Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (con le modifiche apportata in sede di conversione) (*)

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera

circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (GU n. 144 del 23-6-2011 - testo in vigore dal 24-6-2011)

(*) Il decreto-legge è stato convertito in via definitiva dal Senato il 2 agosto 2011.

Testo del decreto legge

Modifiche apportate in sede di conversione

(le modifiche sono evidenziate in colore rosso)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di

emanare ulteriori disposizioni per completare

l’attuazione della direttiva 2004/38/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e

dei loro familiari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri, e di

procedere al recepimento della direttiva

2008/115/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e

procedure comuni applicabili negli Stati membri al

rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno

è irregolare, al fine di scongiurare l’avvio di

procedure d’infrazione nei confronti dello Stato

italiano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 16 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i

Ministri della giustizia, degli affari esteri,

dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle

politiche sociali;

Emana il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA

CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI CITTADINI

COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.

30, in materia di permanenza dei cittadini

comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e

successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modifiche:

[a) all’articolo 3, comma 2, lettera b), le parole:

«debitamente attestata dallo Stato del cittadino

dell’Unione» sono sostituite dalle seguenti:

«ufficialmente attestata»;]

b) all’articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno

fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi

dell’articolo 5, comma 2» sono soppresse;

c) all’articolo 9:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del

requisito della disponibilità delle risorse

economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma

3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata

la situazione complessiva personale

dell’interessato.»;

2) al comma 5:

a) alla lettera a), le parole: «, nonchè il visto

d’ingresso quando richiesto» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) un documento rilasciato dall’autorità

competente del Paese di origine o provenienza che

attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di

familiare a carico ovvero di membro del nucleo

familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi

di salute, che richiedono l’assistenza personale del

cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo

diritto di soggiorno;»;

d) all’articolo 10, comma 3:

1) alla lettera a), le parole: «, nonchè del visto

d’ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) di un documento rilasciato dall’autorità

competente del Paese di origine o provenienza che

attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di

familiare a carico ovvero di membro del nucleo

familiare ovvero del familiare affetto da gravi

problemi di salute, che richiedono l’assistenza

personale del cittadino dell’Unione, titolare di un

autonomo diritto di soggiorno;»;

e) all’articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo:

«La verifica della sussistenza di tali condizioni non

può essere effettuata se non in presenza di

ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle

condizioni medesime.»;

f) all’articolo 19, comma 4, dopo le parole:

«previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte,

in fine, le seguenti: «, fermo restando che il

Lettera soppressa dalla legge di conversione

«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del

requisito della disponibilità delle risorse

economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma

3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata

la situazione complessiva personale

dell’interessato, con particolare riguardo alle spese

afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in

comodato, di proprietà o detenuto in base a un

altro diritto soggettivo.»;

f) all’articolo 19, comma 4, dopo le parole:

«previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte,

in fine, le seguenti: «, fermo restando che il

possesso del relativo documento non costituisce

condizione per l’esercizio di un diritto»;

g) all’articolo 20:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono

quando la persona da allontanare appartiene ad

una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge

22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,

ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua

permanenza nel territorio dello Stato possa, in

qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività

terroristiche, anche internazionali. Ai fini

dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1,

si tiene conto anche di eventuali condanne

pronunciate da un giudice italiano per uno o più

delitti riconducibili a quelli indicati nel libro

secondo, titolo primo del codice penale.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza

sussistono quando la persona da allontanare abbia

tenuto comportamenti che costituiscono una

minaccia concreta, effettiva e sufficientemente

grave ai diritti fondamentali della persona ovvero

all’incolumità pubblica. Ai fini dell’adozione del

provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i

comportamenti di cui al primo periodo del presente

comma, anche di eventuali condanne, pronunciate

da un giudice italiano o straniero, per uno o più

delitti non colposi, consumati o tentati, contro la

vita o l’incolumità della persona, ovvero di eventuali

condanne per uno o più delitti corrispondenti alle

fattispecie indicate nell’articolo 8 della legge 22

aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di

applicazione della pena su richiesta a norma

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per

i medesimi delitti o dell’appartenenza a taluna delle

categorie di cui all’articolo 1 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,

o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, nonchè di misure di

prevenzione o di provvedimenti di allontanamento

disposti da autorità straniere.»;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una

minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle

seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e

sufficientemente grave»;

