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Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 , n. 220

 

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Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degliesponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l’articolo 76 del predetto codice, che prevede, per i soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione, il

possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal

Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, e dispone che il medesimo regolamento stabilisce anche

le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Visto altresì l’articolo 77, comma 1, del medesimo codice che prevede, per i titolari di partecipazioni in

imprese di assicurazione e di riassicurazione, la determinazione dei requisiti di onorabilità con regolamento

adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, e tenuto conto dell’articolo 4 del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, che ha modificato il codice delle assicurazioni private in attuazione della

direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la

direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per

quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di

partecipazioni nel settore finanziario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.

233, che ha fra l’altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza

del Ministero delle attività produttive, e l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008,

n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull’assetto dei Ministeri;

Sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del

27 settembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 ottobre 2011, protocollo n. 20190;

2

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 recante il codice delle assicurazioni private, e

successive modifiche ed integrazioni;

b) «ISVAP»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede

legale in Italia. Resta ferma l’applicazione, alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in

Italia aventi titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea aventi tali

caratteristiche, della ulteriore disciplina prevista per tali tipi di società.

2. Le disposizioni del presente regolamento, con esclusione di quelle previste dall’articolo 6, si applicano

altresì, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del codice, al rappresentante generale o, se diversa, alla persona

preposta alla gestione effettiva della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro

dell’unione, nonché al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva

della sede-secondaria ubicata in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, ai sensi dell’articolo

28, comma 4, del codice.

3. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano anche ai soggetti che detengono, direttamente o

indirettamente, partecipazioni di cui all’articolo 68 del codice in una impresa di assicurazione e di

riassicurazione. Nel caso in cui tali soggetti sono persone giuridiche, le disposizioni dell’articolo 5 si

applicano a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle

stesse.

Art. 3

(Requisiti di professionalità degli esponenti aziendali)

1. Gli amministratori e i sindaci di una impresa di assicurazione e di riassicurazione sono scelti secondo

criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di

almeno tre anni attraverso l’esercizio di una o più delle seguenti attività:

3

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo,

creditizio o finanziario;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi

attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni

svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni

adeguate a quelle dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere

ricoperta;

d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di

insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il

settore assicurativo.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati

ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di

professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un

quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del comma 1.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l’esercizio di funzione equivalente é richiesto

il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o

finanziaria attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità per un

periodo non inferiore ad un quinquennio.

4. I sindaci oltre che ai requisiti di cui al comma 1 rispondono al requisito di iscrizione nel registro dei

revisori contabili.

Art. 4

(Situazioni impeditive)

1. Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di

assicurazione e di riassicurazione, ovvero cariche che comportino l’esercizio di funzioni equivalenti, coloro

che nei tre anni precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti sono stati amministratori, direttori

generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria,

fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto opera per il periodo di

tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo é ridotto ad un anno nelle

ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura é stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli

organi amministrativi dell’impresa o in conseguenza della segnalazione dell’interessato. 2. Non possono

inoltre ricoprire le cariche di cui al comma 1 i soggetti nei cui confronti é stato adottato il provvedimento di

cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle

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negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data

di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo é ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento é

stato adottato su istanza dell’agente di cambio.

3. L’impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l’organo sociale competente valuta, sulla base

di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità dell’interessato

ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori,

la durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell’interessato presso l’impresa stessa e l’assenza di

provvedimenti sanzionatori connessi, di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al

risarcimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi del codice civile, di delibere

di sostituzione da parte dell’organo competente e di altri provvedimenti attinenti.

4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione

all’impresa presso la quale svolgono le funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente

evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti

che hanno determinato la crisi dell’impresa.

5. L’organo competente assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni

impeditive di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da

parte dell’interessato, dando comunicazione allo stesso ed all’ISVAP della propria motivata decisione. La

valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a

tal fine e che l’interessato é tenuto a comunicare tempestivamente.

Art. 5

(Requisiti di onorabilità)

1. Ai fini del presente decreto, il requisito dell’onorabilità non ricorre se i soggetti interessati si trovano in

una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall’art. 2382 del codice civile;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e

successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore

dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio

decreto 16 marzo 1942, n.267;

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3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro

l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, direttore generale o sindaco nelle imprese di

assicurazione e riassicurazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su

richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel

caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e

2), non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della

sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 é effettuata sulla base di una valutazione di

equivalenza sostanziale a cura dell’ISVAP.

Art. 6

(Requisiti di indipendenza)

1. La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione

non é compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di

rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o di altri rapporti di natura

patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da

comprometterne l’indipendenza.

2. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza di cui al comma

1, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati.

In ogni caso non si considerano tali da compromettere l’indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese

appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.

3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, informano gli organi aziendali competenti degli incarichi e

rapporti di cui al presente articolo, dichiarando se essi sono tali da incidere negativamente sulla loro

indipendenza nei termini specificati nel presente articolo. I predetti organi aziendali competenti valutano le

suddette dichiarazioni nonché le eventuali segnalazioni o informazioni autonomamente e legittimamente

acquisite in merito, tenendo conto dei criteri di cui al comma 2.

Art. 7

(Decadenza, sospensione ed eventuale revoca dalle cariche)

1. Il difetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, comporta la

decadenza dall’ufficio. La decadenza é dichiarata con le modalità di cui all’art. 76, comma 2, del codice.

6

2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, le

seguenti situazioni:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’art. 5, comma 1, lettera c);

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’art. 5, comma 2, con sentenza non

definitiva; c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31

maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive

modificazioni e integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

3. La sospensione é dichiarata dall’impresa con le modalità di cui all’art. 76, comma 2, del codice.

4. Il consiglio di amministrazione iscrive l’eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la

sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di

sospensione indicate al comma 2. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori,

fatti salvi i casi di cui al comma 2, lettere c) e d), per i quali la sospensione si applica per l’intera durata delle

misure ivi previste, non puo’ durare oltre 45 giorni dalla dichiarazione di sospensione, trascorsi i quali il

consiglio di amministrazione provvede alla revoca ovvero al reintegro del direttore generale sospeso.

L’esponente non revocato é reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere

c) e d), la sospensione si applica in ogni caso per l’intera durata delle misure ivi previste.

Art. 8

(Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il

controllo sulla gestione)

1. Le norme del presente regolamento che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli

amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

2. Le norme del presente regolamento che fanno riferimento ai sindaci si applicano anche ai componenti

del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

Art. 9

(Requisiti degli esponenti aziendali delle società di mutua

assicurazione di cui all’art. 52 del codice)

1. I requisiti e le relative disposizioni di cui agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento si applicano anche

agli esponenti aziendali delle società di mutua assicurazione di cui all’art. 52 del codice. I requisiti di

professionalità di cui all’art. 3 trovano applicazione per gli esponenti aziendali delle società di mutua

assicurazione con la riduzione da tre ad un anno della durata minima dell’esperienza richiesta dai commi 1

e 2 e con la riduzione da un quinquennio ad un triennio della durata minima dell’esperienza richiesta dal

comma 3 del medesimo articolo.

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Art. 10

(Abrogazioni e norme finali e transitorie)

1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato 24 aprile 1997, n. 186.

2. La valutazione dei requisiti previsti dal presente regolamento é effettuata dagli organi aziendali

competenti. Le determinazioni assunte dagli stessi organi ai sensi del presente regolamento, debitamente

motivate, sono trasmesse all’ISVAP.

3. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in carica alla data di entrata in vigore del presente

regolamento, la mancanza dei requisiti introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa

previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui il venir meno di tali requisiti si realizza

successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento medesimo in relazione a

procedimenti avviati dopo tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella, raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Romani

 

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