Avv. Paolo Nesta


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Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.291".

 

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                                                Art. 1

 

Al fine di garantire un'efficace gestione delle informazioni suI Ie autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alIa procedure semplificate, il Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare, Ie Regioni, Ie Province, i Comuni e l'ISPRA, mettono in atto tutte Ie iniziative, previste dal presente Accordo, volte al raggiungimento di detta finalita', attraverso anche una opportuna azione di coordinamento svolta dal Ministero.

 

 

 

Avvertenza: Gli allegati sono reperibili in pdf sul sito della Conferenza Unificata all'indirizo

www.conferenzaunificata.it

 

 

                                             Art. 2

 

Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI, attraverso il catasto telematico, per finalita' di consultazione delle informazioni ivi contenute, nel rispetto delIa vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

 

 

I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto telematico, relativi alle attivita' di produzione e di gestione dei rifiuti, comprendenti almeno le informazioni gia' contenute nel MUD, i tempi e le modalita' di condivisione degli stessi sono individuati nell'allegato 2.

Per quanta riguarda i rifiuti urbani prodotti nella Regione  Campania, si applicano le disposizioni previste dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e il Presidente  della Giunta della Regione Campana il 20/04/2011 e ratificato con la  DGR n. 227 del 24/05/2011.

Per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'ordinamento in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli illeciti commessi in violazione della normativa sui rifiuti, Province ed ARPA accedono alle informazioni contenute nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione del SISTRI secondo quanto previsto all'art. 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

 

                                                Art. 3

 

Le Regioni, Ie Province, e i Comuni per il tramite dell'ANCI, assicurano la piena collaborazione ed adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti territoriali di competenza.

 

                                                Art. 4

 

Al SISTRI dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attivita' di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, attraverso l'interconnessione con il Catasto telematico.

Le Regioni, le Province ed i Comuni qualora competenti al rilascio  delle autorizzazioni rendono disponibili le informazioni relative  alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con Ie seguenti  modalita' :

a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, utilizzando gli standard di cui all'allegato 1 condivisi fra le Amministrazioni firmatarie dell'Accordo;

b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera a), le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di sistemi informativi strutturati trasmettono Ie informazioni collegandosi al sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.

Successivamente Ie informazioni dovranno essere trasmesse con le medesime modalita' entro 15 giorni dall'efficacia dei relativi provvedimenti.

 

                                                 Art. 5

 

Il Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare assicura che l'ISPRA si impegnera' a rendere disponibili, con lo stesso formato individuato dall'allegato 1, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, non dotati di sistemi informativi strutturati, le banche dati relative alle autorizzazioni e comunicazioni del territorio di propria competenza.

 

                                                  Art. 6

 

Al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo, verra' istituito presso l'ISPRA, che ne assumera' la Presidenza e la segreteria operativa, un apposito Comitato consultivo, per il cui funzionamento non sono previsti oneri, composto da due rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ISPRA, di questa Conferenza Unificata e del sistema delle ARPA regionali/provinciali.

 

 

 

                                              Art. 7

 

Il presente Accordo ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilita' o integrarlo con un successivo Accordo.

 

                                                Art. 8

 

Al fine di garantire l'applicazione del presente Accordo:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta gli opportuni provvedimenti conseguenti alla sua realizzazione, ivi compreso il recepimento del contenuto dello stesso Accordo da parte dell'ISPRA;

le Regioni, le Province e i Comuni provvedono recepire le previsioni contenute nel presente rispettive normative regionali, provinciali e disciplinano la materia di cui trattasi.

Il presente Accordo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

 

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