi di concorso sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica Italiana  e  che  per  gli  enti  locali  territoriali  la

pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui  al  comma  1

puo' essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso  di  concorso

contenente gli estremi del bando e l'indicazione della  scadenza  del

termine per la presentazione delle domande;

  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008   n.   133,   recante

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la

perequazione Tributaria"  che  all'art.  18,  comma  1,  in  tema  di

reclutamento del personale delle societa' pubbliche, prevede  che  le

societa'  che   gestiscono   servizi   pubblici   locali   a   totale

partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e

modalita' per il reclutamento del personale  e  per  il  conferimento

degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art.

35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il successivo comma

2 stabilisce che le altre societa' a partecipazione pubblica totale o

di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e  modalita'

per il  reclutamento  del  personale  e  per  il  conferimento  degli

incarichi  nel  rispetto   dei   principi,   anche   di   derivazione

comunitaria,  di  trasparenza,  pubblicita'  e  imparzialita',  fermo

restando che, secondo il comma 3, le disposizioni  dell'articolo  non

si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati;

  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante

"Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del

lavoro,  di  cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30",  ed,  in

particolare, il Titolo III - Capo I, in tema di  somministrazione  di

lavoro e  il  Titolo  VII  -  Capo  II  -,  in  tema  di  prestazioni

occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti;

  Visti decreti interministeriali  del  13  ottobre  2004  e  del  30

ottobre 2007  concernenti  l'individuazione  degli  standard  tecnici

della borsa continua nazionale del lavoro;

  Considerata  l'esigenza  di  favorire  la  maggiore  efficienza   e

trasparenza del mercato del lavoro pubblico,  nonche'  di  assicurare

l'uniformita'  sul  territorio  nazionale  e  la  tempestivita'   del

conferimento delle informazioni e dei dati  previsti  dal  richiamato

art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.

276, in applicazione degli articoli 51 e  97  della  Costituzione  in

materia di pubblici concorsi;

  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta

del 22 settembre 2011;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

 

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

  "Cliclavoro",  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro  di  cui

all'art. 2, comma 1 lett. g), del decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276 e successive modificazioni;

  "soggetti obbligati", le amministrazioni pubbliche di cui  all'art.

1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  le

societa' pubbliche di cui all'art. 18  del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto  2008,

n. 133;

  "procedure di selezione e  avviamento",  le  procedure  comparative

previste dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo  30  marzo

2001,  n.  165,   svolte   per   l'attribuzione   di   incarichi   di

collaborazione, di natura occasionale e  coordinata  e  continuativa,

nonche',  in  base  agli  articoli  35  e  36  del  medesimo  decreto

legislativo, le procedure selettive e di avviamento per  l'assunzione

di personale a tempo indeterminato e determinato e con  contratti  di

formazione e lavoro, le altre procedure previste dalla legge  per  la

costituzione di rapporti di lavoro di tipo  flessibile,  tra  cui  la

somministrazione di lavoro e il  lavoro  accessorio  ed,  infine,  le

richieste di avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento.

Vi rientrano, altresi', le  procedure  corrispondenti  alle  predette

tipologie di reclutamento, nel rispetto della normativa  di  settore,

delle societa' individuate di cui all'art. 18  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133.

 

                                     Art. 2 
 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce gli standard e le  regole  per  la
trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi  alle
procedure  di  selezione  e  di  avviamento  da  parte  dei  soggetti
obbligati a Cliclavoro, al fine di favorire  la  maggiore  efficienza
del mercato del lavoro e assicurare l'uniformita' e la  tempestivita'
delle comunicazioni sul territorio nazionale. 
  2. Il conferimento delle informazioni  e  dei  dati  e'  effettuato
anche nel rispetto dei principi di trasparenza di  cui  all'art.  11,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  le
conseguenze ivi disciplinate. 

 

Art. 3 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Sono adottati i moduli "Richieste di Personale" e "Procedura  di
selezione"  di   cui   all'allegato   A,   secondo   i   sistemi   di
classificazione  di  cui  all'allegato  B,  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
  2. I soggetti obbligati sono tenuti  a  conferire  le  informazioni
contenute nel modulo "Richieste di personale" nei termini  e  con  le
modalita' indicate  nei  successivi  articoli  4  e  5  del  presente
decreto. 
  3. I soggetti obbligati possono altresi' conferire le  informazioni
contenute nel modulo "Procedure di selezione" per  rendere  pubbliche
le fasi successive a quella di cui al comma 2, nei termini e  con  le
modalita' indicate  nei  successivi  articoli  4  e  5  del  presente
decreto.  Per  tali  informazioni  restano  fermi  gli  obblighi   di
pubblicita' sui siti istituzionali dei soggetti di  cui  all'art.  1,
come previsto dalla normativa vigente. 
                               Art. 4 
 
 
                               Termini 
 
  1. I soggetti obbligati conferiscono le informazioni relative  alla
fase di avvio delle procedure di selezione e  avviamento,  attraverso
il modulo "Richieste di personale" di cui all'allegato  A,  entro  il
termine di cinque giorni a decorrere dalla data di: 
  pubblicazione del bando di concorso o  del  relativo  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero dalla data  della
richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento,
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato  e
con contratti di formazione e lavoro, comprese le categorie protette; 
  pubblicazione  dell'avviso   di   selezione   sul   sito   internet
istituzionale per i contratti  di  collaborazione  e  per  il  lavoro
accessorio; 
  aggiudicazione  definitiva  della   gara   per   i   contratti   di
somministrazione. 
  2. Le informazioni relative alle fasi successive a quella di cui al
comma 1 possono essere conferite, attraverso il modulo "Procedura  di
selezione" di cui all'allegato A, entro cinque giorni dalla  data  di
adozione del provvedimento che le definisce. 
  3. Per le societa' individuate dall'art. 18  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, il termine di cinque giorni di cui ai commi 1  e
2 decorre dalla data di adozione dei  corrispondenti  atti  da  parte
degli organi competenti. 
                               Art. 5 
 
 
                      Modalita' di trasmissione 
 
  1. Il modulo "Richieste di Personale" di  cui  all'allegato  A,  ed
eventualmente il modulo "Procedura di selezione" di cui  al  medesimo
allegato, e' trasmesso  alla  borsa  continua  nazionale  del  lavoro
attraverso  la  compilazione  del  modulo  predisposto  nell'apposita
sezione presente sul sistema Cliclavoro. 
  2. Il modulo trasmesso con le modalita' di cui al presente articolo
soddisfa i requisiti della forma scritta e la trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. 
  3.  Cliclavoro  rilascia   ricevuta   dell'avvenuta   comunicazione
indicante la data di trasmissione che fa fede, salvo prova di falso. 
Art. 6 
 
 
                   Monitoraggio delle informazioni 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica redige, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno,  una
reportistica, relativa all'anno precedente,  delle  informazioni  sul
lavoro pubblico presenti su Cliclavoro. La  reportistica  viene  resa
pubblica sui  siti  istituzionali  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Art. 7 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Con Direttiva del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
sono definite le linee guida di attuazione del presente decreto,  con
possibilita' di prevedere una fase sperimentale di applicazione della
normativa, non superiore a dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' previste  dal
presente decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il presente decreto, che sara' inoltrato ai competenti organi di
controllo, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2011 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          

 

 

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