4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine

pubblico o» sono soppresse;

5) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il provvedimento di allontanamento per i

motivi di cui al comma 1 è immediatamente

eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per

caso, l’urgenza dell’allontanamento perché

possesso del relativo documento non costituisce

condizione necessaria per l’esercizio di un diritto»;

l’ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile

con la civile e sicura convivenza. Si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del

testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286.»;

h) all’articolo 21:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente

periodo:

«L’eventuale ricorso da parte di un cittadino

dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di

assistenza sociale non costituisce automaticamente

causa di allontanamento, ma deve essere valutato

caso per caso.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,

che non hanno ottemperato al provvedimento di

allontanamento di cui al comma 2 e sono stati

individuati sul territorio dello Stato oltre il termine

fissato, senza aver provveduto alla presentazione

dell’attestazione di cui al comma 3, il prefetto può

adottare un provvedimento di allontanamento

coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi

dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal

questore.»;

i) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). -

1. Quando uno Stato membro chiede informazioni

ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva

2004/38/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero

dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,

attraverso i propri canali di scambio informativo,

provvede a fornire gli elementi entro il termine di

due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La

consultazione può avvenire solo per casi specifici e

per esigenze concrete.».

Art. 2

Modifiche all’articolo 183-ter delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale

1. L’articolo 183-ter delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271, è sostituito dal seguente:

«Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di

sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno

Stato membro dell’Unione europea e di un suo

familiare). - 1. L’allontanamento del cittadino di uno

Stato membro dell’Unione europea o di un suo

familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e

3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6

febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai

criteri ed alle modalità fissati dall’articolo 20 del

medesimo decreto legislativo.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI

STRANIERI IRREGOLARI

Art. 3

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva

2008/115/CE

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all’articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo:

«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è

rilasciato dal questore secondo le modalità previste

nel regolamento di attuazione.»;

b) all’articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero

identificato durante i controlli della polizia di

frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;

c) all’articolo 13:

1) al comma 2:

a) all’alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto»

sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in

assenza della comunicazione di cui all’articolo 27,

comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di

soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo

sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il

permesso di soggiorno è stato revocato o annullato

o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta

giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se

lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato

in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28

maggio 2007, n. 68;»;

2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-ter. L’espulsione non è disposta, nè eseguita

coattivamente qualora il provvedimento sia stato

già adottato, nei confronti dello straniero

identificato in uscita dal territorio nazionale durante

i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’espulsione è eseguita dal questore con

accompagnamento alla frontiera a mezzo della

forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),

ovvero all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27

luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma

4-bis;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è

stata respinta in quanto manifestamente infondata

o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo

straniero non abbia osservato il termine concesso

per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una

delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all’articolo

14, comma 1-bis;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle

altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione

dello straniero come sanzione penale o come

conseguenza di una sanzione penale;

g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma

4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle

seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso

per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi

alla volontaria esecuzione del provvedimento di

espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro

documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a

dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa

essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato

falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei

provvedimenti emessi dalla competente autorità, in

applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell’articolo

14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al

comma 5.2.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento

d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni

per l’accompagnamento immediato alla frontiera di

cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini

dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un

periodo per la partenza volontaria, anche attraverso

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del

presente articolo ovvero all’articolo 3, comma 1,

del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,

con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di

cui all’articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo

caso, con lo stesso provvedimento di espulsione,

intima lo straniero a lasciare volontariamente il

territorio nazionale, entro un termine compreso tra

7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato,

ove necessario, per un periodo congruo,

commisurato alle circostanze specifiche del caso

individuale, quali la durata del soggiorno nel

territorio nazionale, l’esistenza di minori che

frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari

e sociali, nonchè l’ammissione a programmi di

rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo

14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avvenuto

rimpatrio dello straniero,avvisa l’autorità giudiziaria

competente per l’accertamento del reato previsto

dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del

medesimo articolo. Le disposizioni del presente

comma non si applicano, comunque, allo straniero

destinatario di un provvedimento di respingimento,

di cui all’articolo 10.»;

