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 Regolamento 21 dicembre 2011-Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Regolamento in materia di procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 207/2010.

 

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(GU n. 14 del 18-1-2012)

 

 

 IL CONSIGLIO

 Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e in particolare gli articoli 73 e 75;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, gli articoli 6, comma 7, lettera m) e 40, comma 9-ter;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare il procedimento ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 in tema di rilascio del nulla osta ivi previsto e delle connesse verifiche sulla documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 in sede di rilascio dell'attestazione;

 

 E m a n a

il seguente:

 

 

Regolamento in materia di procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 207/2010.

 

 

 Art. 1

 Definizioni

 Ai fini del presente regolamento si intende per:

Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Consiglio, il Consiglio dell'autorita';

Direzione generale competente, il dirigente preposto alla direzione generale vigilanza sistema di qualificazione e sanzionatorio;

U.O. competente, l'Unita' organizzativa che, in base ai regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'autorita', e' competente per il procedimento;

Responsabile del procedimento, il dirigente preposto all'Unita' organizzativa competente cui e' assegnata la responsabilita' dell'istruttoria del procedimento;

SOA, le societa' organismi di attestazione;

SOA richiedente, la SOA che presenta istanza di rilascio del nulla osta;

SOA vigilata, la SOA cui e' richiesta l'esibizione della documentazione e che ha rilasciato l'attestazione oggetto di verifica;

Impresa, l'impresa titolare dell'attestazione oggetto di verifica;

Codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

Casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 

 

 Art. 2

Oggetto

 Il presente regolamento disciplina il procedimento ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per l'acquisizione, da parte della SOA richiedente, del nulla osta a richiedere la documentazione e gli atti utilizzati da altre SOA per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli arti. 78 e 79 per il rilascio dell'attestazione, nonche' per le connesse verifiche a carico della SOA richiedente, volte a verificare che l'attestazione oggetto di accertamento sia stata rilasciata in conformita' alle disposizioni relative ai requisiti di qualificazione contenute nel nuovo Regolamento, e per i consequenziali provvedimenti previsti dal medesimo art. 75.

 

 

 Art. 3

Ambito di applicazione

 La richiesta di nulla osta per l'acquisizione della documentazione puo' essere formulata dalla SOA che abbia rilasciato ad un'impresa un'attestazione ai sensi del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 o che abbia sottoscritto con un'impresa un contratto per la qualificazione successivamente all'entrata in vigore del citato regolamento. L'istanza deve essere formulata per l'acquisizione di documentazione detenuta da altra SOA che si ritiene abbia rilasciato, alla medesima impresa, attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del regolamento. La richiesta deve avere ad oggetto la documentazione e gli atti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, utilizzati per il rilascio dell'attestazione di cui si sospetta l'irregolarita'. La possibilita' di controllo e' limitata alle attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

 

 

 Art. 4

Contenuto della domanda

 La domanda, a pena di improcedibilita', deve contenere l'esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione della SOA a richiedere la documentazione e una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarita'. La domanda deve, inoltre, indicare, nel dettaglio, la documentazione di cui si richiede l'acquisizione, che deve risultare strettamente inerente alle presunte irregolarita' e consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui si sospetta la violazione. La domanda deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il rapporto intercorso tra la SOA richiedente e l'impresa

titolare dell'attestazione oggetto di verifica e da tutta la documentazione probatoria delle presunte irregolarita'. La SOA richiedente deve dimostrare di aver effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarita' (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati accredia, casellario informatico, visure camerali, forum SOA) prima dell'inoltro dell'istanza di nulla osta all'AVCP.

 

 

 Art. 5

 Procedimento per il rilascio del nulla osta

5.1 Verifica preliminare di procedibilita' ed ammissibilita' dell'istanza

L'U.O. competente, individuato nell'ufficio UVA (Ufficio per la vigilanza sull'attivita' di attestazione) deputato al controllo sulla SOA vigilata, ricevuta dalla SOA la richiesta di nulla osta, verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilita' delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente art. 4. L'improcedibilita' sara' oggetto di comunicazione nei confronti della SOA richiedente. Per le istanze ritenute procedibili, l'U.O. verifica la sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarita', procedendo alla dichiarazione di inammissibilita' delle domande i cui profili di presunte irregolarita' risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi di cui al precedente articolo consultabili dalle SOA e dall'autorita'.

5.2 Avvio del procedimento

Qualora l'istanza risulti procedibile e ammissibile, l'U.O. competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 alla SOA richiedente. Contestualmente l'U.O. informa la SOA vigilata e, per conoscenza, l'impresa titolare dell'attestazione, della pervenuta richiesta di nulla osta, assegnando alla SOA vigilata il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire eventuali elementi ostativi all'accesso. L'accesso sara' consentito anche nei confronti di documentazione contenente dati sensibili e giudiziari nei limiti in cui la stessa risulti indispensabile per la verifica del requisito di cui si sospetta la carenza. Entro il termine di dieci giorni la SOA vigilata potra' proporre motivata opposizione alla richiesta, nella quale la stessa potra' addurre elementi di inammissibilita' dell'istanza oppure elementi in ordine alla mancanza di legittimazione della SOA richiedente. Non risultano ammesse nella presente fase osservazioni attinenti al merito della presunta irregolarita' che saranno oggetto di contraddittorio nella eventuale successiva fase del procedimento prevista nel comma 3 dell'art. 75.

 

5.3 Provvedimento finale di nulla osta

L'Autorita', valutate le eventuali osservazioni della SOA vigilata, conclude il procedimento con un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'avvio del procedimento, la cui decorrenza rimane sospesa per tutto il tempo necessario ad ogni esigenza istruttoria e per acquisire le eventuali osservazioni.

