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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -DECRETO 13 giugno 2011 Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1º luglio 2011, nel settore agricoltura.

 

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                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Visto  l'art.  234  del  testo   unico   delle   disposizioni   per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le

malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  3  della

legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della  legge  28  febbraio

1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre,  1991,  n.  412  e

dall'art. 14 del decreto legge 22 maggio  1993,  n.  155,  convertito

nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   ed   in

particolare l'art. 2, comma 114, concernente la  semplificazione  del

procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23  febbraio,

n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di  riferimento

per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.  38,

che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto  dall'anno  2000  e  a

decorrere  dal  1°  luglio  di  ciascun  anno  la   retribuzione   di

riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte  dall'INAIL

ai mutilati e agli invalidi  del  lavoro  relativamente  a  tutte  le

gestioni di appartenenza  dei  medesimi,  e'  rivalutata  annualmente

sulla base della variazione effettiva dei  prezzi  al  consumo  delle

famiglie  di  operai  e  impiegati  intervenuta   rispetto   all'anno

precedente  e  che  tali  incrementi  annuali  verranno   riassorbiti

nell'anno in cui  scattera'  la  variazione  retributiva  minima  non

inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4,  della  legge  28

febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione  presa  a  base  per

l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

  Visto l'art. 7 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come

convertito nella legge 30  luglio  2010,  n.  122,  che  ha  disposto

l'attribuzione  al  Presidente  delle  funzioni  del   Consiglio   di

Amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994;

  Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio  2010  concernente  la

rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal  1°  luglio

2010 per il settore agricoltura;

  Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98  del  18  aprile

2011, nonche' la relazione del Direttore  Generale  dell'INAIL  e  la

relazione tecnica della Consulenza statistico  attuariale  dell'INAIL

allegate alla citata determina;

  Visto che si e' verificata una variazione pari al  1,55  per  cento

tra la retribuzione  media  giornaliera  dell'anno  2010  rispetto  a

quella dell'anno 2009;

  Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non

inferiore al 10 per cento  di  cui  all'art.  11,  primo  comma,  del

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

  Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del  28

aprile 2011, n. 55665;

  Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 25 maggio 2011,  ove

e' stato acquisito l'assenso  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze per l'adozione del presente provvedimento;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  A norma dell'art.  234  del  testo  unico  delle  disposizioni  per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le

malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  3  della

legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della  legge  28  febbraio

1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993,  n.

243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.  38,

la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite

per inabilita' permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal  1°

luglio 2011, in euro 22.156,41.

  A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19  luglio  1993,  n.

243, la retribuzione annua convenzionale per  la  liquidazione  delle

rendite per inabilita' permanente  e  per  morte  decorrenti  dal  1°

giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205,  comma  1,

lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2011  in

euro 14.681,10 pari al minimale di legge previsto  per  i  lavoratori

dell'industria.

 

     

                               Art. 2 
 
  A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11  del  decreto  legislativo  23
febbraio  2000,  n.  38,   l'assegno   per   l'assistenza   personale
continuativa, a decorrere dal 1° luglio  2011,  e'  fissato  in  euro
483,37. 
                               Art. 3 
 
  A norma dell'art. 233 decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della  legge  10  maggio
1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere,  in
caso di morte per infortunio o malattia  professionale,  agli  aventi
diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro 1.936,80. 
Art. 4 
 
  A norma dell'art. 8 della legge  27  dicembre  1975,  n.  780,  gli
assegni continuativi mensili di cui  all'art.  235  del  testo  unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali  sono  riliquidati
nella stessa misura percentuale delle rendite.  Applicando  quindi  a
detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0155 si ottengono  i
seguenti importi: 
    
 
    
 
     Inabilita'       Importi dall'1/07/2011
 
   Dal 50 al 59%             339,76
   Dal 60 al 79%             474,10
  Dall'80 al 89%             813,92
  Dal 90 al 100%           1.153,72
   100% + a.p.c.           1.637,11
                               Art. 5 
 
  A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.
38, gli incrementi annuali come  sopra  determinati  dovranno  essere
riassorbiti nell'anno in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3  e
4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  rispetto  alla  retribuzione
presa a base per  l'ultima  rivalutazione  effettuata  ai  sensi  del
medesimo art. 20. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 giugno 2011 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 253 

 

 

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