6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la

questura provvede a dare adeguata informazione

allo straniero della facoltà di richiedere un termine

per la partenza volontaria, mediante schede

informative plurilingue. In caso di mancata richiesta

del termine, l’espulsione è eseguita ai sensi del

comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la

partenza volontaria, il questore chiede allo

straniero di dimostrare la disponibilità di risorse

economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per

un importo proporzionato al termine concesso,

compreso tra una e tre mensilità dell’assegno

sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più

delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o

altro documento equipollente in corso di validità,

da restituire al momento della partenza; b) obbligo

di dimora in un luogo preventivamente individuato,

dove possa essere agevolmente rintracciato; c)

obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,

presso un ufficio della forza pubblica

territorialmente competente. Le misure di cui al

secondo periodo sono adottate con provvedimento

motivato, che ha effetto dalla notifica

all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3,

commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che

lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o

a mezzo di difensore memorie o deduzioni al

giudice della convalida. Il provvedimento è

comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di

pace competente per territorio. Il giudice, se ne

ricorrono i presupposti, dispone con decreto la

convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su

istanza dell’interessato, sentito il questore, possono

essere modificate o revocate dal giudice di pace.

Il contravventore anche solo ad una delle predette

misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000

euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello

straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di

cui al comma 3 da parte dell’autorità giudiziaria

competente all’accertamento del reato. Il questore

esegue l’espulsione, disposta ai sensi del comma 4,

anche mediante le modalità previste all’articolo

14.»;

7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei

casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le

seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;

8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso»

sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero

destinatario di un provvedimento di espulsione»;

9) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un

periodo non inferiore a tre anni e non superiore a

cinque anni, la cui durata è determinata tenendo

conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo

caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei

commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell’articolo

3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.

144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31

luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine

superiore a cinque anni, la cui durata è determinata

tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il

singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di

cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13

decorre dalla scadenza del termine assegnato e può

essere revocato, su istanza dell’interessato, a

condizione che fornisca la prova di avere lasciato il

territorio nazionale entro il termine di cui al comma

5.»;

d) all’articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando non è possibile eseguire con

immediatezza l’espulsione mediante

accompagnamento alla frontiera o il respingimento,

a causa di situazioni transitorie che ostacolano la

preparazione del rimpatrio o l’effettuazione

dell’allontanamento, il questore dispone che lo

straniero sia trattenuto per il tempo strettamente

necessario presso il centro di identificazione ed

espulsione più vicino, tra quelli individuati o

costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze. Tra le situazioni che legittimano il

trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate

Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei

commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo,

ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,

con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155, può essere previsto un termine superiore a

cinque anni, la cui durata è determinata tenendo

conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo

caso.

all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle

riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo

straniero o di effettuare accertamenti

supplementari in ordine alla sua identità o

nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il

viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto

idoneo.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di

passaporto o altro documento equipollente in corso

di validità e l’espulsione non è stata disposta ai

sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai

sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27

luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in

luogo del trattenimento di cui al comma 1, può

disporre una o più delle seguenti misure: a)

consegna del passaporto o altro documento

equipollente in corso di validità, da restituire al

momento della partenza; b) obbligo di dimora in un

luogo preventivamente individuato, dove possa

essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di

presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un

ufficio della forza pubblica territorialmente

competente. Le misure di cui al primo periodo sono

adottate con provvedimento motivato, che ha

effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai

sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento,

recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di

presentare personalmente o a mezzo di difensore

memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il

provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla

notifica al giudice di pace competente per territorio.

Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con

decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le

misure, su istanza dell’interessato, sentito il

questore, possono essere modificate o revocate dal

giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una

delle predette misure è punito con la multa da

3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini

dell’espulsione dello straniero non è richiesto il

rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte

dell’autorità giudiziaria competente

all’accertamento del reato. Qualora non sia

possibile l’accompagnamento immediato alla

frontiera, con le modalità di cui all’articolo 13,

comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1

o 5-bis.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel

centro per un periodo di complessivi trenta giorni.

Qualora l’accertamento dell’identità e della

nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il

«1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di

passaporto o altro documento equipollente in

corso di validità e l’espulsione non è stata disposta

ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del

presente testo unico, o ai sensi dell’articolo 3,

comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio

2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento

di cui al comma 1, può disporre una o più delle

seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro

documento equipollente in corso di validità, da

restituire al momento della partenza; b) obbligo di

dimora in un luogo preventivamente individuato,

dove possa essere agevolmente rintracciato; c)

obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,

presso un ufficio della forza pubblica

territorialmente competente.

