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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -DECRETO 13 giugno 2011 Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1º luglio 2011, in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

 

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                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che  prevede  la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti  da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e  delle  sostanze
radioattive,  in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su   base
nazionale nelle retribuzioni  iniziali,  comprensive  dell'indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri; 
  Visto l'art. 20 della legge 28  febbraio  1986,  n.  41,  che,  nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza  di
una  variazione  non  inferiore  al  10  per  cento   rispetto   alla
retribuzione precedentemente stabilita; 
  Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare
l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del  procedimento
di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.  38,
in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per  la
liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL; 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.  38,
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto  dall'anno  2000  e  a
decorrere  dal  1°  luglio  di  ciascun  anno  la   retribuzione   di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte  dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi  del  lavoro  relativamente  a  tutte  le
gestioni di appartenenza  dei  medesimi,  e'  rivalutata  annualmente
sulla base della variazione effettiva dei  prezzi  al  consumo  delle
famiglie  di  operai  e  impiegati  intervenuta   rispetto   all'anno
precedente  e  che  tali  incrementi  annuali  verranno   riassorbiti
nell'anno in cui  scattera'  la  variazione  retributiva  minima  non
inferiore al 10 per cento fissata nell'art. 20, commi 3  e  4,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto  alla  retribuzione  presa  a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20; 
  Visto l'art. 7 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come
convertito nella legge 30  luglio  2010,  n.  122,  che  ha  disposto
l'attribuzione  al  Presidente  delle  funzioni  del   Consiglio   di
amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio  2010  concernente  la
rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in  favore  dei
medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle  sostanze  radioattive
con decorrenza dal 1° luglio 2010; 
  Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98  del  18  aprile
2011, nonche' la relazione del Direttore  generale  dell'INAIL  e  la
relazione tecnica della Consulenza statistico  attuariale  dell'INAIL
allegate alla citata delibera; 
  Visto che si e' verificata una variazione pari al  1,55  per  cento
tra la retribuzione  media  giornaliera  dell'anno  2010  rispetto  a
quella dell'anno 2009; 
  Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma  1,  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; 
  Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del  28
aprile 2011, n. 55665; 
  Visto  il  parere  della  Direzione  generale   della   prevenzione
sanitaria del Ministero della salute del 24 maggio 2011, n. 12665; 
  Vista la conferenza di servizi tenuta in data 25 maggio 2011 ove e'
stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
e  del  Ministero  della   salute   per   l'adozione   del   presente
provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie  e  da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e dei loro superstiti, e' fissata in euro 56.023,37 con  effetto  dal
1° luglio 2011. 
 
      
                               Art. 2 
 
  A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.
38, gli incrementi annuali come  sopra  determinati  dovranno  essere
riassorbiti nell'anno in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3  e
4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  rispetto  alla  retribuzione
presa a base per  l'ultima  rivalutazione  effettuata  ai  sensi  del
medesimo art. 20. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 giugno 2011 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 255 
 
      

 

 

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