Il provvedimento, da emanarsi a cura della competente direzione generale, deve essere, sia in caso di rilascio del nulla osta che in caso di rigetto dell'istanza, comunicato da parte della stessa alla SOA richiedente, alla SOA vigilata e, per conoscenza, all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di verifica.

Con il provvedimento finale che concede il nulla osta, l'autorita' assegna il termine di trenta giorni alla SOA vigilata per consentire l'acquisizione dei documenti richiesti e l'ulteriore termine di trenta giorni alla SOA richiedente entro il quale dovra' essere comunicato all'autorita' l'esito delle valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'attestazione oggetto di verifica. La SOA richiedente dovra' fornire all'autorita' l'informativa di conclusione delle verifiche anche nell'ipotesi in cui non risultino accertati elementi di irregolarita' ed allegare in ogni caso alla nota informativa la documentazione acquisita (verbale di accesso agli atti e relativi documenti).

 

 

 Art. 6

 Procedimento per l'annullamento dell'attestazione ex art. 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010

6.1 Fase istruttoria

L'U.O. competente, ricevuta dalla SOA richiedente la comunicazione di cui al punto 5.3 in merito all'irregolarita' dell'attestazione per essere stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dal regolamento e la relativa documentazione che la stessa e' tenuta ad inviare nel rispetto del presente regolamento, avvia il procedimento per l'annullamento dell'attestazione oggetto di verifica ai sensi dell'art. 75, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Nella comunicazione di avvio del procedimento inoltrata alla SOA richiedente, alla SOA vigilata e all'impresa devono essere almeno indicati:

a) l'oggetto del procedimento;

b) il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'invio di controdeduzioni e/o documentazione;

c) l'ufficio presso cui e' possibile avere accesso agli atti del procedimento;

d) il responsabile del procedimento;

e) il termine di conclusione del procedimento;

f) l'informazione che all'esito della decisione del consiglio di cui al successivo punto 6.3 si procedera' all'inserimento delle annotazioni di competenza nel casellario informatica previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Il responsabile del procedimento puo' richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli operatori economici, alle SOA nonche' ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso.

La richiesta di informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare:

a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i documenti;

b) il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale dovra' essere trasmessa la risposta e/o la documentazione richiesta e le sanzioni previste in caso di inottemperanza nel termine assegnato;

c) le modalita' della risposta.

Gli elementi istruttori di novita' e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alla SOA e all'impresa interessata con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per le eventuali controdeduzioni e/o documenti.

 

6.2 Rimessione atti al consiglio

All'esito delle valutazioni istruttorie gli uffici sottopongono al consiglio le risultanze degli accertamenti per l'adozione del provvedimento finale.

Prima dell'adozione del provvedimento finale il consiglio puo' sentire in audizione l'impresa interessata, la SOA richiedente e quella vigilata, nonche' eventuali altri soggetti che detengano informazioni utili alla definizione del procedimento.

L'U.O. competente, nell'ipotesi di cui al precedente punto, procede alla convocazione in forma scritta dei soggetti interessati all'audizione disposta dal consiglio, indicando:

a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti;

b) la data prevista per l'audizione.

 

6.3 Provvedimento finale

Il consiglio dell'autorita', acquisiti gli esiti istruttori, se ritiene infondate le motivazioni addotte dalla SOA richiedente a sostegno della

irregolarita' dell'attestazione, delibera l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento dell'attestazione, informando degli esiti la SOA richiedente, la SOA vigilata e l'impresa.

Il consiglio, ove ritenga che l'attestazione oggetto di verifica sia stata rilasciata in modo non conforme alle disposizioni del regolamento, dispone la comunicazione delle risultanze istruttorie a cura dell'U.O. competente alla SOA vigilata ed all'impresa e, per conoscenza, alla SOA richiedente, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni. A seguito dell'esame delle risultanze dell'attivita' istruttoria e all'esito di eventuale audizione, se ritiene di confermare la sussistenza dei presupposti per l'annullamento dell'attestazione, il consiglio adotta il provvedimento finale nel quale sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione e dispone l'annullamento dell'attestazione nell'ambito dei poteri di cui all'art. 6, comma 7, lettera m) del codice dei contratti pubblici e l'inserimento della notizia nel casellario informatico di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Il provvedimento e' comunicato all'impresa, alla SOA richiedente ed alla SOA vigilata.

Il provvedimento finale e' adottato dal consiglio entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento.

Il termine per l'adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attivita' istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.

 

 

 Art. 7

 Procedimento sanzionatorio ex art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 a carico della SOA vigilata

 Qualora, all'esito della comunicazione della SOA richiedente di cui all'art. 5.3 del presente regolamento, l'U.O. competente ritenga la sussistenza di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, acquisito ogni elemento utile, propone al consiglio l'avvio del procedimento. All'esito della relativa deliberazione consiliare, l'U.O. competente avvia il procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo secondo le previsioni contenute nel "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 «(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.77 del 4 aprile 2011- Suppl. ordinario n. 91).

 

 

 Art. 8

 Comunicazioni

 Nell'ambito del procedimento, le comunicazioni, le richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate dall'autorita' e ad essa inviate possono essere effettuate con le seguenti modalita':

posta elettronica certificata;

lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

consegna a mano contro ricevuta;

telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento.

 

 

 Art. 9

Entrata in vigore

 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 Roma, 21 dicembre 2011

 

 Il Presidente f.f.: Santoro

 

 

 Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 gennaio 2012.

 Il segretario: Esposito

 

 

 

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