Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DECRETO 29 luglio 2011 Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, Sen. Nitto Francesco Palma, ai Sottosegretari di Stato Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e Sen. Giacomo Caliendo.

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

       

 

 

 

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed

integrazioni;

  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.

55;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.

315;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con

il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato  alla  Giustizia

la  Sen.  Maria  Elisabetta  Alberti  Casellati  e  il  Sen.  Giacomo

Caliendo;

  Visto il decreto 5 giugno 2008 con  il  quale  il  Min.  Alfano  ha

conferito la delega di talune competenze ai Sottosegretari di Stato;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011

con il quale sono state accettate le dimissioni del Ministro On. Avv.

Angelino Alfano ed e' stato nominato Ministro della giustizia il Sen.

dott. Nitto Francesco Palma;

  Ritenuta l'esigenza di procedere nuovamente al  conferimento  della

delega  di  talune  competenze  del  Ministro   ai   sopra   indicati

Sottosegretari di Stato;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli  indirizzi

indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni

e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e

relative commissioni per il compimento  di  attivita'  richieste  dai

lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di  attendervi

personalmente.

 

     

        
                               Art. 2 
 
  Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19
e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i  Sottosegretari
di Stato sono delegati alla trattazione degli  affari  di  competenza
dei Dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e
provvedimenti: 
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati: 
    1. Dipartimento per gli Affari di Giustizia,  relativamente  alla
Direzione generale della giustizia civile e alla  Direzione  generale
del contenzioso e dei diritti umani. 
    2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale  e
dei servizi, relativamente alla Direzione  generale  del  bilancio  e
della  contabilita'  ed  alla  Direzione  generale  per   i   sistemi
informativi automatizzati. 
    3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente
alla Direzione generale  delle  risorse  materiali  dei  beni  e  dei
servizi e alla Direzione generale del bilancio e della contabilita'. 
    4. Dipartimento per la  giustizia  minorile,  relativamente  alla
Direzione generale del personale e della formazione,  alla  Direzione
generale delle  risorse  materiali  dei  beni  e  dei  servizi,  alla
Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari. 
Sen. Giacomo Caliendo: 
    5. Dipartimento per gli affari di giustizia,  relativamente  alla
Direzione generale della giustizia penale. 
    6. Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  relativamente
alla Direzione  generale  del  personale  e  della  formazione,  alla
Direzione generale delle risorse materiali dei beni  e  dei  servizi,
alla Direzione generale dei Magistrati. 
    7. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente
alla Direzione  generale  del  personale  e  della  formazione,  alla
Direzione generale dei detenuti e  del  trattamento,  alla  Direzione
generale dell'esecuzione penale esterna. 
 
      
Art. 3 
 
  E' altresi' delegato  al  Sottosegretario  Caliendo  il  compimento
degli atti urgenti ed improcrastinabili  relativamente  a  competenze
delegabili  per  legge  e  non   delegate   in   via   ordinaria   ai
Sottosegretari di  Stato,  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del
Ministro e con informazione allo stesso. 
                               Art. 4 
 
  I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere  il  Consiglio
di Amministrazione. 
                               Art. 5 
 
  Non sono compresi nella delega di cui  ai  precedenti  articoli  ed
appartengono alla potesta' del Ministro: 
    a) gli atti e provvedimenti da  sottoporre  a  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri o comunque da  emanare  mediante  decreto  del
Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo; 
    b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi; 
    c) gli atti e provvedimenti che attengono al  conferimento  degli
uffici  direttivi  ai  magistrati  e  quelli  che   ineriscono   alla
promozione  di  ispezioni,  inchieste  ed  azioni  disciplinari   nei
confronti di uffici giudiziari e di magistrati; 
    d) per quanto concerne  la  Direzione  generale  della  giustizia
civile: relazioni internazionali in materia civile e  in  particolare
attivita'    preparatoria     all'elaborazione     di     convenzioni
internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni
di collaborazione giudiziaria internazionale; 
    e) per quanto concerne  la  Direzione  generale  della  giustizia
penale: rapporti con l'Unione europea, con il  G8  e  le  altre  sedi
internazionali per la prevenzione ed  il  controllo  del  delitto  ad
eccezione di quelle oggetto di specifica delega all'art. 2; attivita'
preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi
bilaterali in materia  di  cooperazione  giudiziaria  internazionale;
adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di cooperazione
giudiziaria internazionale; 
    f) autorizzazioni a procedere richieste ai  sensi  dell'art.  313
del codice penale; 
    g) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10
del codice penale; 
    h) gli atti relativi al procedimento di estradizione; 
    i) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2,  lettera
a) della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni
(ordinamento penitenziario); 
    j) i provvedimenti  riguardanti  l'art.  41-bis  della  legge  26
luglio  1975,  n.  354  e   successive   modificazioni   (ordinamento
penitenziario); 
    k) gli atti della Direzione generale  di  statistica  nell'ambito
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi; 
    l) gli atti comportanti modificazioni  dell'ordinamento  e  delle
attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali; 
    m) ogni altro atto o  provvedimento  per  i  quali  una  espressa
disposizione di legge o di regolamento  escluda  la  possibilita'  di
delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie  indicate
nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati
ovvero specificamente delegati anche per categoria. 
  Al coordinamento necessario  all'attuazione  del  presente  decreto
provvede l'Ufficio di Gabinetto. 
 
    Roma, 29 luglio 2011 
 
                                                   Il Ministro: Palma 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011 
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 16, foglio n. 349 
 
      

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici