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Il decreto sulle liberalizzazioni di Monti: bozza all’11 gennaio 2012

 

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Decreto sulle Liberalizzazioni CAPO I NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI E TUTELA DEI CONSUMATORI Art 1 (Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) 1. Fermo restando quanto [...]

 

Testo

Decreto sulle Liberalizzazioni

CAPO I
NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI E TUTELA DEI CONSUMATORI
Art 1
(Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica a far data dal 30 ottobre 2012, con esclusione delle norme che disciplinano il servizio taxi e i servizi professionali che sono regolati dai seguenti articoli… (indicarli)
2. Per l’avvio delle attività per le quali sono stati soppressi, ai sensi del comma 1, i limiti numerici e i preventivi atti di assenso dell’amministrazione, si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza e la libertà di iniziativa economica privata, il mantenimento di un regime amministrativo volto a subordinare l’avvio di un’attività economica al previo rilascio di licenza, autorizzazione, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati, deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. I requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio di un’attività economica devono essere individuati sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di individuare quelle attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, nel rispetto della norma generale di cui al comma 3 e in deroga a quanto stabilito dal comma 1. Con uno o più regolamenti adottati secondo la procedura di cui al periodo precedente, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
6. Le Regioni adeguano la propria normativa ai principi stabiliti dal presente articolo.

Art. 2
(Libertà di praticare sconti)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli art. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità delle riduzioni.
2. Sono abrogate le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all’amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal primo comma. 3. Sono altresì abrogati l’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l’articolo 3, comma 1, lettera f), limitatamente alle parole da “tranne” a “prodotti”, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e comunque ogni altra disposizione incompatibile con quanto stabilito ai commi 1 e 2.

Art. 3
(Sviluppo delle imprese e flessibilità sul lavoro)
Dopo il comma 1 dell’art. 18 della legge 20 maggio del 1970, n.300, è aggiunto il seguente: “1 bis. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che occupano alle proprie dipendenze alla data del 31 gennaio 2012 un numero di prestatori d’opera pari o inferiore a quindici, il numero di prestatori d’opera di cui al comma precedente è elevato a cinquanta”

Art. 4
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e a tutela dei consumatori)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, viene individuato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche nell’ambito dei dipartimenti esistenti, un ufficio che svolge le funzioni di tutela e di promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e di tutela dei consumatori.
2. La struttura individuata ai sensi del comma 1 del presente articolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) Monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza; b) Assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza; c) Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Presidente del Consiglio di sottoporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; d) Supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali; e) Ha il potere di proposta di cui all’articolo … del presente … (privatizzazioni); f) Svolge le funzioni di cui all’articolo … del presente … (clausole vessatorie).
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, l’ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, tramite funzionari appositamente autorizzati, può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a collaborare con l’ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presene articolo. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i poteri e le procedure istruttorie, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e la maggiore speditezza possibile dell’intervento amministrativo; sono inoltre disciplinati i rapporti tra la struttura e le altre amministrazioni pubbliche.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio individuato ai sensi del medesimo comma.
5. I componenti, funzionari e i dipendenti dell’ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo non godono di emolumenti aggiuntivi o di gettoni di presenza comunque denominati, operano con autonomia di giudizio, rispondono per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni solo per dolo o colpa grave.

CAPO II
TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 5
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente “Art 37 bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L’ufficio individuato ai sensi dell’articolo … , comma 1, del presente … è competente ad accertare, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori. 3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’ufficio di cui al comma 1 in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall’ufficio di cui al comma 1 per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. 4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’ufficio di cui al comma 1, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

Art. 6
(Estensione del campo di applicazione delle azioni di classe)
All’articolo 140 – bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) – al comma 2 lett. a) la parola “identica” è sostituita dalla parola “omogenea”; – Il comma 2 lett. b) è così sostituito: “b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; – Al comma 2 lett. c) è soppressa la parola “identici”. b) – al comma 3 le parole “senza ministero del difensore” sono sostituite dalle seguenti “anche senza il ministero del difensore”. – Al comma 3, terzo periodo, le parole “contenente,oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore” sono sostituite dalle seguenti “allegante l’omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell’atto introduttivo dall’attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore”. – Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”. c) – il comma 6 primo periodo è così sostituito “All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ferma restando l’ammissibilità delle posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo”; – Al comma 6, secondo periodo le parole “quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interesse” sono soppresse e le parole “l’identità dei diritti individuali” sono sostituite dalle seguenti “l’omogeneità dei diritti” d) Al comma 7, secondo periodo, è sostituito dal presente “sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro e non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso”. e) Al comma 9, lettera a) la parola “individuali” è sostituita dalla seguente “omogenei”. f) Al comma 12 dopo le parole “dette somme.” sono aggiunte le seguenti “In quest’ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine di novanta giorni per addivenire ad una conciliazione sulla liquidazione del danno. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine, il giudice liquida le somme dovute ai singoli aderenti”.

CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”. 3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 8
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.

Art. 9
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Art. 10
(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi professionisti soci”

Art. 11
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie)
1. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: “ il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia: a) Nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione; b) Nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l’80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
6. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.

Art. 12
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente … , i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89. 3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Per gi anni successivi entro il 30 giugno è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: “Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno due giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comuni aggregati. Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il territorio nel distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile.”.
5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: “egli non può esercitarlo fuori dal territorio della Corte d’Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.”. 6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: “a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso; b)al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l’infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell’articolo 156 bis, comma 5.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole “ di cui all’articolo 153, comma 1, lettera b) “ sono sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha sede”.

CAPO IV
ENERGIA
Art. 13
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari degli impianti stessi si riforniscono liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa. Nei nuovi contratti eventuali clausole che prevedano forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle per violazione di norma imperativa di legge. Nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il gestore può comunque avvalersi della libertà di approvvigionamento presso qualsiasi produttore o rivenditore nella misura del cinquanta per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. In questo caso, le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio.
2. I gestori degli impianti che non sono anche proprietari degli stessi hanno facoltà di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa, per una percentuale non inferiore al venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita e secondo modalità contrattuali, anche diverse dal comodato d’uso, definite ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, entro il 1° luglio 2012. In ogni caso, dall’entrata in vigore della legge, i gestori non proprietari dell’impianto hanno comunque facoltà di approvvigionarsi liberamente da qualsiasi produttore o rifornitore del venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti o dai fornitori dei prodotti petroliferi allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. L’articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , è sostituito dal seguente: “Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: a) L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articlo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) L’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto; c) L’esercizio della vendita di pastigliaggi; d) L’esercizio della vendita di tabacchi; e) È comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita”. 5. L’articolo 28, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: “Le attività di cui al comma 8 lettere a), b) c), d) ed e) di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività”.

Art. 14
(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati)
1. All’articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole “a condizione” fino a “dipendenti” sono soppresse.

Art. 15
(Separazione tra attività di produzione, importazione e vendita all’ingrosso e attività di distribuzione)
1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l’efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburanti può essere riscattata nei confronti degli attuali proprietari che operino in modo integrato, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite complessivo di 1/3 della rispettiva dotazione, accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall’Autorità per l’energia e il gas, dai seguenti soggetti: a) I gestori degli impianti di distribuzione da soli o in società o cooperative appositamente costituite; b) Ogni altro soggetto imprenditoriale, anche in associazione con i soggetti di cui alla lettera a) del presente comma, che non operi in maniera integrata, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto.
2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è subordinato al pagamento di un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione ai canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 3. Il diritto di riscatto si esercita nei confronti degli impianti individuati dal proprietario attuale, che abbiano un fatturato non inferiore a quello medio registrato nel 2011 sul totale degli impianti di cui il medesimo soggetto dispone.
4. In caso di disaccordo sull’entità dell’indennizzo di riscatto, decide previo contraddittorio, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
5. Sono fatti salvi i liberi accordi tra le parti, anche oltre il limite complessivo stabilito dal comma 1.
6. Nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie di concorrenza, sono consentite le aggregazioni fra gestori di impianti di distribuzione per autotrazione e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti per uso di autotrazione, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

Art. 16
(Ampliamento platea beneficiari bonus elettrico/gas)
Al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari dell’applicazione delle tariffe agevolate previste per i soggetti economicamente svantaggiati dall’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’art. 46, comma 1 – bis, del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revisione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale.

Art. 17
(procedure autorizzative alla costruzione di nuovi impianti)
Gli impianti in fase di progettazione o riprogettazione contrattualizzati da Terna tramite il mercato della capacità come definito dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 sono di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, come disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93”

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CAPO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 18
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)
1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati anche in riferimento a dimensioni tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai seni dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. L’art. 4, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: “La delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici”.
3. L’art. 4, comma 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 13, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: “ l’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere la conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 13 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”; b) Alla fine del comma sono aggiunte le parole: “In deroga, la gestione “in house” è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali.”.

5. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono inseriti i seguenti: “13-bis. L’applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni, Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” “13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli amibiti o dei bacini territoriali ottimali.”.
6. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente: “14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2 – bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quelle consentite ai fini dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda, sommato all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio dell’esercizio precedente”
7. All’art. 4, comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, alla lettera a) in fine le parole “ alla data del 31 marzo 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 dicembre 2012”
8. All’art. 4, comma 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” sono soppresse.
9. Il presente articolo non si applica al servizio idrico per il quale rimangono ferme le competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas previste dall’art. 21 comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 19
(Privatizzazione dei servizi pubblici locali)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto – legge 31 magio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio, n. 122, i Comuni, quando sussistono esigenze di promozione dell’ampliamento dei mercati e di ripianamento delle proprie posizione debitorie, hanno facoltà di cedere le proprie quote di partecipazioni in società, secondo procedure aperte, nelle quali sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità e comunicano l’esito entro il 30 settembre 2012 all’Ufficio di cui all’articolo …. Comma 1, del presente…
2. In caso di omessa comunicazione sulla dismissione, possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 20
(Aziende speciali e istituzioni)
1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole “ente locale” sono inserite le seguenti: “per la gestione di servizi diversi dai servizi di interesse economico generale”; b) Dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”; c) Al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale”.

Art 21
(Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali)

1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell’ente locale, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5000 ad un massimo di euro 500.000.

CAPO VI

TRASPORTI
Art. 22
(Autorità di regolazione dei trasporti)
1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, esercita inoltre le funzioni previste dal presente articolo. 2. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è competente nei settori, autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti e in particolare provvede: 1) A garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti, autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti; 2) A definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai costi e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 3) A stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 4) A definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; 5) Con particolare riferimento al settore autostradale, a rivedere, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall’anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle concessioni in essere applicando il metodo del pricecap, con determinazione dell’indicatore di produttività x a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; in caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe restano fissati a quelli definiti nel 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo previsto nel periodo precedente; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 6) Con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, in particolare per quanto riguarda le città metropolitane, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi: a) L’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che sono già titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità; b) Consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; c) Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; d) Consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate; e) Consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme; f) Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori”.

2. All’articolo 37 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2145, al comma 3 sono soppresse le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”, al comma 5 sono soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2” e al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole “individuata dal comma 2”. All’articolo 36 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 111, al comma 2 è abrogata la lettera e).

 

Art. 23
(indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalle imprese operanti nel settore dei trasporti)
1. Al fine di consentire il raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, come previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, recante l’attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, le azioni della società Rete ferroviaria italiana sono cedute al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria italiana s.p.a. gli effetti del provvedimento di concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del predetto decreto.

Art. 24
(Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario)
1. All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole “ed i contratti collettivi nazionali di settore” sono soppresse. b) la lettera b -bis)è soppressa.

CAPO VII
SERVIZI POSTALI E ALTRE LIBERALIZZAZIONI
Art. 25
(Liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta)

1. L’articolo 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 come modificato, da ultimo, dal comma 4 dell’articolo 1, d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, è abrogato.
2. In via transitoria, Poste Italiane S.p.A. continua a garantire lo svolgimento del servizio fino alla chiusura delle procedure concorsuali di affidamento del servizio da parte delle amministrazioni interessate e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26

(Procedure ad evidenza pubblica per le concessioni del demanio marittimo per attività turistico – balneari)

1. In conformità alla normativa dell’Unione europea a tutela della concorrenza, la selezione del concessionario sui beni del demanio marittimo avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica trasparenti, competitive e debitamente pubblicizzate, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A favore dei precedenti concessionari è riconosciuto un diritto di prelazione, ove adeguino la propria offerta a quella presentata dal concorrente risultato vincitore della procedura.
2. Le concessioni non possono avere durata superiore a quattro anni e non possono essere automaticamente prorogate. In ogni caso, per il rinnovo si ricorre a nuove procedure competitive.

Art. 27
(Autorizzazione in commercio dei farmaci generici)
1. Fatta salva la tutela della proprietà industriale e commerciale, l’Agenzia Italiana per il Farmaco, nel rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci generici, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non ha il potere di accertare l’esistenza di protezioni brevettuali o industriali.

Art. 28

(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 5 – bis è abrogato.

 

 

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