In tale ipotesi, ai fini

dell’espulsione dello straniero non è richiesto il

rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3

da parte dell’autorità giudiziaria competente

all’accertamento del reato. Qualora non sia

possibile l’accompagnamento immediato alla

frontiera, con le modalità di cui all’articolo 13,

comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1

o 5-bis del presente articolo.»;

viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su

richiesta del questore, può prorogare il termine di

ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,

il questore esegue l’espulsione o il respingimento,

dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

Trascorso tale termine, qualora permangano le

condizioni indicate al comma 1, il questore può

chiedere al giudice di pace la proroga del

trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta

giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al

quarto periodo, il questore può chiedere al giudice

un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo

massimo complessivo di trattenimento non può

essere superiore a centottanta giorni. Qualora non

sia stato possibile procedere all’allontanamento,

nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole

sforzo, a causa della mancata cooperazione al

rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o

di ritardi nell’ottenimento della necessaria

documentazione dai Paesi terzi, il questore può

chiedere al giudice di pace la proroga del

trattenimento, di volta in volta, per periodi non

superiori a sessanta giorni, fino ad un termine

massimo di ulteriori dodici mesi.

Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e

il respingimento anche prima della scadenza del

termine prorogato, dandone comunicazione senza

ritardo al giudice di pace.»;

4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale

dello straniero e di adottare le misure necessarie

per eseguire immediatamente il provvedimento di

espulsione o di respingimento, il questore ordina

allo straniero di lasciare il territorio dello Stato

entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato

possibile trattenerlo in un Centro di identificazione

ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale

struttura non ne abbia consentito l’allontanamento

dal territorio nazionale. L’ordine è dato con

provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso

di violazione, delle conseguenze sanzionatorie.

L’ordine del questore può essere accompagnato

dalla consegna all’interessato, anche su sua

richiesta, della documentazione necessaria per

raggiungere gli uffici della rappresentanza

diplomatica del suo Paese in Italia, anche se

onoraria, nonchè per rientrare nello Stato di

appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile,

nello Stato di provenienza, compreso il titolo di

viaggio.»;

5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-

bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo,

«5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-

bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo,

con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di

respingimento o espulsione disposta ai sensi

dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero,

ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed

assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto.

Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se

l’espulsione è stata disposta in base all’articolo 13,

comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto

dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero

si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede

all’adozione di un nuovo provvedimento di

espulsione per violazione all’ordine di

allontanamento adottato dal questore ai sensi del

comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere

all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le

disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonchè,

ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo

13, comma 3.»;

6) il comma 5- quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai

sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita,

salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a

30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le

disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;

7) dopo il comma 5- quater è inserito il seguente:

«5-quater.1. Nella valutazione della condotta

tenuta dallo straniero destinatario dell’ordine del

questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice

accerta anche l’eventuale consegna all’interessato

della documentazione di cui al comma 5-bis, la

cooperazione resa dallo stesso ai fini

dell’esecuzione del provvedimento di

allontanamento, in particolare attraverso

l’esibizione d’idonea documentazione.»;

8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di

cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,

del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i

seguenti:

«5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione

dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter

e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di

cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità

giudiziaria competente all’accertamento del

medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta

esecuzione dell’espulsione all’autorità giudiziaria

competente all’accertamento del reato.

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia

dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza

di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra

con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di

respingimento o espulsione disposta ai sensi

dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero,

ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed

assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto.

Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se

l’espulsione è stata disposta in base all’articolo 13,

comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto

dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero

si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede

all’adozione di un nuovo provvedimento di

espulsione per violazione all’ordine di

allontanamento adottato dal questore ai sensi del

comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia

possibile procedere all’accompagnamento alla

frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi

1 e 5-bis del presente articolo, nonchè,

ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo

13, comma 3.»;

illegalmente nel territorio dello Stato prima del

termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si

applica l’articolo 345 del codice di procedura

penale.»;

10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza

ritardo la misura nel caso questa venga violata»

sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura

sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante

l’adozione di un nuovo provvedimento di

trattenimento»;

e) dopo l’articolo 14-bis, è inserito il seguente:

«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il

Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse di cui

al comma 7, attua, anche in collaborazione con le

organizzazioni internazionali o intergovernative

esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e

con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati,

programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso

il Paese di origine o di provenienza di cittadini di

Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono

definite le linee guida per la realizzazione dei

programmi di rimpatrio volontario ed assistito,

fissando criteri di priorità che tengano conto

innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello

straniero di cui all’articolo 19, comma 2, nonchè i

criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli

enti e delle associazioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente

presente nel territorio è ammesso ai programmi di

rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo

ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo,

alla competente questura, anche in via telematica.

Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa

l’esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli

articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-

bis. È sospesa l’efficacia delle misure

eventualmente adottate dal questore ai sensi degli

articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La

questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la

comunicazione, anche in via telematica,

dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa

l’autorità giudiziaria competente per

l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-

bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al

programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al

comma 3 sono eseguiti dal questore con

l’accompagnamento immediato alla frontiera, ai

10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza

ritardo la misura nel caso questa venga violata»

sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura

sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante

l’adozione di un nuovo provvedimento di

trattenimento. Il periodo di trattenimento

disposto dal nuovo provvedimento è computato

nel termine massimo per il trattenimento indicato

dal comma 5.»;

«14-ter. - (Programmi di rimpatrio assistito).

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono

definite le linee guida per la realizzazione dei

programmi di rimpatrio volontario ed assistito,

fissando criteri di priorità che tengano conto

innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello

straniero di cui all’articolo 19, comma 2, nonchè i

criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli

enti e delle associazioni di cui al comma 1 del

presente articolo.

sensi dell’articolo 13, comma 4, anche con le

modalità previste dall’articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si

applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al

comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 13,

comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni

di cui all’articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

c) siano destinatari di un provvedimento di

espulsione come sanzione penale o come

conseguenza di una sanzione penale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio

di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di

identificazione ed espulsione rimangono nel Centro

fino alla partenza, nei limiti della durata massima

prevista dall’articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio

volontario assistito di cui al comma 1 si provvede

nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui

all’articolo 14-bis, individuate annualmente con

decreto del Ministro dell’interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei

destinati a tale scopo, secondo le relative modalità

di gestione.»;

f) all’articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati

di cui all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;

g) all’articolo 19:

1) nella rubrica, dopo le parole: «e di

respingimento.» sono aggiunte le seguenti:

«Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il respingimento o l’esecuzione

dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli

anziani, dei minori, dei componenti di famiglie

monoparentali con figli minori nonchè dei minori,

ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche,

fisiche o sessuali sono effettuate con modalità

compatibili con le singole situazioni personali,

debitamente accertate.».

c) siano destinatari di un provvedimento di

espulsione come sanzione penale o come

conseguenza di una sanzione penale ovvero di un

provvedimento di estradizione o di un mandato di

arresto europeo o di un mandato di arresto da

parte della Corte penale intenazionale.

g-bis) all’articolo 32, comma 1-bis:

1) le parole: «semprechè non sia intervenuta una

decisione del Comitato per i minori stranieri di cui

all’articolo 33,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,»

sono inserite le seguenti: «previo parere positivo

2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui al

comma 2 dell’articolo 14- ter del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1,

lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto.

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.

274

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è

aggiunta la seguente:

«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14,

commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286.».

Art. 5

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1,

lettera d), n. 3), connesse all’adeguamento dei

centri di identificazione ed espulsione, anche

attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali,

è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l’anno

2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni

2012, 2013 e 2014.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede,

rispettivamente:

a) per l’anno 2011, quanto ad euro 16.824.813,

mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di

cui all’articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio

2009, n. 94;

b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con

corrispondente utilizzo di quota delle somme

disponibili nel conto dei residui, relative alla

predetta autorizzazione di spesa, che sono versate

su apposita contabilità speciale nell’anno 2011, ai

fini del riversamento all’entrata del bilancio dello

Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno

degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

del Comitato per i minori stranieri di cui

all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai

minori stranieri non accompagnati.

a) per l’anno 2011, quanto ad euro 16.824.813,

mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,

comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con

corrispondente utilizzo di quota delle somme

disponibili nel conto dei residui nell’esercizio 2011,

relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari

a 120 milioni di euro, che è versata su apposita

contabilità speciale nell’anno 2011, ai fini del

riversamento all’entrata del bilancio dello Stato in

ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni

2012, 2013 e 2014.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2011

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici