Avv. Paolo Nesta


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LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218   - Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

 

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La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

                              Promulga

 

la seguente legge:

                               Art. 1

 

 

      Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile

 

  1. Al secondo comma  dell'articolo  645  del  codice  di  procedura

civile, le parole: «; ma i termini di  comparizione  sono  ridotti  a

meta'» sono soppresse.

 

     

 

   

 

   

     


 

     

 

       

         

                      Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

          dell'art.10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni

          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge

          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

          atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:

              Il testo dell'articolo  645  del  codice  di  procedura

          civile, cosi' come modificato dalla presente legge,  e'  il

          seguente:

                                   "Art. 645

                                  Opposizione

              L'opposizione   si    propone    davanti    all'ufficio

          giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il

          decreto con atto di citazione notificato al ricorrente  nei

          luoghi  di   cui   all'articolo   638.   Contemporaneamente

          l'ufficiale    giudiziario    deve    notificare     avviso

          dell'opposizione al cancelliere affinche'  ne  prenda  nota

          sull'originale del decreto.

              In  seguito  all'opposizione  il  giudizio  si   svolge

          secondo le norme  del  procedimento  ordinario  davanti  al

          giudice adito.".

 

         

       

 

     

 

Art. 2

 

 

                      Disposizione transitoria

 

  1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in  vigore  della

presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di  procedura

civile si interpreta nel  senso  che  la  riduzione  del  termine  di

costituzione  dell'attore  ivi  prevista  si  applica,  nel  caso  di

opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato

all'opposto un termine di comparizione  inferiore  a  quello  di  cui

all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2011

 

                             NAPOLITANO

 

 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

 

                         LAVORI PREPARATORI

 

Senato della Repubblica (atto n. 2380):

     Presentato dal sen. Caruso ed altri il 14 ottobre 2010.

    Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente,  il

20 ottobre 2010 con parere della 1ª Commissione.

    Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il 9, 10  e  23

novembre 2010; il 25 gennaio 2011.

    Assegnato nuovamente alla 2ª  Commissione  (Giustizia),  in  sede

deliberante, il 12 aprile 2011 con parere della 1ª Commissione.

    Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato

il 13 aprile 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4305):

    Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente,  il

27 aprile 2011 con parere della I Commissione.

    Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il  31  maggio

2011; il 22 e 30 giugno 2011.

    Esaminato in aula il 5 dicembre 2011 ed approvato il  6  dicembre

2011.

 

     

 

   

 

   

     


 

     

 

       

         

                      Note all'art. 2:

              Il testo dell'articolo  165  del  codice  di  procedura

          civile e' il seguente:

                                   "Art. 165

                           Costituzione dell'attore

              L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione  della

          citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso

          di abbreviazione di  termini  a  norma  del  secondo  comma

          dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo

          del procuratore, o personalmente nei casi consentiti  dalla

          legge, depositando in cancelleria la  nota  d'iscrizione  a

          ruolo e il proprio fascicolo contenente  l'originale  della

          citazione,  la   procura   e   i   documenti   offerti   in

          comunicazione.  Se  si  costituisce   personalmente,   deve

          dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove

          ha sede il tribunale.

              Se  la  citazione  e'  notificata   a   piu'   persone,

          l'originale  della  citazione  deve  essere  inserito   nel

          fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.";

              Il testo dell'articolo 163-bis del codice di  procedura

          civile e' il seguente:

                                 "Art. 163-bis

                             Termini per comparire

              Tra il giorno della  notificazione  della  citazione  e

          quello dell'udienza di  comparizione  debbono  intercorrere

          termini liberi non minori di novanta  giorni  se  il  luogo

          della notificazione si trova in Italia e di  centocinquanta

          giorni se si trova all'estero.

              Nelle  cause  che  richiedono  pronta   spedizione   il

          presidente puo',  su  istanza  dell'attore  e  con  decreto

          motivato in calce dell'atto originale e delle  copie  della

          citazione, abbreviare fino alla meta'  i  termini  indicati

          dal primo comma.

              Se il termine assegnato dall'attore  ecceda  il  minimo

          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima

          della  scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere   al

          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di

          quest'ultimo termine, l'udienza per la  comparizione  delle

          parti sia fissata con congruo anticipo su  quella  indicata

          dall'attore. Il presidente provvede con decreto,  che  deve

          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque

          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".

 

         

       

 

     

 

   

   

 

 

 

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