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LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217     
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010

 

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            Capo I
 
 Disposizioni generali
 

 

         

       

 

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

                              Promulga

 

la seguente legge:

                               Art. 1

 

 

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di

                      disposizioni comunitarie

 

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme

comunitarie nell'ordinamento nazionale il  Governo,  fatte  salve  le

norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due  anni  dalla

data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti

sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi

contenuti in direttive comunitarie attuate  in  via  regolamentare  o

amministrativa, ai  sensi  delle  leggi  comunitarie  vigenti,  o  in

regolamenti comunitari pubblicati alla  data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, per i quali non  sono  gia'  previste  sanzioni

penali o amministrative.

  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con  decreti

legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23  agosto

1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o

del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,

di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti

legislativi si informano ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui

all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4  giugno  2010,  n.

96.

  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui  al  presente  articolo

sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica

per  l'espressione  del  parere  da  parte  dei   competenti   organi

parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e  8

dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

 

       

     

         

            Capo I
 
 Disposizioni generali
 

 

         

       

                               Art. 2

 

 

              Oneri relativi a prestazioni e controlli

 

  1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli,  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  2  e  2-bis,

della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.

 

       

     

         

            Capo I
 
 Disposizioni generali
 

 

         

       

                               Art. 3

 

 

Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate

                     dalle direttive comunitarie

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della  finanza  pubblica,  con  le  modalita'  e  secondo  i

principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20  della  legge  15

marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni,  entro  ventiquattro

mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti

legislativi adottati ai sensi della presente  legge,  testi  unici  o

codici di settore delle  disposizioni  dettate  in  attuazione  delle

deleghe  conferite  dalla  presente  legge  per  il  recepimento   di

direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre

norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici

o i codici  di  settore  riguardino  i  principi  fondamentali  nelle

materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in

altre materie di  interesse  delle  regioni,  i  relativi  schemi  di

decreto  legislativo  sono  sottoposti  al  parere  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della  Commissione

parlamentare per le questioni regionali.

  2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano

materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici

o nei codici  di  settore  non  possono  essere  abrogate,  derogate,

sospese o comunque modificate, se  non  in  modo  esplicito  mediante

l'indicazione puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare,  derogare,

sospendere o modificare.

 

       

     

         

            Capo I
 
 Disposizioni generali
 

 

         

       

                               Art. 4

 

 

              Missioni connesse con gli impegni europei

 

  1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo  6

del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive

modificazioni,  non  si  applica  alle  missioni  indispensabili   ad

assicurare la partecipazione  a  riunioni  nell'ambito  dei  processi

decisionali dell'Unione europea e degli organismi  internazionali  di

cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni  nei  Paesi  beneficiari

degli aiuti erogati da parte dei  medesimi  organismi  e  dell'Unione

europea.

  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle  risorse

finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 5

 

 

Modifiche al codice del consumo in materia di  servizi  finanziari  a

                              distanza

 

  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)  all'articolo  67-quinquies,  comma  1,  la  lettera   b)   e'

sostituita dalla seguente:

      «b) l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore  stabilito

nello  Stato  membro  di  residenza  del  consumatore  e  l'indirizzo

geografico rilevante nei rapporti tra consumatore  e  rappresentante,

quando tale rappresentante esista»;

    b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole:  «,

nonche'   ai   contratti   di   assicurazione   obbligatoria    della

responsabilita' civile per i danni derivanti dalla  circolazione  dei

veicoli a motore e  dei  natanti,  per  i  quali  si  sia  verificato

l'evento assicurato» sono soppresse;

    c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici

giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta

giorni»;

    d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici

giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta

giorni».

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 6

 

Delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  2009/65/CE,  in

  materia  di  organismi  di  investimento   collettivo   in   valori

  mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di

  fusioni e scissioni,  e  2009/110/CE,  relativa  agli  istituti  di

  moneta elettronica

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente

del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e

del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i

Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/65/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  concernente

il coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e

amministrative  in  materia  di  taluni  organismi  di   investimento

collettivo in valori mobiliari (OICVM)  (rifusione),  alla  direttiva

2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre

2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e

82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi

in materia di relazioni e di documentazione  in  caso  di  fusioni  e

scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio  e

la vigilanza prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti  di  moneta

elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che

abroga la direttiva 2000/46/CE.

  2. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione

della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre  che  dei

principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo  2  della

legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di

intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al

corretto ed integrale recepimento della direttiva  e  delle  relative

misure di esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  confermando,  ove

opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le

competenze e i  poteri  di  vigilanza  alla  Banca  d'Italia  e  alla

Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB)  secondo

quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

    b) prevedere, in conformita' alla disciplina della  direttiva  in

esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo  unico  di

cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  per  consentire  che  una

societa' di gestione del risparmio possa istituire  e  gestire  fondi

comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri  e  che  una

societa' di gestione armonizzata  possa  istituire  e  gestire  fondi

comuni di investimento armonizzati in Italia;

    c) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina

della direttiva in esame,  le  opportune  modifiche  alle  norme  del

citato testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998

concernenti la libera  prestazione  dei  servizi  e  la  liberta'  di

stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di

garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia

sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di  costituzione

e di funzionamento dei fondi comuni di  investimento  armonizzati,  e

che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva  del

risparmio  da  parte  di  succursali  delle  societa'   di   gestione

armonizzate  avvenga  nel  rispetto  delle  regole  di  comportamento

stabilite nel citato testo unico;

    d) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  in  relazione

alle rispettive competenze, i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine

previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE,  secondo

i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato

testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e

successive modificazioni;

    e) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al

decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della

direttiva in materia  di  fusioni  transfrontaliere  di  OICVM  e  di

strutture master-feeder;

    f) introdurre norme di coordinamento con  la  disciplina  fiscale

vigente in materia di OICVM;

