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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 139 -   Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

 

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testo in vigore dal: 1-9-2011

       

   

     

     

    

    

 

 

       

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

  Vista la  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,  ed  in  particolare

l'articolo   7-bis,   come   introdotto   dall'articolo   2-ter   del

decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 28 novembre 2008, n. 186;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.

284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre  1999,

n. 512, concernente il Fondo di rotazione per  la  solidarieta'  alle

vittime dei reati di tipo mafioso;

  Ravvisata la necessita' di apportare  al  suddetto  regolamento  le

opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni

di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n. 512 del 1999;

  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2010;

  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 5 maggio 2011;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  dello

sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

 

                                Emana

 

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

      Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica

                       28 maggio 2001, n. 284

 

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica

28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:

  «Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). - 1.  Non

si fa luogo alla revoca della  deliberazione  di  accoglimento  della

domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal  Comitato  e'

sospesa fino alla decisione definitiva  del  giudice  civile  quando,

dopo l'impugnazione della  sentenza  di  condanna  che  statuisce  il

pagamento  di  una  provvisionale  in  favore  delle   parti   civili

costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte

del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

  Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di  ripetizione

delle somme). - 1. La deliberazione di accoglimento della domanda  e'

revocata  con  deliberazione  del  Comitato  e  si  fa   luogo   alla

ripetizione delle somme gia' corrisposte a  titolo  di  provvisionale

per effetto della sentenza di  condanna  penale,  quando  il  giudice

dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte

del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale  e

l'azione di risarcimento esperita in sede civile  nei  confronti  dei

successori  del  reo,  si  sia  definitivamente   conclusa   con   la

soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

  2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata  con

deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola

eccedenza  delle  somme  gia'  corrisposte  quando,  concorrendo   le

medesime circostanze di cui al comma 1,  l'azione  esperita  in  sede

civile nei confronti dei successori  del  reo  si  sia  conclusa  con

l'accoglimento parziale della domanda della  vittima  attrice  o  dei

suoi successori e sia stato statuito  a  titolo  di  risarcimento  un

importo inferiore a quello liquidato a titolo  di  provvisionale  per

effetto della sentenza di condanna penale.».

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 3 giugno 2011

 

                             NAPOLITANO

 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio

                                dei Ministri

 

                                Maroni, Ministro dell'interno

 

                                Alfano, Ministro della giustizia

 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze

 

                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo

                                economico

 

                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 373

 

     

 

   

 

   

     


 

     

 

       

         

                      Avvertenza:

              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge

          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano

          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi

          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le

          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i

          regolamenti.

              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis  della  legge  22

          dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo  di  rotazione

          per  la  solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di   tipo

          mafioso):

              «Art. 7-bis (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1.

          Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di

          entrata in vigore della  presente  disposizione,  ai  sensi

          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

          su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i

          Ministri della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,

          dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle

          politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni

          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

          Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:

                a) la sospensione, fino alla  decisione  del  giudice

          civile, della ripetizione delle somme  gia'  liquidate  dal

          Comitato  per  effetto  di  una  sentenza  di  condanna  al

          pagamento della provvisionale, nel caso in cui  il  giudice

          dell'impugnazione, ai sensi dell'art.  129  del  codice  di

          procedura penale, abbia dichiarato  estinto  il  reato  per

          morte del reo;

                b) la ripetizione delle somme gia' elargite a  titolo

          di provvisionale,  quando,  a  seguito  di  estinzione  del

          reato, l'azione risarcitoria esperita in  sede  civile  nei

          confronti dei successori del reo si  sia  conclusa  con  la

          soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.».

              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio

          2001,  n.  284,  reca:  «Regolamento  di  attuazione  della

          legge 22 dicembre 1999, n. 512,  concernente  il  Fondo  di

          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di

          tipo mafioso».

              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della

          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di

          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei

          Ministri):

              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere

          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta

          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti

          per disciplinare:

                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti

          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei

          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi

          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza

          regionale;

                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si

          tratti di materie comunque riservate alla legge;

                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle

          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate

          dalla legge.».

          Note all'art. 1:

              - Si riporta il testo  dell'art.  15  del  decreto  del

          Presidente della Repubblica n. 284 del 2011:

              «Art. 15 (Revoca e riforma). - 1. La  deliberazione  di

          accoglimento della domanda e'  revocata  con  delibera  del

          Comitato:

                a)  qualora,  a  seguito  di  specifico  giudizio  di

          revisione la sentenza di condanna di cui all'art. 4,  comma

          1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in

          giudicato;

                b) qualora in sede  di  definizione  dell'impugnativa

          della sentenza civile di  liquidazione  del  danno,  ovvero

          della   sentenza   di   condanna   al    pagamento    della

          provvisionale, sia venuto meno il  titolo  al  risarcimento

          concesso.

              2. La deliberazione di accoglimento  della  domanda  e'

          riformata con delibera del  Comitato  qualora  in  sede  di

          definizione delle impugnative di cui al  comma  1,  lettera

          b),  sia  stato  modificato  l'ammontare  del  risarcimento

          dovuto.

              3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma  2,   la

          cancelleria  del  giudice  competente  per  i  giudizi  ivi

          indicati,  avvisa  il  Comitato  dei  fatti  rilevanti  per

          l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.

              4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di  revoca  o  di

          riforma si osservano le disposizioni di cui all'art. 13.».

              - Si riporta il  testo  dell'art.  129  del  codice  di

          procedura penale:

              «Art. 129  (Obbligo  della  immediata  declaratoria  di

          determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e

          grado del processo, il giudice, il quale riconosce  che  il

          fatto non sussiste o che l'imputato non lo  ha  commesso  o

          che il fatto non costituisce reato o non e' previsto  dalla

          legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca

          una condizione di procedibilita', lo  dichiara  di  ufficio

          con sentenza.

              2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma

          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che

          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non

          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,

          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo

          a procedere con la formula prescritta.».

 

          

       

 

     

 

 

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