Avv. Paolo Nesta


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LEGGE 27 luglio 2011, n. 125 Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta.

 

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testo in vigore dal: 19-8-2011

       

   

     

  

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

                              Promulga

 

la seguente legge:

                               Art. 1

 

  1. Non hanno diritto alla pensione di  reversibilita'  o  indiretta

ovvero all'indennita' una tantum  i  familiari  superstiti  che  sono

stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di

cui agli  articoli  575,  584  e  586  del  codice  penale  in  danno

dell'iscritto o del pensionato.

  2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di  una  pensione

di  reversibilita'  o  indiretta  perdono  il  diritto  al   relativo

trattamento a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana.

  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 luglio 2011

 

                             NAPOLITANO

 

 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio

                                dei Ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

 

                         LAVORI PREPARATORI

 

Camera dei deputati (atto n. 3333):

    Presentato dall'on. Antonino Lo Presti il 18 marzo 2010.

    Assegnato alla XI commissione (lavoro  pubblico  e  privato),  in

sede referente, il 30 marzo 2010 con pareri delle commissioni I,  II,

V.

    Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, l'8  e  il  29

aprile 2010; il 12 e 19 maggio 2010; il 9 giugno 2010.

    Esaminato  in  aula  il  26  ottobre  2010  ed   approvato,   con

modificazioni, il 27 ottobre 2010.

Senato della Repubblica(atto n. 2417):

    Assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza  sociale)  in

sede referente, il 3 novembre 2010 con pareri delle  commissioni  1ª,

2ª e 5ª.

    Esaminato  dalla  11ª  commissione,  in  sede  referente,  il  23

novembre 2010; il 25 gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; il 23  e

30 marzo 2011; il 24 maggio 2011; il 29 giugno 2011.

    Nuovamente assegnato alla 11ª commissione  (lavoro  e  previdenza

sociale), in sede deliberante, il 12 luglio  2011  con  pareri  delle

commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

    Esaminato  dalla  11ª  commissione,  in  sede   deliberante,   ed

approvato, il 20 luglio 2011.

 

     

 

   

 

   

     


 

     

 

       

         

                      Avvertenza:

              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni

          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

          fine  di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni   di

          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:

              - Si riporta, di seguito, il testo degli articoli  575,

          584 e 586 del codice penale:

              «Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di un

          uomo e' punito con la  reclusione  non  inferiore  ad  anni

          ventuno.».

              «Art. 584 (Omicidio  preterintenzionale).  -  Chiunque,

          con atti diretti a commettere  uno  dei  delitti  preveduti

          dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un  uomo,  e'

          punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.».

              «Art. 586 (Morte o lesioni come  conseguenza  di  altro

          delitto). - Quando  da  un  fatto  preveduto  come  delitto

          doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal  colpevole,

          la morte o la lesione  di  una  persona,  si  applicano  le

          disposizioni dell'art.  83,  ma  le  pene  stabilite  negli

          articoli 589 e 590 sono aumentate.».

 

         

       

 

     

 

 

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