    g)  ridefinire  con  opportune  modifiche,  in  conformita'  alle

definizioni e alla disciplina della citata direttiva  2009/65/CE,  le

norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del

1998 concernenti l'offerta in Italia di  quote  di  fondi  comuni  di

investimento armonizzati;

    h) attuare le misure di tutela  dell'investitore  secondo  quanto

previsto  dalla  direttiva,  in  particolare  con  riferimento   alle

informazioni   per   gli   investitori,   adeguando   la   disciplina

dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;

    i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle  societa'

di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della  direttiva,

in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di  cui  al

decreto legislativo  n.  58  del  1998,  e  nei  limiti  massimi  ivi

previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

    l) in coerenza con quanto previsto  alla  lettera  i),  apportare

alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria  ai

sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del

1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni  caso  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione  dei

criteri applicativi e delle relative procedure,  efficaci  misure  di

deflazione del contenzioso, nonche'  l'adeguamento  della  disciplina

dei controlli e della vigilanza e delle  forme  e  dei  limiti  della

responsabilita' dei soggetti  preposti,  comunque  nel  rispetto  del

principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo  agli  analoghi

modelli  normativi  nazionali  o  dell'Unione  europea,  a  tal  fine

prevedendo:

      1) in  presenza  di  mutamenti  della  disciplina  applicabile,

l'estensione del principio del favor rei;

      2) la  generalizzazione  della  responsabilita'  delle  persone

fisiche  responsabili  che  svolgono  funzioni  di   amministrazione,

direzione e controllo per le violazioni  previste  dal  citato  testo

unico, con  responsabilita'  solidale  dell'ente  di  appartenenza  e

diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime;

      3)  l'estensione  dell'istituto  dell'oblazione  e   di   altri

strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con  gli

opportuni   adattamenti,   della   disciplina   prevista   ai   sensi

dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  per  le

violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito

della disciplina degli intermediari e dei mercati;

      4) una revisione dei minimi e dei  massimi  edittali,  in  modo

tale da assicurare il  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita',

dissuasivita' e  adeguatezza  previsti  dalla  normativa  dell'Unione

europea;

      5)  una  nuova  disciplina  relativa   alla   pubblicita'   dei

procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del  testo  unico

di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

      6) la destinazione delle risorse del Fondo di  garanzia  per  i

risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo  8  del  decreto

legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei  limiti

delle disponibilita' del Fondo, dei  danni  patrimoniali  conseguenti

alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti  III  e  IV  del

testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  apportando

alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;

    m) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina

della citata direttiva 2009/65/CE e  ai  criteri  direttivi  previsti

dalla presente legge,  le  occorrenti  modificazioni  alla  normativa

vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori  interessati

dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di  realizzare  il  migliore

coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

    n) apportare al citato testo unico di cui al decreto  legislativo

n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la  disciplina

applicabile  ai  fondi  gestiti  da  una  societa'  di  gestione  del

risparmio  (SGR)  in  liquidazione  coatta   amministrativa   e   per

prevedere, anche nei  casi  in  cui  la  SGR  non  sia  sottoposta  a

liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei

creditori qualora le attivita'  del  fondo  siano  insufficienti  per

l'adempimento delle relative obbligazioni.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e

le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita'  previste

con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 7

 

Delega al Governo  per  il  recepimento  della  direttiva  2010/73/UE

  recante  la  modifica  delle  direttive  2003/71/CE   relativa   al

  prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione  alla

  negoziazione    di    strumenti    finanziari     e     2004/109/CE

  sull'armonizzazione degli obblighi di  trasparenza  riguardanti  le

  informazioni sugli emittenti i cui valori  mobiliari  sono  ammessi

  alla negoziazione in un mercato regolamentato

 

  1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  un  decreto  legislativo

recante le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla  direttiva

2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre

2010,  recante  modifica  delle  direttive  2003/71/CE  relativa   al

prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla

negoziazione    di     strumenti     finanziari     e     2004/109/CE

sull'armonizzazione degli  obblighi  di  trasparenza  riguardanti  le

informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e

criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2  della  legge  4

giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi

specifici:

    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di

intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al

corretto recepimento della  direttiva  e  delle  relative  misure  di

esecuzione nell'ordinamento  nazionale,  in  particolare  per  quanto

attiene  alla   disciplina   degli   emittenti,   del   prospetto   e

dell'ammissione  a  negoziazione   in   un   mercato   regolamentato,

confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e

lasciando  invariate  le  competenze  in  materia   attribuite   alla

Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa  secondo  quanto

previsto dal citato testo unico;

    b) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina

della direttiva in  esame  e  ai  criteri  direttivi  previsti  dalla

presente legge, le occorrenti modificazioni alla  normativa  vigente,

anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori  interessati  dalla

normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento

con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione  degli

oneri che gravano sugli emittenti, senza  tuttavia  compromettere  la

tutela degli investitori e  il  corretto  funzionamento  dei  mercati

degli  strumenti  finanziari  e   armonizzando   le   responsabilita'

sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli  altri  Stati

membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva;

    c) apportare alla disciplina vigente in materia le  modificazioni

occorrenti  perche',  in  armonia   con   le   disposizioni   europee

applicabili,  sia  possibile  procedere  alla  semplificazione  delle

procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione  dei  prospetti,

differenziando l'applicazione  degli  obblighi  informativi  e  degli

altri adempimenti  sulla  base  delle  caratteristiche  e  differenze

esistenti tra i vari mercati e  delle  specificita'  degli  strumenti

finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del  prospetto

o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti,

apportando le modifiche occorrenti alla  disciplina  delle  procedure

decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo

all'adeguamento della disciplina dei controlli e  della  vigilanza  e

delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti,

comunque nel rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  anche

avendo  riguardo  agli  analoghi  modelli   normativi   nazionali   o

dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei  titoli

diffusi, in maniera da non  disincentivare  gli  emittenti  esteri  a

richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e  da  non  penalizzare

questi ultimi nella competizione internazionale, nonche'  in  maniera

da considerare l'impatto della disciplina  sui  piccoli  intermediari

che fanno ricorso alla negoziazione delle  proprie  obbligazioni  sui

predetti mercati.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 8

 

Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   2010/24/UE

  sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero  dei  crediti

  risultanti da dazi, imposte ed altre misure,  nonche'  disposizioni

  in materia di imposta sul valore aggiunto

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla

data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche

europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti

legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/24/UE   del

Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di

recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

  2.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive  2009/69/CE   e

2009/162/UE, nonche' di adeguare  l'ordinamento  nazionale  a  quello

dell'Unione europea, al decreto del Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 6:

      1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso;

      2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:

        «In deroga al terzo e al  quarto  comma,  le  prestazioni  di

servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un  soggetto  passivo  non

stabilito nel territorio  dello  Stato  a  un  soggetto  passivo  ivi

stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui  agli

articoli  7-quater  e  7-quinquies,  rese  da  un  soggetto   passivo

stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non

e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in  cui  sono

ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla  data

di maturazione dei corrispettivi.  Se  anteriormente  al  verificarsi

degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte

il corrispettivo, la prestazione di servizi  si  intende  effettuata,

limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le  stesse

prestazioni, se effettuate  in  modo  continuativo  nell'arco  di  un

periodo superiore a un anno  e  se  non  comportano  pagamenti  anche

parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate  al  termine

di  ciascun  anno  solare  fino  all'ultimazione  delle   prestazioni

medesime»;

    b) all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «Trattato

istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite  dalle  seguenti:

«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

    c) all'articolo 7-bis, comma 3:

      1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante  sistemi

di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia  elettrica»

sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni  di  gas  attraverso  un

sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete

connessa a tale sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le

cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di

raffreddamento»;

      2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'»  sono

sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o

di freddo»;

    d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g)  e'  sostituita

dalla seguente:

      «g) la concessione dell'accesso a un sistema  di  gas  naturale

situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa  a  un  tale

sistema,  al   sistema   dell'energia   elettrica,   alle   reti   di

riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o

distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri

servizi direttamente collegati»;

    e) all'articolo 8-bis, primo comma:

      1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi»  sono

inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in  alto  mare  e»  e

dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le  seguenti:  «nonche'

le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;

      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

        «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e  243

del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo

15 marzo 2010, n. 66»;

      3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;

      4) alla lettera d), le parole: «escluso, per  le  navi  adibite

alla pesca costiera  locale,  il  vettovagliamento»  sono  sostituite

dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le

provviste di bordo»;

      5) alla lettera e):

        5. 1) le parole: «di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;

        5. 2)  le  parole:  «di  cui  alle  lettere  a)  e  b)»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;

      6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

        «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da  quelle  di  cui

alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai  bisogni  delle

navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis)  e  c)  e  del

loro carico»;

    f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole:  «di  cui  al

terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite  dalle

seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;

    g) all'articolo 17, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Nel caso  delle  prestazioni  di  servizi  di  cui

all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un  altro

Stato membro dell'Unione, il  committente  adempie  gli  obblighi  di

fatturazione  e  di  registrazione  secondo  le  disposizioni   degli

articoli  46  e  47  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e

successive modificazioni»;

    h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, e nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  d)  del

secondo comma del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti

di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per  un

importo  superiore  al  50  per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le

operazioni effettuate, prestazioni di  lavorazione  relative  a  beni

mobili  materiali,  prestazioni  di  trasporto  di  beni  e  relative

prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai

trasporti di beni e relative prestazioni di  intermediazione,  ovvero

prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  lettera

a-bis)»;

    i) all'articolo 67:

      1) al comma 1, lettera a), le parole: «,  con  sospensione  del

pagamento  dell'imposta  qualora  si  tratti  di  beni  destinati   a

proseguire  verso  altro  Stato  membro  della  Comunita'   economica

europea» sono soppresse;

      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il

pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati

a essere trasferiti in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,

eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui  all'allegato

72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2  luglio

1993,   e   successive   modificazioni,    previamente    autorizzate

dall'autorita' doganale.

        2-ter. Per fruire della sospensione di  cui  al  comma  2-bis

l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di

identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in  un  altro

Stato membro nonche', a  richiesta  dell'autorita'  doganale,  idonea

documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi  beni

in un altro Stato membro dell'Unione»;

    l)  all'articolo  68,  la  lettera  g-bis)  e'  sostituita  dalla

seguente:

      «g-bis) le importazioni di  gas  mediante  un  sistema  di  gas

naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso

da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale

o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore  o

di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;

    m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - (Operazioni non  imponibili).  -  1.  Agli  effetti

dell'imposta, le seguenti  operazioni  sono  non  imponibili  e  sono

equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:

        a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

nei  confronti  delle  sedi  e  dei  rappresentanti   diplomatici   e

consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti

a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle

sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

        b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei  quartieri

generali  militari  internazionali  e  degli  organismi   sussidiari,

installati  in  esecuzione   del   Trattato   del   Nord   Atlantico,

nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   istituzionali,   nonche'

all'amministrazione   della   difesa   qualora   agisca   per   conto

dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;

        c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

nei  confronti   dell'Unione   europea,   della   Comunita'   europea

dell'energia atomica,  della  Banca  centrale  europea,  della  Banca

europea per gli investimenti e degli organismi istituiti  dall'Unione

cui si applica il protocollo sui privilegi e  sulle  immunita'  delle

Comunita'  europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile  1965,   reso

esecutivo con legge 3 maggio 1966, n.  437,  alle  condizioni  e  nei

limiti fissati da  detto  protocollo  e  dagli  accordi  per  la  sua

attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che  cio'  non  comporti

distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei  confronti  di

imprese o  enti  per  l'esecuzione  di  contratti  di  ricerca  e  di

associazione conclusi con l'Unione, nei limiti,  per  questi  ultimi,

della partecipazione dell'Unione stessa;

        d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  e  delle  sue

istituzioni  specializzate  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni

istituzionali;

        e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

nei confronti dell'Istituto  universitario  europeo  e  della  Scuola

europea   di   Varese   nell'esercizio   delle    proprie    funzioni

istituzionali;

        f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da

quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali  organismi,

alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali

che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano  applicazione  per

gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di

beni e le prestazioni di servizi sono di importo  superiore  ad  euro

300; per gli enti indicati nella lettera a) le  disposizioni  non  si

applicano alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un

soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti

e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro  300  non  si

applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la

non  imponibilita'  relativamente  all'imposta  opera   alle   stesse

condizioni e negli stessi limiti in cui  viene  concessa  l'esenzione

dai diritti di accisa.

      3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali

relative  alle  imposte  sulla  cifra  di   affari   si   riferiscono

all'imposta sul valore aggiunto»;

    n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato;

    o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o

alla «Comunita' economica europea» ovvero  alle  «Comunita'  europee»

devono intendersi riferiti  all'«Unione  europea»  e  i  richiami  al

«Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea»  devono  intendersi

riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 38:

      1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

        «4-bis.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,

costituiscono prodotti soggetti  ad  accisa  i  prodotti  energetici,

l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali  definiti

dalle disposizioni dell'Unione europea  in  vigore,  escluso  il  gas

fornito mediante un sistema di gas naturale  situato  nel  territorio

dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»;

      2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:

        «c-bis) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di  gas

mediante  un  sistema  di  gas  naturale   situato   nel   territorio

dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia

elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o  di

raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive

modificazioni»;

    b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:

      «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni

di gas mediante un sistema di gas  naturale  situato  nel  territorio

dell'Unione europea o  una  rete  connessa  a  un  tale  sistema,  le

cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o  di  freddo

mediante reti  di  riscaldamento  o  di  raffreddamento,  nonche'  le

cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli  effetti

dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

  4. All'articolo 83  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

    «7-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  dei  controlli  in

materia di IVA  all'importazione,  con  provvedimento  del  direttore

dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto  con  il  direttore

dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in

vigore della presente disposizione, sono stabilite le  modalita'  per

l'attivazione di un  sistema  completo  e  periodico  di  scambio  di

informazioni tra l'autorita' doganale e quella  fiscale,  da  attuare

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica».

  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f)  a

m), e 3  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal

sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore  della

presente legge.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 9

 

Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/127/CE,

  relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE

  e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione  elettronica,

  2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia  e  di

  risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente

del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e

del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri

degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,

uno o piu' decreti legislativi per  dare  attuazione  alle  direttive

2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre

2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per

l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2009,  recante  modifica  della  direttiva

2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti

in materia di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della

direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento  dei  dati  personali  e

alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni

elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004  sulla  cooperazione

tra  le  autorita'  nazionali  responsabili   dell'esecuzione   della

normativa  a  tutela  dei  consumatori,  2009/140/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle

direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le

reti ed i servizi di comunicazione elettronica,  2002/19/CE  relativa

all'accesso alle reti di comunicazione  elettronica  e  alle  risorse

correlate,  e  all'interconnessione  delle  medesime   e   2002/20/CE

relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione

elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di

altre   risorse   dei   prodotti   connessi   all'energia,   mediante

l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi  relative   ai   prodotti

(rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

9  marzo  2011,  che  abroga  le  direttive  71/317/CEE,  71/347/CEE,

71/349/CEE,   74/148/CEE,   75/33/CEE,   76/765/CEE,   76/766/CEE   e

86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  recanti  le  norme  di

attuazione delle direttive 2009/136/CE e  2009/140/CE  sono  adottati

attraverso  l'adeguamento   e   l'integrazione   delle   disposizioni

legislative in materia di comunicazioni elettroniche,  di  protezione

dei dati personali e di tutela della vita privata nel  settore  delle

comunicazioni   elettroniche   e   di   apparecchiature    radio    e

apparecchiature terminali di  telecomunicazione,  anche  mediante  le

opportune modifiche al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di

cui al decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  al  codice  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio

2001, n. 269.

  3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi

e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,

e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

    «6-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  gli

operatori di rete  locale  che  d'intesa  tra  loro  raggiungano  una

copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione  nazionale

possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media

audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad  eccezione  di  quelli

integrati, anche con i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi  di  media

audiovisivi nazionali,  cosi'  come  definiti  precedentemente,  puo'

essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione  che  per

la stessa capacita' trasmissiva non vi sia  richiesta  da  parte  dei

soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio  delle  frequenze

utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1  della

legge 13 dicembre 2010, n. 220».

  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi',

nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

    a) garanzia di accesso al mercato con  criteri  di  obiettivita',

trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';

    b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla  Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi

della legge 4 agosto  1955,  n.  848,  nell'ambito  dei  procedimenti

restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

    c) gestione efficiente, flessibile  e  coordinata  dello  spettro

radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi

di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli  accordi

internazionali  pertinenti,  nonche'  nel  prioritario  rispetto   di

obiettivi d'interesse generale  o  di  ragioni  di  ordine  pubblico,

pubblica sicurezza e difesa;

    d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi  di  cui

alla lettera c), limitazioni proporzionate e non  discriminatorie  in

linea con quanto  previsto  nelle  direttive  in  recepimento  e,  in

particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso  senza

filo utilizzate per servizi di comunicazione  elettronica,  ove  cio'

sia necessario, al fine di evitare interferenze  dannose;  proteggere

la  salute   pubblica   dai   campi   elettromagnetici   riesaminando

periodicamente la  necessita'  e  la  proporzionalita'  delle  misure

adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare  la

massima  condivisione  delle  radiofrequenze;   salvaguardare   l'uso

efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

    e) rafforzamento delle prescrizioni in materia  di  sicurezza  ed

integrita' delle reti;

    f) rafforzamento  delle  prescrizioni  a  garanzia  degli  utenti

finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e  dei

portatori  di  esigenze  sociali  particolari,  anche  per  cio'  che

concerne le apparecchiature terminali;

    g)  rafforzamento  delle  prescrizioni  sulla   trasparenza   dei

contratti per la fornitura di servizi di  comunicazione  elettronica,

in tema di prezzi,  qualita',  tempi  e  condizioni  di  offerta  dei

servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita'

da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

    h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le  garanzie  nelle

comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge

14  novembre  1995,  n.  481,   con   riferimento   alla   disciplina

dell'incompatibilita'    sopravvenuta     ovvero     della     durata

dell'incompatibilita' successiva  alla  cessazione  dell'incarico  di

componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle

previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione;

    i) rafforzamento  delle  prescrizioni  in  tema  di  sicurezza  e

riservatezza delle comunicazioni,  nonche'  di  protezione  dei  dati

personali e delle informazioni gia'  archiviate  nell'apparecchiatura

terminale, fornendo all'utente  indicazioni  chiare  e  comprensibili

circa  le  modalita'  di  espressione  del   proprio   consenso,   in

particolare mediante le opzioni  dei  programmi  per  la  navigazione

nella rete internet o altre applicazioni;

    l) individuazione, per i rispettivi profili  di  competenza,  del

Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  della  Direzione

nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai  fini  dell'articolo

15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;

    m) adozione di misure volte a promuovere investimenti  efficienti

e innovazione  nelle  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica,

anche attraverso  disposizioni  che  attribuiscano  all'autorita'  di

regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione

delle infrastrutture civili, e previsione che,  a  tale  fine,  siano

adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti  dalle

imprese;

    n) previsione di  procedure  tempestive,  non  discriminatorie  e

trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di

infrastrutture  al  fine  di  promuovere  un  efficiente  livello  di

concorrenza;

    o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi

di comunicazione elettronica,  nel  perseguimento  dell'obiettivo  di

coerenza del quadro regolamentare di settore  dell'Unione  europea  e

nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati;

    p)  promozione  di   un   efficiente   livello   di   concorrenza

infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza  nei

servizi al dettaglio;

    q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita'  per  le

garanzie nelle comunicazioni e Garante per  la  protezione  dei  dati

personali, nell'adempimento delle funzioni previste  dalle  direttive

di cui al comma 2, nel rispetto  del  quadro  istituzionale  e  delle

funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico,  fatta

salva la competenza  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri in materia di diritto d'autore sulle reti  di  comunicazione

elettronica e  quella  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'

culturali;

    r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti  nelle

materie di cui al comma 2  del  presente  articolo,  con  particolare

riguardo  alle  previsioni  di  cui  al  codice  delle  comunicazioni

elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e

alla legge 28 marzo 1991, n. 109.  Alla  revisione  si  provvede  nel

rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera  c)  del

comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  prevedendo

sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme  introdotte

dall'articolo  2  della  citata   direttiva   2009/136/CE,   con   il

conseguente  riassetto  del  sistema   sanzionatorio   previsto,   in

particolare, dal codice in materia di protezione dei dati  personali,

di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche  mediante

depenalizzazione;

    s) abrogazione espressa di tutte  le  disposizioni  incompatibili

con quelle adottate in sede di recepimento.

  5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo,  della

legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente  gestore»

sono   sostituite   dalle   seguenti:   «in   favore   del   titolare

dell'archivio».

  6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio  della  presente  delega   con   le   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 10

 

 

           Qualita' delle acque destinate al consumo umano

 

  1. All'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio

2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

    «c) per le acque confezionate in bottiglie  o  contenitori,  rese

disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate

o introdotte nei contenitori».

  2. E' abrogata la lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  1  del

decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

 

        

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 11

 

Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,  convertito,  con

  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494.  Procedura  di

  infrazione  n.  2008/4908.  Delega  al  Governo   in   materia   di

  concessioni demaniali marittime

 

  1. Al fine di chiudere la  procedura  di  infrazione  n.  2008/4908

avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli

operatori del mercato di usufruire di  un  quadro  normativo  stabile

che, conformemente ai principi comunitari,  consenta  lo  sviluppo  e

l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

    a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre  1993,

n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,

n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;

    b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del  decreto-legge  5  ottobre

1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre

1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma

2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

    c) all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre

1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre

1993, n. 494, le parole:  «Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il

seguente  periodo:  «Le  disposizioni  del  presente  comma  non   si

applicano alle concessioni rilasciate  nell'ambito  delle  rispettive

circoscrizioni territoriali dalle  autorita'  portuali  di  cui  alla

legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quindici  mesi  dalla

data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del

Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione

territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei

trasporti, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,

per la semplificazione normativa, per le politiche europee e  per  il

turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e

successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la

revisione e il riordino della legislazione relativa alle  concessioni

demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

    a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,

entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse  in  modo  da

assicurare  un  uso  rispondente   all'interesse   pubblico   nonche'

proporzionato all'entita' degli investimenti;

    b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto  dei

principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia

dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'

imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

    c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione

dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;

    d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e  gratuito  di

accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione,

disciplinare le ipotesi di  costituzione  del  titolo  di  uso  o  di

utilizzo delle aree del demanio marittimo;

    e) individuare i casi in cui le  concessioni  nuove,  decadute  o

revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione  delle

aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

    f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei

casi  di  revoca  della  concessione  demaniale,  nei  casi  previsti

dall'articolo 42 del codice della navigazione;

    g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione  di  decadenza

delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso  in

caso di vendita o di affitto delle aziende.

  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano

espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia.  Decorso  tale

termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

  4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al  comma  2  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

  5. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto

legislativo di cui  al  comma  2,  il  Governo,  nel  rispetto  delle

disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  puo'  emanare  disposizioni

correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

  6. Si  intendono  quali  imprese  turistico-balneari  le  attivita'

classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del

demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,

anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio

marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita'

turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono  essere

poste limitazioni  di  orario  o  di  attivita',  diverse  da  quelle

applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le

attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le  attivita'

ludico-ricreative,  l'esercizio   di   bar   e   ristoranti   e   gli

intrattenimenti musicali  e  danzanti,  nel  rispetto  delle  vigenti

norme,   prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia   edilizia,

urbanistica, igienico-sanitaria e  di  inquinamento  acustico.  Fermo

restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del

decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita'  di  intrattenimento

musicale e di  svago  danzante  ivi  previste  non  sono  soggette  a

limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di  espletamento

e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo

svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi  di  intrattenimento

musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per

le attivita'  a  carattere  temporaneo  stabiliti  dalle  regioni  in

attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 12

 

Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2009/43/CE  del

  Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009

 

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti

legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/43/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica

le modalita' e le  condizioni  dei  trasferimenti  all'interno  delle

Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di

recepimento  fissato  dalla  stessa  direttiva  e  nel  rispetto  dei

principi contenuti nella  medesima  nonche'  nelle  posizioni  comuni

2003/468/PESC  del   Consiglio   e   2008/944/PESC   del   Consiglio,

rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.

  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  deve  essere  esercitata  in

conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

  3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  su

proposta del Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i

Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della

difesa,  della  giustizia,  dell'interno  e  dell'economia  e   delle

finanze,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  le

modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge  4  giugno

2010, n. 96, con particolare riferimento, in  ragione  della  materia

trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari  e  nel

rispetto  dei  principi  e  criteri   direttivi   generali   di   cui

all'articolo  2  della  medesima  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  e

all'articolo 1 della  presente  legge,  prevedendo,  ove  necessario,

semplificazioni di natura  organizzativa  e  amministrativa,  nonche'

ulteriori fattispecie  sanzionatorie  di  natura  amministrativa  nel

rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

  4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai  fini  dell'esecuzione

ed attuazione dei decreti legislativi di cui  al  presente  articolo,

con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste.

  5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per  le  forniture,  alle

certificazioni  e  ai  controlli  da  eseguire  da  parte  di  uffici

pubblici, ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al

presente articolo, sono posti  a  carico  dei  soggetti  interessati,

secondo tariffe  determinate  sulla  base  del  costo  effettivo  del

servizio, ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina

comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con

decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti  dal  pagamento

delle tariffe determinate ai sensi del presente  comma  sono  versati

all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente

riassegnati, nei limiti previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle

amministrazioni   che   rilasciano   le   citate   autorizzazioni   e

certificazioni  ed  effettuano  i  controlli  previsti  dal  presente

articolo.

  6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici  e  delle  autorizzazioni

connessi alle attivita'  di  certificazione  di  cui  alla  direttiva

2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione  e

trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185,  non  potendo,

comunque, superare la durata massima di trenta giorni.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 13

 

Adeguamento alla sentenza della Corte di  giustizia  delle  Comunita'

  europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08

 

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla  sentenza  della

Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009,  resa

nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965,  n.

963,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modifiche:

    a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere

a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;

    b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi  di  pesca

usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;

    c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:

      «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da

tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della  medesima

licenza nei  confronti  del  titolare  dell'impresa  di  pesca  quale

obbligato    in    solido,    anche    ove    non    venga     emessa

l'ordinanza-ingiunzione, in caso  di  violazione  delle  disposizioni

relative alla detenzione a bordo ovvero alle  modalita'  tecniche  di

utilizzo di rete da posta derivante».

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 14

 

Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo  e  del

  Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del  recupero

  di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli  a  motore

  nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti  di

  installazione degli impianti di distribuzione di benzina

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti

legislativi  recanti  attuazione  della  direttiva  2009/126/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  relativa

alla  fase  II  del  recupero  di  vapori  di  benzina   durante   il

rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione

della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della  parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, e sono adottati nel rispetto  della  procedura  e  dei

principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4

giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee

e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del

mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e

delle finanze e della giustizia, sentito il parere  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con

il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  disciplinati  in  modo

organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione

di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  del  23  marzo  1994,   concernente   il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli

apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in

atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata

in vigore del decreto di cui al presente comma,  non  si  applica  il

punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 15

 

Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento  europeo  e  del

  Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica  delle  direttive

  98/26/CE,   2002/87/CE,    2003/6/CE,    2003/41/CE,    2003/71/CE,

  2004/39/CE,  2004/109/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  2006/49/CE   e

  2009/65/CE per quanto riguarda  i  poteri  dell'Autorita'  bancaria

  europea,  dell'Autorita'  europea  delle  assicurazioni   e   delle

  pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita'  europea  degli

  strumenti finanziari e dei mercati

 

  1. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/78/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il  Governo

e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in

vigore  della  presente  legge,  le  modifiche  e   le   integrazioni

necessarie  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,

al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,

al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,  di  attuazione  della

direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli  ordini  immessi  in  un

sistema di  pagamento  o  di  regolamento  titoli,  al  codice  delle

assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre

2005, n. 209, al decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  di

attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza

supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e

sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato

finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  recante

disciplina delle forme pensionistiche  complementari,  e  al  decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione  della  direttiva

2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema

finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'

criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva

2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei  seguenti

principi e criteri direttivi:

    a)  tenere  conto  dell'integrazione  del  sistema  di  vigilanza

nazionale nel nuovo assetto  di  vigilanza  del  settore  finanziario

dell'Unione europea e dell'istituzione e  dei  poteri  dell'Autorita'

bancaria  europea  istituita  dal  regolamento  (CE)  n.   1093/2010,

dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali

e  professionali  istituita  dal  regolamento  (CE)   n.   1094/2010,

dell'Autorita' europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati

istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre

Autorita'  previsto  dall'articolo  54  del   regolamento   (CE)   n.

1093/2010, dall'articolo 54  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e

dall'articolo 54 del  regolamento  (CE)  n.  1095/2010,  nonche'  del

Comitato europeo per il rischio sistemico istituito  dal  regolamento

(CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24

novembre 2010;

    b) prevedere  che  le  autorita'  nazionali  competenti  possano,

secondo le modalita' e alle condizioni  previste  dalle  disposizioni

dell'Unione   europea,   cooperare,   anche   mediante   scambio   di

informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con il  Comitato

congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con

il Comitato  europeo  per  il  rischio  sistemico  e  adempiano  agli

obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti  dalle  stesse

disposizioni dell'Unione europea;

    c) prevedere che le autorita' nazionali competenti tengano conto,

nell'esercizio delle  loro  funzioni,  della  convergenza  in  ambito

europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;

    d)  tenere  conto  dell'articolo  35  del  regolamento  (CE)   n.

1093/2010, dell'articolo 35  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e

dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che  stabiliscono

le circostanze in cui  le  Autorita'  di  vigilanza  europee  possono

presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata  e

motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali

competenti;

    e)  tenere  conto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  che

prevedono la possibilita' di  delega  di  compiti  tra  le  autorita'

nazionali competenti e tra le stesse  e  le  Autorita'  di  vigilanza

europee;

    f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle  norme

tecniche di attuazione e delle  norme  tecniche  di  regolamentazione

adottate dalla Commissione europea in  conformita',  rispettivamente,

agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle  Autorita'  di

vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente comma;

    g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni

del Consiglio dell'Unione europea del 14  maggio  2008  affinche'  le

autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti,

prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione

alle eventuali ricadute  sulla  stabilita'  finanziaria  degli  altri

Stati  membri,  anche   avvalendosi   degli   opportuni   scambi   di

informazioni con le Autorita' di  vigilanza  europee  e  degli  altri

Stati membri.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le

autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 16

 

Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in  materia  di

  deducibilita'  delle  spese  relative  ai  contratti  di  locazione

  sostenute da studenti universitari fuori sede

 

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella  dell'Unione

europea e per ottemperare alla procedura di infrazione  n.  2009/4117

avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte,  in

fine, le seguenti parole: «. Alle medesime  condizioni  ed  entro  lo

stesso limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni  derivanti  da

contratti  di  locazione  e  di  ospitalita'  ovvero   da   atti   di

assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente

nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti  iscritti  a

un corso di laurea presso un'universita' ubicata  nel  territorio  di

uno Stato membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti

all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella

lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal

periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012.

  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno  2013  e

in 16 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,

relativo al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.

Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 17

 

Modifiche al decreto legislativo 12  giugno  2003,  n.  178,  recante

  attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao

  e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.  Sentenza  della

  Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre  2010  nella

  causa C-47/09

 

  1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) l'articolo 6 e' abrogato;

    b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato.

  2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e  delle  confezioni

dei prodotti di cioccolato che riportano il termine  «puro»  abbinato

al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni

di vendita di cui all'allegato I annesso al  decreto  legislativo  12

giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in  un'altra

parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 18

 

Delega al Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/20/CE  e

  2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e  di  sicurezza  delle

  navi,  e  2010/35/UE,  in  materia  di  attrezzature  a   pressione

  trasportabili

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche

europee e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e

dell'economia e delle finanze, uno o  piu'  decreti  legislativi  per

l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori  per

i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione,  del  1º  giugno

2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e

del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per  le

navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei

ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli

affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello

sviluppo economico, un decreto  legislativo  per  l'attuazione  della

direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16

giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione  trasportabili  e

che  abroga  le  direttive  del  Consiglio  76/767/CEE,   84/525/CEE,

84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 19

 

Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2010/60/UE,  in

  materia di commercializzazione delle miscele di sementi  di  piante

  foraggere

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro

mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per

le  politiche  europee  e  del  Ministro  delle  politiche   agricole

alimentari e forestali, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari

esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'

decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della

Commissione,  del  30  agosto  2010,  che  dispone  deroghe  per   la

commercializzazione delle miscele  di  sementi  di  piante  foraggere

destinate a essere  utilizzate  per  la  preservazione  dell'ambiente

naturale.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 20

 

Delega al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2009/128/CE,

  relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro

mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per

le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari

esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'

decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  che

istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai  fini  dell'utilizzo

sostenibile dei pesticidi.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 21

 

Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/38/CE,

  relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in

  materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche

europee e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,

dell'economia e delle finanze e  dell'interno,  uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive   2009/38/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  maggio  2009,  riguardante

l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per

l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e  nei

gruppi di imprese di dimensioni comunitarie  (rifusione),  2009/50/CE

del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle  condizioni  di  ingresso  e

soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori

altamente qualificati, e 2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative  a

sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che

impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 22

 

Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2010/76/CE,

  concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni

  e il riesame delle politiche remunerative da parte delle  autorita'

  di vigilanza, e modifiche al testo unico  delle  leggi  in  materia

  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1º  settembre

  1993, n. 385, nonche' al testo unico delle disposizioni in  materia

  di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  24

  febbraio 1998, n. 58, concernenti  i  poteri  di  intervento  della

  Banca d'Italia

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche

europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti

legislativi  per  l'attuazione   della   direttiva   2010/76/CE   del

Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24  novembre  2010,  che

modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto  riguarda  i

requisiti patrimoniali  per  il  portafoglio  di  negoziazione  e  le

ricartolarizzazioni e il  riesame  delle  politiche  remunerative  da

parte delle autorita' di vigilanza.

  2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al

decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 53:

      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

        «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e

contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e

di incentivazione»;

      2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

        «d) adottare per le materie indicate  nel  comma  1,  ove  la

situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di

singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle  attivita'  o

della struttura territoriale; il divieto  di  effettuare  determinate

operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire  utili  o

altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento  a  strumenti

finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto

di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della

parte  variabile  delle  remunerazioni  nella   banca,   quando   sia

necessario per il mantenimento di una solida base  patrimoniale.  Per

le banche che  beneficiano  di  eccezionali  interventi  di  sostegno

pubblico,  la  Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti   alla

remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»;

    b) all'articolo 67:

      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

        «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e

contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e

di incentivazione»;

      2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:

        «2-ter. I provvedimenti particolari  adottati  ai  sensi  del

comma 1 possono riguardare anche: la restrizione  delle  attivita'  o

della struttura territoriale del gruppo;  il  divieto  di  effettuare

determinate operazioni e di distribuire utili o  altri  elementi  del

patrimonio,  nonche',  con   riferimento   a   strumenti   finanziari

computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare

interessi; la fissazione di limiti  all'importo  totale  della  parte

variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario  per

il mantenimento di una solida base patrimoniale.  Per  le  capogruppo

che beneficiano di eccezionali interventi di  sostegno  pubblico,  la

Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti  alla   remunerazione

complessiva degli esponenti aziendali».

  3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  2,  al  testo  unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui

al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e' sostituita dalla

seguente:

      «a) governo societario, requisiti generali  di  organizzazione,

sistemi di remunerazione e di incentivazione»;

    b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      «2. La Banca d'Italia  puo'  emanare,  a  fini  di  stabilita',

disposizioni di carattere particolare aventi  a  oggetto  le  materie

disciplinate  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  e,  ove  la

situazione  lo  richieda:  adottare   provvedimenti   restrittivi   o

limitativi concernenti i servizi, le attivita', le  operazioni  e  la

struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri

elementi del  patrimonio;  con  riferimento  a  strumenti  finanziari

computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il  pagamento

di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile

delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per

il mantenimento di una solida base patrimoniale».

  4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo

17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10

per cento del proprio patrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis».

 

        

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

         

       

                               Art. 23

 

Modifiche al decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209,  recante

  attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

 

  1. Al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  all'articolo  5,  comma  15,  alinea,  le  parole:   «possono

consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;

    b) all'articolo 10,  comma  1-bis,  le  parole:  «dei  centri  di

raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono  sostituite

dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti».

 

       

     

         

            Capo II
 
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
 delega legislativa
 

 

          

       

                               Art. 24

 

 

                         Disposizioni finali

 

  1. Nell'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  presente  legge  si

applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2  della  legge  4

giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti  legislativi  sono  sempre

trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  ai

fini  dell'acquisizione  del  parere  da   parte   delle   competenti

Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo  1

della medesima legge.

  2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'  adottato  entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011

 

                             NAPOLITANO

 

 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri

 

                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli

                                affari europei

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

 

                         LAVORI PREPARATORI

 

Senato della Repubblica (atto n. 2322):

    Presentato dal Ministro per le politiche europee  (Ronchi)  il  5

agosto 2010.

    Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),

in sede referente, il 15 settembre 2010 con pareri delle  Commissioni

1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^,  13^  e  questioni

regionali.

    Esaminato  dalla  14^  Commissione,  in  sede  referente,  il  29

settembre, 12, 19, 20, 28 ottobre; 4, 9, 11, 16, 17 e 23 novembre; 15

e 22 dicembre 2010. 12 e 18 gennaio 2011.

    Esaminato in aula il 25 gennaio e 1° febbraio 2011  ed  approvato

il 2 febbraio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4059):

    Assegnato alla XIV Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),

in sede referente, il 7 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I,

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X,  XI,  XII,  XIII  e  questioni

regionali.

    Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il  16  e  22

febbraio; 1, 8, 9, 10, 15, 16, 23 e 24 marzo; 7, 12 e 13 aprile 2011.

    Esaminato in aula il 28 marzo, 6 aprile e 28 giugno 2011.

    Il 29 giugno 2011 approvato stralcio artt. da 2 a 14, da 16 a 18,

da 20 a 22, da 24 a 27, artt. 30, 34, da 38 a 39 e 41  a  formare  il

C.4059-BIS; art. 15 a formare il C.4059-TER; art.  23  a  formare  il

C.4059-QUATER; art.  28  a  formare  il  C.4059-QUINQUIES;  art.29  a

formare il C.4059-SEXIES; art.31 a formare il C.4059-SEPTIES; art. 32

a formare il C.4059-OCTIES, art. 33 a formare il C.4059-NOVIES,  art.

35 a formare il C.4059-DECIES; art. 36 a formare il  C.4059-UNDECIES;

art. 37 a  formare  il  C.4059-DUODECIES  e  art.  40  a  formare  il

C.4059-TERDECIES.

Camera dei deputati (atto n. 4059-bis):

    Assegnato alla XIV Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),

in sede referente, il 29 giugno 2011.

    Esaminato in aula e approvato, con modificazioni,  il  26  luglio

2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2322-B):

    Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),

in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1^,

2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^,  9^,  10^,  11^,  12^,  13^  e  questioni

regionali.

    Esaminato dalla 14^ Commissione, in  sede  referente,  il  7,  14

settembre, 12, 26 ottobre e 29 novembre 2011.

    Esaminato in aula il 29 novembre 2011 ed approvato il 30 novembre

2011.

 

       

     

 

 

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